INDICE
1) Stalking. Quando il giudice protegge: il Tribunale di Milano sottopone a “ingiunzione terapeutica” il persecutore per proteggere l’ex compagna e altre donne che eventualmente decidano di frequentarlo e decide di trasmettere, pur non avendone l’obbligo, il provvedimento giudiziario alla vittima in modo che possa sapere quale è la situazione detentiva dell’aggressore.
2) Femminicidio. Quando il giudice non protegge: il Tribunale di Messina condanna i magistrati per aver ignorato le denunce di una donna, poi uccisa dal marito, ma non può risarcire i figli per la perdita della madre poiché la legge limita il risarcimento ai soli casi di privazione della libertà personale.
3) C’è badge e badge. E’ illegittimo controllare il dipendente attraverso la lettura a distanza della sua tessera magnetica che controlla in modo continuo, permanente e globale i lavoratori.
4) Separati ma in casa. Proseguire la convivenza in regime di separazione contrasta con i principi che ispirano la normativa in materia familiare.
5) Uso “improprio” della giustizia. Il condomino non può chiedere la condanna del Condominio per mettere a norma l’impianto elettrico comune poiché ha a disposizione ben altri ed efficaci rimedi a tutela della comproprietà della cosa comune.
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FRONTE
1) Stalking. Quando il giudice protegge: il Tribunale di Milano sottopone a “ingiunzione terapeutica” il persecutore per proteggere l’ex compagna e altre donne che eventualmente decidano di frequentarlo e decide di trasmettere, pur non avendone l’obbligo, il provvedimento giudiziario alla vittima in modo che possa sapere quale è la situazione detentiva dell’aggressore.
Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, decreto 19 ottobre 2017
Un individuo, con una particolare inclinazione alle aggressioni violente, riconosciuto affetto da una particolare malvagità di carattere patologico e incapace di provare affetto, dimostra nel corso degli anni una pericolosità sociale soprattutto contro le donne.
Nel 2006 viene condannato per maltrattamenti nei confronti della moglie e della suocera che, dopo violente percosse, uccide davanti ai minori, agendo con crudeltà per futili motivi come descrive la sentenza di condanna della Corte di Assise di Appello di Milano.
Nel 2016, uscito dal carcere:
- viene quasi subito denunciato per minaccia avendo detto di volere cercare la propria compagna, che aveva rotto la relazione con lui, per ucciderla dando fuoco all’abitazione. Voleva anche procurarsi un’arma per uccidere il suo amante;
- rapina con violenza una donna e nel dicembre dello stesso anno, ubriaco, insulta, insegue e minaccia la ex compagna, che fugge salendo su un autobus. Il pregiudicato la minaccia con una pistola, creando panico anche tra i passeggeri. Prima di quest’ultimo episodio la donna era stata sistematicamente molestata e minacciata con pedinamenti in tutti i luoghi frequentati, con messaggi anonimi, con minacce esplicite creandole un grave stato di paura, come si legge nel verbale d’arresto del dicembre 2016.
Il pregiudicato viene arrestato e detenuto in stato di custodia cautelare in carcere e, prima che ne scadano i termini, la Sezione Misure cautelari del Tribunale di Milano esamina la possibilità di applicare la misura di sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per tre anni, con divieto di frequentazione dei luoghi normalmente frequentati dalla vittima.
Nell’esame del caso il Tribunale rileva che dagli atti emerge che :
- si tratta di un pregiudicato la cui vita è caratterizzata da continui reati, non solo contro la persona visto che il soggetto era stato condannato anche per rapina, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione di armi e di sostanze stupefacenti;
- il suo comportamento, oltre a dimostrare che in carcere non era avvenuto alcun recupero, rende invece probabile che il pregiudicato possa compiere ancora i reati di cui si è reso colpevole in passato;
- si tratta di mettere al riparo le vittime certe, e quelle potenziali, con prescrizioni che limitino la sua libertà per proteggere le eventuali vittime dell’uomo, sia la ex compagna sia altre donne che “malauguratamente” decidano di frequentarlo.
Il difensore dell’uomo si oppone alla richiesta di applicazione di misure che ne restringano la libertà poiché a suo avviso non rientra tra le categorie di individui cui possano applicarsi le misure di prevenzione e perché è intenzione certa dello “stalker” sottoporsi ad un programma di osservazione e trattamento per ridurre i tratti violenti della sua personalità. Il Tribunale esaminati i fatti rileva che la pericolosità sociale, presupposto della applicazione delle misure di prevenzione, si deve desumere dall’esame della intera personalità del soggetto poiché è un giudizio sintomatico che può essere formulato anche solo sulla base di fatti che giustifichino presunzioni, purché oggettivamente accertati, come: i precedenti penali e giudiziari, le denunzie di polizia, il tenore di vita, l'abituale compagnia di pregiudicati e di soggetti sottoposti a misure di prevenzione, altre manifestazioni obiettivamente contrastanti con la sicurezza pubblica, come quelle compiute contro la donna dopo l’uscita dal carcere.
Il Tribunale osserva inoltre che:
- la giurisprudenza, sia nazionale che europea, ha chiarito che il venir meno della attuale e concreta pericolosità dipende non dal semplice decorso del tempo o dallo stato di detenzione ma dal compimento di atti volontari positivi che indichino in modo inequivoco ed incontrovertibile che il soggetto ha cambiato condotta di vita. Tali azioni che invece mancano nella vicenda in esame;
- la Corte di Cassazione ha individuato la regola cui attenersi per accertare la pericolosità sociale: selezionare i fatti, dando particolare importanza alle sentenze definitive di condanna.
Per i fatti descritti è quindi evidente che, applicando i criteri di orientamento del rischio individuati nel piano nazionale antiviolenza, l’ex compagna del pregiudicato si trova in uno stato di grave pericolo.
Il pregiudicato va dunque considerato pericoloso per la sicurezza in relazione al rischio concreto di atti persecutori per la parte lesa.
Il Tribunale, evidenziando come il reato di atti persecutori sia stato inserito nel disegno di legge (concernente il codice antimafia attualmente all’esame del Senato) tra quei reati che consentono di applicare le misure di prevenzione anche solo in presenza di indizi, decide di applicare, sulla base dei gravi fatti sopra esposti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni e sei mesi.
Inoltre, l’ulteriore misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora deve essere applicata per esercitare un controllo sociale più efficace.
Fra le diverse regole da seguire, il pregiudicato ha dato il consenso a sottoporsi a un piano terapeutico, e il Tribunale, precisando che tale consenso andrà “costantemente monitorato”, stabilisce una “ingiunzione terapeutica”.
Il soggetto deve seguire un piano di trattamento terapeutico che lo porti, attraverso indicazioni specifiche degli esperti incaricati, a prendere coscienza del forte disvalore delle sue condotte violente contro soprattutto tre donne, una delle quali uccisa. La scopo, è che impari a contenere le sue pulsioni e che dia un senso critico a quanto compiuto.
La metodologia concreta da seguire in tale trattamento sarà decisa dal servizio che il Tribunale individua nel C.I.P.M. (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) di Milano , diretto dal criminologo dott. Giulini, per la “particolare competenza ed esperienza nella osservazione criminologica degli autori di reati di genere”.
Il pregiudicato deve poi rispettare le seguenti regole, sempre per due anni e sei mesi:
- fissare, uscito dal carcere la propria dimora e farla conoscere all’autorità di P.S., non allontanandosene senza preventivo avviso all’autorità di P.S.;
- cercare un lavoro, vivere onestamente, rispettare le leggi, non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne e/o sono sottoposte a misure di prevenzione e/o di sicurezza;
- non rincasare la sera più tardi delle ore 22.00 e non uscire la mattina prima delle ore 7.00 senza comprovata necessità e senza averne dato tempestiva notizia all’autorità locale di P.S.;
- non detenere e portare armi;
- non partecipare a riunioni in luogo pubblico per le quali deve essere dato preavviso alle pubbliche autorità;
- non frequentare i luoghi (residenza, dimora, lavoro, luoghi di vacanza o di viaggio o altro) normalmente frequentati dalla ex compagna;
- mantenersi in ogni caso ad almeno un chilometro di distanza dalla vittima e allontanarsi immediatamente in caso di incontro assolutamente occasionale;
- astenersi dal mettersi in comunicazione (telefonica, telematica o qualsiasi altra) con la vittima;
- prendere immediatamente contatto con il centro specialistico per sottoporsi ad un programma di osservazione trattamentale secondo il programma stabilito dagli esperti.
Il Tribunale decide infine di rendere noto alla vittima il provvedimento giudiziario, a cura della Questura di Milano Divisione Anticrimine, in modo che l’ex compagna possa sapere quale è la situazione dell’aggressore e possa tutelarsi al riguardo.
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VERSO
1) Stalking. Quando il giudice protegge: il Tribunale di Milano sottopone a “ingiunzione terapeutica” il persecutore per proteggere l’ex compagna e altre donne che eventualmente decidano di frequentarlo e decide di trasmettere, pur non avendone l’obbligo, il provvedimento giudiziario alla vittima in modo che possa sapere quale è la situazione detentiva dell’aggressore.
Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, decreto 19 ottobre 2017
D E C R E T O nei confronti di:
……. nato a …. il ……. residente a Milano ……
Attualmente detenuto presso la casa circondariale di Pavia
Assistito e difeso dall’avv. R. C. del foro di Milano via …. Milano nominata di fiducia (21/9/2017)
all’esito dell’udienza camerale del 19 ottobre 2017, svoltasi in assenza del proposto a cui è stato notificato il decreto di convocazione in data 13/9/2017;
- sentito il P.M. che ha chiesto l’accoglimento della proposta;
- sentito il difensore che ha chiesto il rigetto della proposta o comunque un’applicazione in forma attenuata;
- esaminati gli atti ed a scioglimento della riserva formulata;
osserva…….. è stato proposto dalla Questura di Milano con atto depositato in data 7/9/2017 per l’applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza/dimora per la durata di anni 3 qualificata dal divieto di frequentazione dei luoghi normalmente frequentati da Argentino Emanuela avanzata ai sensi degli artt. 1 e ss D.L.vo 159/11.
Nella prospettiva dell’organo proponente gli elementi di fatto dai quali desumere un giudizio di pericolosità sociale si fondano sulle seguenti recenti vicende giudiziarie che hanno contraddistinto la vita del proposto secondo quanto riportato nella proposta:
Data e luogo del fatto
Natura del reato o periodo di detenzione
Fonte della informazione e descrizione del fatto
Pena irrogata
21.06.2005
Avviso Orale
Questura di Milano “Comm.to Fiera” notificato provvedimento emesso da questo Ufficio il 04.06.2005 e scaduto il 03.06.2008 20.07.2005
Revoca dell’obbligo di presentazione alla p.g.
Stazione Carabinieri di Milano Porta Sempione: dal 16.07.2005 revocato obbligo di presentazione giusta ordinanza nr.2229/2005 R.O.E. emessa il 19.04.2005 da codesta Procura
08.02.2006
Fermo di indiziato di delitto omicidio
Nucleo Operativo Carabinieri e Compagnia Carabinieri di Milano Duomo a conclusione di attività di indagine gli investigatori raccoglievano oggettivi e inequivocabili indizi sulla colpevolezza di … per il reato di omicidio della suocera B. F..
08.03.2006
Ordine di esecuzione per la carcerazione nr. 1074/2005 R.E. emessa il 25.02.2006
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano per la pena di mesi 7 e giorni 28 di reclusione – si trovava già ristretto per omicidio.
23.05.2007
Arresti domiciliari
Casa Circondariale San Vittore: ammesso al regime degli arresti domiciliari giusta ordinanza nr. 19/06 R.G. Ass. del 22.05.2007
07.06.2007
Indagato per minacce gravi
Questura di Milano ‘UPG’: veniva inviata una volante in questa Via Fleming 19 dove un uomo dichiarava di essere stato aggredito e picchiato senza apparente motivi da un condomino ed altra persona che si identificava in … e suo fratello. Gli stessi venivano raggiunti nel loro appartamento e negavano l’episodio con atteggiamenti violenti e autolesionistici. Il tutto mentre si trovava al regime di arresti domiciliari
11.07.2007
Arrestato in esecuzione ordinanza di custodia cautelare
Stazione Carabinieri di Milano San Cristoforo – tradotto presso il Carcere di Milano San Vittore poiché gravemente indiziato di reati contro la persona – nr. 5488/06 Not. reato e nr. 19/06 Reg. Gen. Corte d’Assise 18.10.2012
Disposto affidamento ai servizi sociali
Dimesso dalla Casa di Reclusione di Bollate perché disposto l’affidamento ai servizi sociali giusta ordinanza nr. 4166/12 Sius emessa dal Tribunale di Sorveglianza il 17.10.2012 16.06.2014
Arrestato in ottemperanza all’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza datato 14.06.2014
Stazione Carabinieri di Milano Barona: arrestato per sospensione misura alternativa dell’affidamento terapeutico con la detenzione carceraria poiché aveva iniziato ad avere nei confronti della propria moglie atteggiamenti persecutori e ingiuriosi
08.07.2014
Ordinanza di revoca dell’affidamento in prova
Tribunale di Sorveglianza di Milano: emessa ordinanza di revoca dell’affidamento ai servizi sociali a far data 31.10.2013 01.06.2016
Espiazione pena
Ministero della Giustizia: comunicazione dell’avvenuta dimissione per espiazione pena
29.10.2016
Denunciato per violazione art. 612 C.P.
Questura di Milano ‘Comm.to Porta Ticinese’: alle ore 00.30 personale della volante interveniva dopo la segnalazione della presenza di una persona ferita e soccorsa da personale del 118 in una via della città. Veniva qui rintracciato Palmisano che raccontava di aver avuto un alterco con alcuni conoscenti. Trasportato in ospedale per le ferite riportate lo stesso cambiava versione asserendo di essere stato assalito da un uomo che indicava essere l’amante della propria compagna. Alle successive ore 03.00 gli agenti operanti notavano lo stesso transitare in via Primo Mazzolari in evidente stato di agitazione dicendo di voler raggiungere la propria compagna a casa per ucciderla dando fuoco alla sua abitazione e dopo si sarebbe procurato un’arma per uccidere il suo amante. Gli operanti cercavano di portarlo alla ragione, venivano quindi raggiunti da A. E. sua fidanzata davanti alla quale …. dava in escandescenza e la minacciava di morte. ….. veniva accompagnato in Questura per essere denunciato per violazione art. 612 del C.P.
04.11.2016
Denunciato per rapina
Questura di Milano ‘Comm.to Porta Ticinese’: derubava con violenza una cittadina di un prodotto di pasticceria appena acquistato
05.12.2016
Arrestato per violazione art. 612 Bis del C.P.
Questura di Milano ‘Ufficio Prevenzione Generale’: alle ore 20.30 personale delle volanti veniva inviato in questa via Carlo Torre poiché una cittadina tale A. E. nata a Milano il ….. richiedeva il nostro intervento poiché era stata minacciata con una pistola dal suo ex compagno. La donna si presentava in evidente stato di agitazione e la stessa riferiva che ….. in compagnia di suo figlio minore intorno alle 20.00 l’aveva intercettata in questo Viale Tibaldi e l’aveva insultata. La stessa dunque decideva di prendere l’autobus sempre seguita dal …. e suo figlio e continuava ad insultarla. Lo stesso quindi scendeva dal mezzo pubblico e brandendo la pistola col calcio della stessa dava dei colpi sul vetro del bus, terrorizzando così tutti i passeggeri. L’A. quindi scendeva all’altezza di viale Cassala e contattava così le forze dell’ordine. Cominciava così la ricerca di …. che alle ore 21.20 veniva rintracciato. Lo stesso poco collaborativo si procurava delle lesioni colpendo un muro con una testata. L’arma non veniva ritrovata al suo seguito e dunque veniva effettuata una perquisizione domiciliare. All’interno dell’appartamento si trovavano i figli minori e la madre. Veniva quindi escusso … il figlio minore presente all’episodio delittuoso il quale confermava che il padre era in possesso di una pistola con cui aveva minacciato A. E.
Giudicato con rito direttissimo veniva comminata la custodia cautelare in carcere.
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FRONTE
2) Femminicidio. Quando il giudice non protegge: il Tribunale di Messina condanna i magistrati per aver ignorato le denunce di una donna, poi uccisa dal marito, ma non può risarcire i figli per la perdita della madre poiché la legge limita il risarcimento ai soli casi di privazione della libertà personale.
Tribunale di Messina, Sezione I, sentenza 30 maggio 2017
Uno zio chiede allo Stato il risarcimento dei danni subiti dai suoi nipoti a causa dell’omicidio della madre, sua sorella, uccisa dal marito nonostante avesse presentato nei suoi confronti dodici querele.
Responsabili della morte della donna, secondo lo zio tutore dei minori, sono i magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, che, ignorando le querele presentate dalla vittima tra il settembre del 2006 ed il settembre del 2007, non hanno fatto in modo di evitare che il marito potesse ucciderla.
Le querele della donna, che si stava separando dal marito, riguardavano ingiurie, danneggiamenti, minacce, violenze e danneggiamenti. A sua volta, anche il marito aveva querelato la moglie e persino ottenuto, in un primo momento, l'affidamento dei tre figli. La vicenda, infatti, era caratterizzata da un furioso conflitto tra i coniugi, con accuse reciproche, perizie psichiatriche, assistenti sociali, tribunali.
La somma richiesta allo Stato per la responsabilità dei magistrati a titolo di danno patrimoniale è di 259.000 € mentre è di 1.500.000 € per ciascun figlio a titolo di danno non patrimoniale subito per la perdita del rapporto con la madre.
Nel giudizio si costituisce la Avvocatura dello Stato per Presidenza del Consiglio dei Ministri che contesta ogni addebito.
Il Tribunale di Messina accoglie in parte le richieste del ricorrente e stabilisce che:
- la questione va trattata alla luce della legge, del 1988 e modificata nel 2015, sulla responsabilità dei magistrati per aver causato un danno ingiusto a seguito di un atto, un provvedimento o un comportamento adottato o negato, con dolo o colpa grave, o per diniego di giustizia (per rifiuto, ritardo od omissione di atti del proprio ufficio);
- la legge prevede che vi sia colpa grave quando il magistrato:
-- viola la legge per negligenza non scusabile,
-- afferma, per negligenza inescusabile, l’esistenza di un fatto che è, invece, palesemente escluso dagli atti del procedimento,
- nega, sempre per negligenza inescusabile, l’esistenza di un fatto che risulta esistente agli atti del procedimento,
- emette un provvedimento riguardante la libertà personale delle persone al di fuori dei casi previsti dalla legge o senza motivazione;
La legge esclude che vi sia responsabilità per l’attività d’interpretazione di norme di diritto, o per la di valutazione di fatti o prove. E la Corte di cassazione ha sottolineato che si tratta di un principio importantissimo, vista la sua funzione di tutela dell’indipendenza del giudice.
Inoltre, la Corte di cassazione ha chiarito che la colpa grave si manifesta anche quando il magistrato manipoli a piacimento le norme giuridiche, dando luogo ad una decisione assurda e contraria alla logica ed alla volontà del legislatore.
Entrando nel merito della vicenda per i fatti denunciati dalla donna, il Tribunale distingue due fasi:
1) la prima, fino alla querela del 27 settembre 2006, quando o vigeva il divieto di applicare misure cautelari personali (come ad esempio, l’allontanamento dalla casa familiare), o queste erano previste solo in caso di flagranza di reato, e il marito della donna non era mai stato sorpreso a schiaffeggiare la moglie, o ad insultarla, o a danneggiarle la macchina;
2) la seconda, dalla querela del 2 giugno 2007 quando però tutto cambia perché la donna ha denunciato di aver trovato in più occasioni il marito con un coltello con lama di dieci centimetri tra le mani, mentre, con aria di sfida e minaccia, fingeva di pulirsi le unghie, ed anche di essere stata apertamente minacciata con un arco artigianale con una freccia metallica ricavata dall’antenna televisiva ; per queste querele, da cui si poteva dedurre, se non la volontà di uccidere almeno la possibilità che facesse male alla moglie, non risulta che la Procura si sia mossa per ordinare perquisizioni (personale o locale) o altri tipi di indagine violando la norma costituzionale seocndo cui il “Pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.
Il Tribunale di Messina rilevando la sostanziale inerzia della Procura rileva poi che per affermare la responsabilità dei magistrati, e quindi l’obbligo dello Stato al risarcimento, occorre verificare se l’azione fosse stata invece compiuta, avrebbe potuto impedire il fatto o almeno attenuarlo;
- nel caso in questione, è fondato ritenere che se fosse stata ordinata una perquisizione, sarebbe stato trovato il coltello con cui poi la vittima è stata uccisa e perciò si sarebbe potuto salvare la donna;
- e quindi, con negligenza inescusabile, i magistrati non hanno adottato i dovuti atti che avrebbero consentito di neutralizzare la pericolosità sociale dell’uomo ed evitato “l’omicidio della donna”;
- sulla quantificazione del danno, la legge (sulla responsabilità civile dei giudici del 1988), applicabile ai fatti in esame (prima delle modifiche intervenute nel 2015), limita il risarcimento del danno non patrimoniale alla sola ipotesi di privazione della libertà personale, quindi il Tribunale di Messina non ha potuto accogliere la richiesta di risarcire i figli per la perdita del rapporto con la madre;
- è stato invece accolto il risarcimento di danno patrimoniale richiesto di 259.200 € stimato in base a criteri che il Tribunale ha potuto condividere.
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VERSO
2) Femminicidio. Quando il giudice non protegge: il Tribunale di Messina condanna i magistrati per aver ignorato le denunce di una donna, poi uccisa dal marito, ma non può risarcire i figli per la perdita della madre poiché la legge limita il risarcimento ai soli casi di privazione della libertà personale.
Tribunale di Messina, Sezione I, sentenza 30 maggio 2017
Nella causa civile iscritta al n. 5384/2015 Reg. Gen. assunta in decisione all'udienza del 15.03.2017, promossa da Calì Carmelo, cod. fisc.CLA CML 67 B20 Z133E, nella qualità di genitore adottivo di....., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alfredo Galasso e Licia D'Amico, elettivamente domiciliato in Messina Via XXIV Maggio n. 18 presso lo studio legale Tommasini, Ricorrente contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, cod. fisc. 80188230587, in persona del Prediente pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Messina, presso i cui uffici, siti in Via dei Mille is. 221 è ope legis domiciliata, Resistente
OGGETTO: responsabilità magistrati ai sensi della legge 117/1988. Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito negli atti e verbali di causa.
IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Carmelo Calì nella qualità di tutore di .... -oggi in Calì a seguito dell'avvenuta adozione dei minori da parte del ricorrente-, figli di .... Marianna e ... Saverio, ha agito in giudizio al fine di far accertare la responsabilità del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone e/o dei magistrati da lui designati ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 117/1988 per l'omicidio di .... marianna ad opera del marito, ... Saverio, consumato in data 3 ottobre 2007. Il ricorrente ha esposto che ... Marianna, nel periodo compreso tra il mese di settembre 2006 ed il mese di settembre 2007, ha presentato alle Autorità competenti dodici querele nei confronti del marito, autore di violenze fisiche, aggressioni, minacce a suo danno e che, ciononostante, la Procura della Repubblica di Caltagirone nulla ha fatto per impedire la consumazione dell'omicidio della donna. Il ricorrente ha esposto che la procura di Caltagirone avrebbe omesso -così integrando gli estremi della negligenza inescusabile- di porre in essere i dovuti atti di indagine che avrebbero consentito di neutralizzare la pericolosità sociale del ..., ovvero non avrebbe: 1) disposto l'interrogatorio del..., 2) sollecitato gli organi competenti ad emettere un trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi dell'art. 73 c.p.p., 3) disposto il ricovero presso una casa di cura o ospedale psichiatrico a titolo di misura di sicurezza persoanle ex art. 206 c.p., 4) richiesto l'applicazione della misura di sicurezza ex art. 219, comma 3 c.p.. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, il risarcimento dei danni subiti dalla prole della p 1 i i i a causa della uccisione della madre ad opera del marito, sub specie di danno patrimoniale nella misura di € 259.000,00 -consistente nella perdita di reddito derivante dalla attività lavorativa svolta dalla .... e di danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale nella misura di€ 1.500.000,00 per ciascun figlio.
Si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuto decorso del termine biennale previsto dall'art. della legge 117/88; ha contestato ogni addebito di responsabilità evidenziando che nessuna negligenza era imputabile alla Procura; infine ha dedotto l'infondatezza della pretesa risarcitoria relativamente al danno non patrimoniale. Con decreto depositato il 20.07.2012 il Tribunale di Messina ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività dell'azione. La decisione di inammissibilità ai sensi degli artt. -5 della legge 117/88 è stata confermata dalla Corte di Appello di Messina che ha rigettato il reclamo proposto da Calì Carmelo.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 12 settembre 2014 n. 19265, ha accolto le doglianze del ricorrente ed ha cassato il provvedimento impugnato, rinviando il giudizio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione personale. Con pronuncia del 17.7.2015 n. 15095 la Corte di Cassazione, in correzione del precedente provvedimento, ha così disposto "cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Messina affinché proceda, come giudice di primo grado, al giudizio di merito in ordine alla domanda risarcitoria proposta dall'odierno ricorrente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri". Correttamente riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Messina, alla udienza del 24.06.2016 sono state precisate le conclusioni e il giudizio è stato assunto in decisione con concessione dei termini, ai sensi del!' art. 190 c.p.c., per lo
scambio degli scritti difensivi.
La causa, con ordinanza dell' 11. 01.1 7, è stata rimessa in istruttoria, onerando la parte più diligente alla produzione in giudizio di documentazione non rinvenuta agli atti e la cui esistenza è risultata pacificamente ammessa dalle parti. Alla udienza del 15 .3 .1 7 sono state precisate le conclusioni ed il giudizio è stato assunto a sentenza concedendo termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per le memorie di replica.
2. Preliminarmente si osserva, contrariamente all'assunto dell'Avvocatura di Stato, che il Tribunale non è più tenuto a pronunciarsi sulla ammissibilità del ricorso, atteso che, come risulta dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 15095/2015 , "è pacifico che la cassazione del provvedimento di inammissibilità, alla luce del citato art. 5 della legge n.117 del 1988 e della menzionata giurisprudenza, implica per ciò solo la delibazione del fumus boni iuris della domanda, la conclusione della fase di ammissibilità del giudizio di responsabilità civile e l'inizio della relativa fase di merito davanti al giudice di primo grado".
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FRONTE
3) C’è badge e badge. E’ illegittimo controllare il dipendente attraverso la lettura a distanza della sua tessera magnetica che controlla in modo continuo, permanente e globale i lavoratori.
Cassazione civile, Sezione Lavoro, 14 luglio 2017, n. 17531
Una nota società di trasporti licenzia un dipendente poiché dai dati acquisiti mediante il sistema di badge in uso emergono anomalie sulla sua effettiva presenza in servizio.
Il lavoratore fa causa al Tribunale di Napoli che accoglie il suo ricorso, annullando la sanzione, sulla base delle seguenti circostanze accertate nel corso del giudizio:
- la società datrice di lavoro si è dotata di un sistema di controllo (a radio frequenza) differente dal cartellino marcatempo, generalmente in uso presso le aziende, per rilevare l'orario di entrata ed uscita del dipendente;
- il sistema utilizzato dalla società, infatti, attraverso la lettura a distanza della tessera magnetica in dotazione al lavoratore permette di acquisire dati ulteriori rispetto all'ora di entrata e uscita (ad esempio, qualsiasi interruzione o sospensione del servizio nel corso della giornata lavorativa, sia all’interno che all’esterno dei locali aziendali) inviandoli in tempo reale alla centrale operativa;
- il sistema deve pertanto considerarsi non un rilevatore solo di presenze ma uno strumento di controllo a distanza dei dipendenti, vietato dallo statuto dei lavoratori in assenza di uno specifico accordo sindacale.
La Corte d'appello di Napoli conferma la sentenza del primo giudice.
La controversia giunge poi alla Corte di Cassazione che respinge il ricorso del datore di lavoro sulla base dei seguenti motivi:
- gli accertamenti eseguiti dal Tribunale e confermati in appello hanno appurato che il sistema in uso presso la società non si limitava a rilevare l’orario di entrata/uscita dei dipendenti ma realizzava di fatto un controllo a distanza dei lavoratori;
- è fondamentale contemperare il diritto dei lavoratori a non essere controllati a distanza e quello del datore di lavoro di garantire l’organizzazione, la produzione e la sicurezza del lavoro, ma ciò non può prescindere dal rispetto delle norme di garanzia previste dalla legge. Pertanto il datore di lavoro che intenda utilizzare uno strumento di controllo a distanza dei lavoratori deve prima concordarlo con le rappresentanze sindacali o avere l’autorizzazione scritta dell’ispettorato del lavoro. In mancanza di queste necessarie cautele il controllo a distanza dei lavoratori è illegittimo.
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VERSO
3) C’è badge e badge. E’ illegittimo controllare il dipendente attraverso la lettura a distanza della sua tessera magnetica che controlla in modo continuo, permanente e globale i lavoratori.
Cassazione civile, Sezione Lavoro, 14 luglio 2017, n. 17531
SENTENZA n. 17531 del 14 luglio 2017
sul ricorso 22293/2013 proposto da:
GRANDI STAZIONI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio degli avvocati CARLO BOURSIER NIUTTA, MARCELLO DE LUCA TAMAJO, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 1466/2013 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/04/2013 R.G.N. 4591/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbimento dell'incidentale condizionato;
udito l'Avvocato ANTONIO ARMENTANO per delega verbale Avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA; udito l'Avvocato GIUSEPPE FERRARO.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 23.3.2011, il Tribunale di Napoli dichiarò l'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 3.6.2010 a C.N. dalla Grandi Stazioni s.p.a., con ordine di reintegra e condanna della società al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18.
Avverso tale sentenza proponeva appello la società, evidenziandone l'erroneità per aver ritenuto illegittimo il sistema "badge" in uso nel'azienda.
Resisteva il C..
Con sentenza depositata l'11 aprile 2013, la Corte d'appello di Napoli rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Grandi Stazioni, affidato a due motivi.
Resiste il C. con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
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FRONTE
) Separati ma in casa. Proseguire la convivenza in regime di separazione contrasta con i principi che ispirano la normativa in materia familiare.
Tribunale di Como, 29 maggio - 6 giugno 2017
Una coppia di coniugi presenta al Tribunale di Como un’istanza affinchè l’accordo di separazione venga omologato dal giudice cui è assegnato il compito di controllare che le modalità stabilite consensualmente dai coniugi siano legittime e opportune, soprattutto riguardo agli eventuali figli. Nella istanza i coniugi chiedono di essere dichiarati separati poiché non provano più reciproco sentimento né attrazione fisica e nel contempo manifestano l’intenzione di proseguire la loro convivenza sotto il medesimo tetto, da “separati in casa”.
La coppia motiva l’intendimento di proseguire la convivenza a tempo indeterminato con la volontà di preservare le risorse economiche familiari, di agevolare il percorso scolastico del figlio nonché per garantire alla moglie malata adeguata assistenza personale. Il Tribunale non accogliere la richiesta per i seguenti motivi:
1) le parti possono determinare liberamente la propria sfera personale e familiare ma, comunque, all’interno del perimetro giuridico riconosciuto dalla legislazione vigente;
2) la coabitazione rappresenta uno dei doveri previsti dal codice civile a fondamento della vita coniugale e, pertanto, non si può affermare la validità di un accordo di separazione volto a preservare la coabitazione una volta che sia cessata la comunione spirituale e materiale tra le parti;
3) l’impossibilità della convivenza costituisce uno dei presupposti della separazione, conseguentemente tale intollerabilità non si può ravvisare laddove gli stessi coniugi progettino di prorogare la convivenza sotto il medesimo tetto;
4) il desiderio di proseguire la convivenza in regime di separazione non trova corrispondenza in alcuno strumento giuridico nel nostro ordinamento.
Per tutti i motivi esposti il Giudice non accoglie la pretesa avanzata dai coniugi di ottenere un riconoscimento giuridico al loro accordo poiché il suo contenuto non è previsto dall’ordinamento vigente, anzi si pone in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare.
Peraltro, se si acconsentisse a una separazione consensuale svincolata da riferimenti oggettivi ci si presterebbe facilmente ad operazioni elusive per finalità anche illecite.
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VERSO
4) Separati ma in casa. Proseguire la convivenza in regime di separazione contrasta con i principi che ispirano la normativa in materia familiare.
Tribunale di Como, 29 maggio - 6 giugno 2017
le condizioni di separazione contemplate nel ricorso concernono sostanzialmente (stante la dichiarata autosufficienza economica di entrambi i coniugi, la comproprietà della casa familiare, e la presenza di un figlio maggiorenne, studente), il sostegno economico a quest'ultimo nonché la gestione dell'habitat familiare;
essendo lo accordo dei coniugi elemento fondante delle condizioni di separazione, l'atto in cui si realizza il consenso circa la separazione ha natura negoziale ancorché non contrattuale, incidendo su diritti soggettivi, in tale contesto il decreto di omologa svolge la funzione di controllare la compatibilità della convenzione pattizia rispetto alle norme cogenti ed ai principi di ordine pubblico, nonché, in presenza di figli minori, ovvero maggiorenni non autosufficienti economicamente, di compiere ex art. 158 2 co c.c. la più pregnante indagine circa la conformità delle condizioni relative ad affidamento e mantenimento allo interesse degli stessi (cfr. Cass. 9287/97, 2602/13);
ciò premesso in fatto e in diritto, devesi rilevare che le condizioni (di cui ai paragrafi 3 - 4 - del ricorso) relative alla suddivisione delle spese di mantenimento e al fondo di risparmio accantonato per il figlio risultano corrispondenti allo interesse del giovane; lo stesso deve dirsi quanto al paragrafo 5, relativo alla fruizione delle vetture dei coniugi, questioni che rivestono un indubbio contenuto economico, al pari di qualunque altra spesa relativa a beni o servizi di interesse familiare, e non contrastano con alcuna norma cogente;
quanto alle condizioni relative alla gestione della casa familiare, di cui al paragrafo 2, si impongono invece una serie di rilievi; detto paragrafo prevede infatti che i coniugi proseguano la convivenza a tempo indeterminato, ovvero sino a quando le condizioni economiche familiari non consentiranno di reperire una diversa soluzione abitativa; non viene cioè fissato alcun termine, neppure indicativo, per il rilascio della casa familiare (evidentemente non materialmente divisibile) da parte dell'uno o dell'altro coniuge, né detto termine può essere altrimenti supposto, con riferimento a futuri miglioramenti economici, essendo entrambi i coniugi lavoratori dipendenti, quindi versando in condizione reddituale tendenzialmente stabile, e non avendo indicato le ragioni dello eventuale auspicato incremento dei rispettivi redditi;
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FRONTE
5) Uso “improprio” della giustizia. Il condomino non può chiedere la condanna del Condominio per mettere a norma l’impianto elettrico comune poiché ha a disposizione ben altri ed efficaci rimedi a tutela della comproprietà della cosa comune.
Cassazione civile, Sezione VI, 5 luglio 2017, n. 16608
Nel 2007 il proprietario di un appartamento si rivolge al Tribunale di Palermo contro il Condominio sostenendo che i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico alla normativa europea erano stati mal eseguiti e avevano causato sia al proprio che ad altri appartamenti, nonché alle luci della scala comune, continue interruzioni di energia.
Il condomino chiede al giudice di condannare il Condominio:
ad eseguire i necessari lavori e rendere l'impianto elettrico conforme alle disposizioni di legge;
a risarcire i danni patrimoniali (rottura del frigo e della lavatrice, per € 10.000) e non patrimoniali subiti.
Il Condominio non partecipa al giudizio.
Il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria, nel ridotto importo di € 5.000 e condanna il Condominio al rifacimento dell'impianto elettrico.
A questo punto il Condominio impugna la decisione davanti alla Corte d'Appello di Palermo poiché se dalle relazioni tecniche, di entrambi i gradi di giudizio, risulta che l'impianto elettrico condominiale non era a norma, con conseguenti carenze funzionali e di sicurezza, ciò non comporta di per sé che dal quel cattivo funzionamento derivino mal funzionamenti nel singolo appartamento.
Il Giudice d’Appello condanna quindi il condomino al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio a favore del Condominio. La controversia viene infine portata dal condomino, che ritiene ingiusta la decisione, davanti alla Corte di Cassazione che così decide:
1. il diritto invocato dal proprietario del singolo appartamento è infondato. Infatti il Codice civile delimita l'estensione dell'impianto elettrico condominiale all'inizio degli impianti delle singole unità immobiliari, al "punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini". Per questa ragione, la responsabilità del Condominio si ferma prima delle diramazioni nei vari appartamenti, i cui impianti elettrici devono ricevere manutenzione dai singoli proprietari.
2. il diritto di uso dell’impianto condominiale, che ciascun condomino può vantare, ha il suo fondamento nel rapporto di comproprietà della cosa comune. Quindi il singolo condomino non può richiedere la condanna del Condominio a mettere a norma dell'impianto elettrico comune come se si trattasse dell’adempimento di una prestazione contrattuale.
3. Il singolo condomino, comproprietario della cosa comune ha invece a disposizione ben altri rimedi giuridici quali:
- le impugnazioni delle deliberazioni assembleari,
- i ricorsi contro i provvedimenti dell'amministratore,
- la domanda di revoca giudiziale dell'amministratore,
- il ricorso all'autorità giudiziaria per l’amministrazione della cosa comune,
- una pretesa risarcitoria nel caso di colpevole omissione nel provvedere alla riparazione o all'adeguamento dell'impianto comune.
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VERSO
5) Uso “improprio” della giustizia. Il condomino non può chiedere la condanna del Condominio per mettere a norma l’impianto elettrico comune poiché ha a disposizione ben altri ed efficaci rimedi a tutela della comproprietà della cosa comune.
Cassazione civile, Sezione VI, 5 luglio 2017, n. 16608
L.M.R. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1941/2015 del 29 dicembre 2015. La sentenza impugnata ha accolto l'appello del Condominio (OMISSIS), avverso la sentenza n. 833/2009 del Tribunale di Palermo, ed ha così rigettato le domande proposte dal L.M. con citazione del 6 novembre 2007, volte ad ottenere la condanna del Condominio (OMISSIS), a rendere l'impianto elettrico che fornisce il suo appartamento conforme alle disposizioni di legge ed ad eseguire i necessari lavori, nonchè a risarcire i danni materiali e non patrimoniali subiti. L.M.R. aveva dedotto che, a seguito dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico condominiale alla normativa comunitaria, eseguiti in modo non conforme alle regole dell'arte, si erano verificate nella sua unità immobiliare di proprietà esclusiva continue interruzioni della fornitura di energia elettrica, come anche malfunzionamenti in altri appartamenti e nella luce scala. Da tali continui black out e variazioni di tensione elettrica il L.M. aveva sostenuto di aver ricevuto danni per la rottura del frigorifero e della lavatrice, con esborsi pari ad Euro 10.000,00. Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria per l'importo di Euro 5.000,00 ed aveva condannato il Condominio al rifacimento dell'impianto elettrico. La Corte d'Appello, viceversa, evidenziava che le relazioni di CTU espletate nei due gradi di giudizio avessero accertato che l'impianto elettrico condominiale non fosse in regola rispetto alle normative tecniche, e perciò rivelasse carenze funzionali e di sicurezza. Pur tuttavia, sempre alla luce delle risultanze peritali, la Corte di Palermo negava l'esistenza di un nesso causale tra il cattivo funzionamento dell'impianto condominiale e quello pertinente la proprietà esclusiva del L.M., come anche tra i difetti dell'impianto comune ed i danni subiti dall'attore.
Il primo motivo di ricorso di L.M.R. denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 1117 c.c., non essendosi la Corte d'Appello pronunciata sulla domanda di condanna del Condominio al ripristino ed alla messa a norma dell'impianto elettrico condominiale.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 4, avendo la Corte di Palermo negato il collegamento tra il cattivo funzionamento dell'impianto elettrico condominiale e quello del condomino, senza enunciare la motivazione seguita, ed anzi andando contro le risultanze di entrambe le CTU.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 2043 c.c., non avendo la Corte collegato il nesso causale al fatto del Condominio, responsabile del danno.
Il quarto motivo censura la violazione dell'art. 91 c.p.c., avendo la Corte di Palermo posto a carico dell'appellante anche le spese processuali e gli onorari di difesa sostenuti in primo grado dal Condominio, il quale era invece rimasto contumace davanti al Tribunale.
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domenica 12 novembre 2017
giovedì 7 aprile 2016
FRONTE/VERSO Anno IV, n. 3, newsletter marzo 2016
indice
1) I rapporti sessuali avvenuti fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro rientrano nella sfera dei rapporti privati e pertanto non possono essere causa di licenziamento, né il dipendente con mansioni operative è tenuto ad avvisare l’azienda della presenza di estranei nei locali aziendali.
2) Se il dentista sbaglia il cliente ha diritto alla restituzione dei soldi versati e alle cure, ma per un eventuale risarcimento deve provare di aver subito un danno alla persona.
3) Per far chiudere l’attività di un Bed & Breakfast all’interno di un condominio, pur se vietata dal regolamento condominiale, occorre provare l’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante da tale attività.
4) Le Associazioni dei consumatori possono intervenire nei processi instaurati individualmente da questi ultimi? La questione non è stata ancora risolta dalla giurisprudenza che mantiene opinioni contrarie.
5) Il risarcimento del danno causato dalla mancata fornitura dell’acqua, anche se il fatto coinvolge la responsabilità di terzi, resta a carico della società erogatrice poiché questa non ha impiegato il necessario impegno per risolvere il problema.
FRONTE
1) I rapporti sessuali avvenuti fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro rientrano nella sfera dei rapporti privati e pertanto non possono essere causa di licenziamento, né il dipendente con mansioni operative è tenuto ad avvisare l’azienda della presenza di estranei nei locali aziendali.
L’azienda municipale di raccolta e trattamento dei rifiuti del Comune di Roma, a seguito di indagini interne, scopre che per alcuni giorni all’interno dei locali aziendali e durante l’orario di lavoro era presente un soggetto estraneo al personale. Questa persona, in evidente stato di bisogno e con gravi problemi psichici, aveva pernottato negli automezzi dell’azienda e si era intrattenuta con diversi dipendenti, con uno di essi aveva avuto anche rapporti sessuali nella sua autovettura parcheggiata nei locali aziendali, prima e dopo l’inizio dei turni di lavoro. L’azienda, ritenuta la condotta del proprio dipendente molto grave, lo ha licenziato per giusta causa.
Il Tribunale di Roma respinge il ricorso del lavoratore che aveva impugnato il licenziamento chiedendo il reintegro nel posto di lavoro. La Corte di Appello di Roma conferma la sentenza ritenendo il licenziamento giustificato e legittimo poiché il lavoratore si era reso responsabile delle seguenti gravi violazioni:
a) aveva omesso di informare il datore di lavoro, pur essendone a conoscenza, della presenza presso i locali dell’azienda e durante l’orario di lavoro, anche durante le ore notturne, di una persona estranea all’attività lavorativa e non autorizzata
b) aveva rivolto a tale persona, durante l’orario di lavoro, attenzioni particolari, avances, battute e toccamenti, che erano state ricambiate;
c) aveva infine approfittato dei favori sessuali di tale persona, conosciuta per i suoi problemi psichici. La gravità dell’accaduto non poteva venir meno per il solo fatto che tali rapporti fossero stati consumati fuori dall’orario di lavoro poiché dalla condotta del dipendente, contraria ai doveri di solidarietà sociale e all’etica comune, derivava un giudizio negativo anche sull’idoneità del dipendente a proseguire il rapporto lavorativo.
Di diverso avviso la Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Roma sulla base della seguente motivazione:
- non gravava sul ricorrente, che all’epoca dei fatti svolgeva mansioni di operaio generico, alcun dovere di informare il datore di lavoro della presenza di un soggetto estraneo che durante l’orario di lavoro si intratteneva con i dipendenti nei locali aziendali. Tale dovere rientra nelle funzioni di controllo esercitate da dipendenti con mansioni e responsabilità superiori a quelle del ricorrente, soprattutto in una azienda a struttura complessa come quella in questione;
- i rapporti sessuali, avvenuti fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro, rientrano indiscutibilmente nella sfera dei rapporti privati e pertanto costituiscono comportamenti estranei al rapporto lavorativo. La Corte d’Appello, nella valutazione della condotta extra-lavorativa del dipendente a fini disciplinari, avrebbe dovuto attenersi agli elementi tipici del rapporto di lavoro - il grado di affidamento richiesto al lavoratore in funzione delle mansioni svolte - non essendo sufficiente il generico riferimento ai precetti dell’etica comune e della solidarietà sociale.
VERSO
1) I rapporti sessuali avvenuti fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro rientrano nella sfera dei rapporti privati e pertanto non possono essere causa di licenziamento, né il dipendente con mansioni operative è tenuto ad avvisare l’azienda della presenza di estranei nei locali aziendali.
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 febbraio 2016, n.1978.
“...Con sentenza n. 3579/2012, depositata il 6 giugno 2012, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di (...) volta ad ottenere l’annullamento del licenziamento per giusta causa intimatogli dall’(...)per avere il ricorrente omesso di informare il proprio datore di lavoro, pur essendone a conoscenza, della reiterata presenza di una persona in evidente stato di bisogno e con gravi problemi psichici all’interno dei locali aziendali ed in orario di lavoro dei dipendenti nonché del fatto che detta persona pernottasse nei mezzi aziendali; per essersi intrattenuto con la medesima, come altri dipendenti, in attività non inerenti alla prestazione lavorativa; per avere ripetutamente approfittato dei favori sessuali della persona in questione, all’inizio e alla fine dei turni di lavoro, all’interno della propria autovettura parcheggiata nei pressi dei locali aziendali.
La Corte di appello, per quanto di interessa, osservava, in primo luogo, che il giudice di primo grado aveva operato le proprie valutazioni con specifico riguardo ai fatti contestati al ricorrente e alle relative risultanze probatorie, senza richiamare - diversamente da quanto sostenuto dall’appellante - il provvedimento cautelare che aveva rigettato l’impugnazione proposta da altro dipendente licenziato nell’ambito della stessa vicenda; disattendeva, quindi, il motivo di gravame fondato sulla disparità di trattamento, che nella specie si sarebbe verificata, tra dipendenti della stessa azienda per i medesimi fatti, posto che il principio di parità di trattamento nei rapporti di lavoro subordinato deve escludersi in maniera particolare nella materia delle valutazioni disciplinari e comunque la semplice conoscenza che anche altri dipendenti potessero avere della presenza di S.C. all’interno del deposito, nonché del fatto che la stessa vi pernottasse, non valeva ad equipararne la posizione a quella dell’appellante, tenuto conto delle condotte complessive che gli erano state contestate; riteneva dimostrati i fatti di cui alla lettera di licenziamento, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal dipendente (...) in sede di indagini interne, non smentite da alcun significativo elemento di prova di segno contrario e che anzi trovavano riscontro nelle stesse dichiarazioni dell’appellante. La Corte rilevava, infine, la gravità dei fatti addebitati, sia sotto il profilo della violazione dell’obbligo di diligenza e di leale cooperazione con il datore di lavoro, ex artt. 2104 e 2105 c.c., obbligo in forza del quale il ricorrente avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere, durante l’orario di lavoro, avances, battute e toccamenti reciproci con S.C. e informare della presenza della stessa; sia per ciò riguardava la condotta estranea alla sfera contrattuale delle prestazioni, consistita.….
FRONTE
2) Se il dentista sbaglia il cliente ha diritto alla restituzione dei soldi versati e alle cure, ma per un eventuale risarcimento deve provare di aver subito un danno alla persona.
Una signora di Viterbo, nel novembre 2005, si è recata presso uno studio dentistico per una visita a seguito della quale la dottoressa ha ritenuto utile sottoporre la paziente a delle cure. A distanza di tempo visto che tali cure non avevano portato alcun beneficio ed anzi i sintomi erano peggiorati, la signora di Viterbo ha interrotto le visite.
Nel frattempo la signora aveva versato allo studio dentistico € 8.500 a fronte di un preventivo di spesa complessivo di € 12.970.
Nel novembre 2006 la signora di Viterbo si è sottoposta ad una visita medico legale che ha evidenziato la negligenza dei trattamenti medici subiti e l’inefficacia degli stessi, nonché un danno biologico accertato dal medico legale pari al 4%.
La signora di Viterbo ha quindi citato in giudizio la dottoressa dello studio dentistico che aveva effettuato le cure chiedendo l’accertamento della sua responsabilità, la restituzione delle somme versate e un risarcimento danni di € 17.000.
La dottoressa si è opposta e si è costituita in giudizio coinvolgendo anche la propria compagnia assicuratrice.
Anche la compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio sostenendo che la polizza non era operativa poiché la dottoressa non aveva pagato il relativo premio.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 23 febbraio 2016, accoglie la richiesta della paziente, respinge la domanda di risarcimento dei danni e quella di corresponsabilità della compagnia assicuratrice affermando che:
- Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme versate allo studio medico per le cure il Giudice ha ritenuto, da un lato, che sia legittima e, dall’altro, per correttezza, che venga decurtato dell’importo relativo a quanto dovuto per le prestazioni effettuate e per le quali si è tratto beneficio, basandosi su quanto indicato dal consulente tecnico del tribunale.
- Con riferimento invece alla richiesta di risarcimento dei danni il Tribunale di Viterbo richiamando l’orientamento con il quale spetta a chi chiede il risarcimento provare il danno subito, non ha ritenuto sufficientemente provato che tale danno sia correlato all’inesatta esecuzione delle cure e pertanto ha respinto la domanda di risarcimento.
- Infine ha respinto la domanda della dottoressa di coinvolgere la compagnia assicurativa proprio in considerazione del fatto che è stata accolta la sola domanda di restituzione e non quella di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Viterbo quindi ritiene che in caso di errore del dentista il paziente abbia diritto alla sola restituzione delle somme versate e alle cure e non anche al risarcimento del danno in assenza di idonea prova.
VERSO
2) Se il dentista sbaglia il cliente ha diritto alla restituzione dei soldi versati e alle cure, ma per un eventuale risarcimento deve provare di aver subito un danno alla persona.
Tribunale di Viterbo, Sezione Civile, 10 febbraio 2016, n.240.
“… ha convenuto in giudizio la dott.ssa …chiedendo accertarsi la responsabilità della detta convenuta in ragione dell’errata realizzazione delle cure odontoiatriche approntate all’apparato stomatologico di essa attrice e, di conseguenza, condannarla alla restituzione della somma corrisposta pari ad Euro 8.500,00 ( o a quella maggiore o minore di giustizia), oltre rivalutazione monetaria ed
Interessi della maturazione al saldo. Sulla scorta delle medesime deduzioni, chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione patito, quantificato nella misura di € 17.000,0.
A sostegno della pretesa esponeva: che nel mese di novembre 2005 si recava preso lo studio odontoiatrico della dott.ssa … per sottoporsi a visita specialistica e alle conseguenti cure odontoiatriche; che, a seguito di apposita ispezione, la Dott.ssa …riteneva opportuno sottoporre la paziente a cure di tipo conservativo, paradontali, endodontiche e protesiche; che in tale occasione la convenuta redigeva un preventivo di spesa pari ad € 12.970,00; che le cure venivano interrotte da parte della ricorrente nel mese di aprile 2006, in quanto le stesse non sortivano l’effetto prospettato in sede di visita e la sintomatologia lamentata non regrediva, ma anzi subiva un aggravamento; che per la prestazione essa attrice veniva invitata al pagamento della complessiva somma di € 8.500,00, integralmente versata; che in data 3.11.2006, nel perdurare della sintomatologia dolora, si sottoponeva a visita medico legale a cura della Dott.ssa …, la quale redigeva consulenza le cui conclusioni evidenziavano come il trattamento si fosse rivelato inefficace nonché caratterizzato da negligenza tale da provocare uno stato infiammatorio dell’arcata superiore; che in conseguenza di ciò essa attrice aveva subito un danno biologico del 4% per il generale indebolimento dell’apparato dentario, una inabilità temporanea parziale di 30 gg al 50%, oltre a danno morale ed alla vita di relazione, con pregiudizio dei rapporti interpersonali di ogni genere, anche lucidi; che prima della instaurazione del giudizio era stata espletata ATP, nella quale si evidenziava la parziale inadeguatezza del trattamento odontoiatrico, si quantificava il valore della prestazione fruita dalla paziente in € 3.000,00 e si escludeva però erroneamente ( a detta dell’attrice) la sussistenza del danno biologico.
Resisteva la dott.ssa … invocando il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto e diritto. …
FRONTE
3) Per far chiudere l’attività di un Bed & Breakfast all’interno di un condominio, pur se vietata dal regolamento condominiale, occorre provare l’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante da tale attività.
Un Condominio avvia un procedimento d’urgenza contro una Società proprietaria di un monolocale al suo interno e contro il suo conduttore per impedirgli di esercitare l’attività di bed&breakfast. Il Condominio sostiene che tale attività costituisce un pericolo per la quiete e la sicurezza di tutti i condòmini.
Davanti al Giudice il conduttore dichiara di essere estraneo alla vicenda in quanto chi si occupa dell’attività di affittacamere è una seconda società incaricata dalla prima. Il Giudice respinge tale eccezione, ma non ritiene che esistano gli estremi per accordare una procedura d’urgenza al Condominio che reclama per questo. Il Giudice respingendo il reclamo afferma che:
- il conduttore del monolocale non può essere considerato estraneo alla vicenda processuale perché tra lui e la Società proprietaria esiste un contratto di locazione regolarmente registrato;
- in secondo luogo, il fatto che l’attività di affittacamere sia vietata dal Regolamento di condominio non è sufficiente per accogliere la domanda d’urgenza del Condominio non essendo provato un rischio irreparabile ed imminente in suo danno;
- il Condominio infatti non ha dimostrato l’esistenza di un pericolo per la tranquillità e la sicurezza dei condòmini in conseguenza dell’attività di bed&breakfast, ed anzi, viste le sue modeste dimensioni e le modalità in cui viene esercitata l’attività tale pericolo è da escludere.
VERSO
3)Per far chiudere l’attività di un Bed & Breakfast all’interno di un condominio, pur se vietata dal regolamento condominiale, occorre provare l’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante da tale attività.
Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, ordinanza 10 febbraio 2016.
“…Il Condominio di Via Ponte Seveso n. XX in Milano ha azionato un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avverso la condomina T.D., proprietaria di un monolocale di mq 35 ubicato al quinto piano dello stabile, nonché avverso il conduttore della predetta unità immobiliare R. D., al fine di impedire loro l'utilizzo di detto immobile a scopo dì bed and breakfast in quanto uso contrario al regolamento di condominio e tale da menomare grandemente la tranquillità e sicurezza dei condomini atteso il continuo via vai a tutte le ore del giorno e della notte di. soggetti estranei alla compagine condominiale. Si è costituito in giudizio il conduttore R. D. il quale ha contestato in fatto e diritto il merito delle avverse pretese invocando il rigetto della domanda cautelare: in via preliminare R. D. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva stante il fatto che il soggetto incaricato dello svolgimento dell'attività di affittacamere ad opera della proprietaria T.D. fosse tale s.r.l. lYlslite, società quest'ultima svolgente attività di locazione turistica di immobili per brevi periodi.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fatta valere da R. D. e, quanto ….per la sentenza integrale cliccare qui
FRONTE
4)Le Associazioni dei consumatori possono intervenire nei processi instaurati individualmente da questi ultimi? La questione non è stata ancora risolta dalla giurisprudenza che mantiene opinioni contrarie.
Alcuni risparmiatori, un’Associazione di consumatori ed un Comitato a difesa dei soci degli istituti di credito fanno causa per risarcimento danni alla Banca Carige per aver venduto obbligazioni che si sono rivelate molto rischiose, e, tra l’altro, emesse da una Società in grave crisi finanziaria (bond Parmalat).
Il Tribunale, in primo grado, dichiara la mancanza di legittimazione delle Associazioni, ed accoglie solo la richiesta di risarcimento individuale del danno presentata dai risparmiatori.
La Corte d’Appello conferma tale mancanza di legittimazione delle Associazioni, in quanto si propongono in nome proprio pur nell’interesse dei risparmiatori, realizzando così una specie di sostituzione processuale che non è ammessa dall’ordinamento. La Corte afferma inoltre la responsabilità precontrattuale della Carige per aver violato gli obblighi informativi nei confronti dei risparmiatori.
Contro le decisioni della Corte d’Appello, Carige ricorre alla Corte di Cassazione affermando che i risparmiatori avevano chiesto la risoluzione del contratto sottoscritto con la Banca e non la sua condanna per responsabilità extracontrattuale quindi la Corte avrebbe violato il principio di corrispondenza tra ciò che è stato chiesto e ciò che viene pronunciato.
Inoltre Carige sostiene che il contratto sottoscritto con i risparmiatori evidenziava bene tutti i rischi connessi all’acquisto delle obbligazioni. Dal canto loro i risparmiatori insistono nel sostenere la legittimità dell’intervento in giudizio delle Associazioni poichè nei loro statuti non solo è prevista la tutela dei consumatori mediante assistenza tecnica e giuridica, ma avrebbero agito a sostegno delle ragioni dei consumatori, non come sostituti processuali degli stessi.
La Corte di Cassazione non risolve la questione della possibilità per le associazioni dei consumatori di intervenire nel processo e nel rimettere la questione ad una possibile valutazione delle Sezioni Unite, spiega che:
- i risparmiatori/investitori possono essere qualificati come “consumatori” e di conseguenza ad essi si applica la disciplina a tutela dei consumatori prevista all’epoca dei fatti;
- anche i contratti per la negoziazione di prodotti finanziari rientrano nell’ambito della tutela del consumatore e pertanto anche ad essi si applica la tutela collettiva prevista sia dal Codice del consumo sia dalla normativa precedente;
- il requisito necessario affinché le associazioni possano agire a tutela dei consumatori è l’iscrizione nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale;
- le regole elaborate per l’intervento in giudizio delle associazioni rappresentative comprendono che l’azione collettiva non impedisce al consumatore di agire anche individualmente; i consumatori che in un primo momento non hanno aderito all’azione collettiva possono successivamente proporre azioni individuali: se ne deduce il rilievo centrale delle associazioni nella tutela del consumatore e la consapevolezza del legislatore che spesso le azioni individuali dei consumatori sono insufficienti ed inadeguate;
- in merito alla possibilità di un intervento a supporto delle associazioni nel processo si osserva che mentre il legislatore ha previsto l’ipotesi che il consumatore agisca successivamente alle associazioni, non ha invece previsto il caso inverso, ossia, quello di un intervento successivo di queste ultime per evitare una partecipazione incontrollata delle associazioni al processo;
- tuttavia è sostenibile anche la tesi contraria in considerazione del rilievo che è riconosciuto alle associazioni dei consumatori che costituiscono sempre più la prima sede dove gli utenti trovano informazioni e sostegno necessario per affrontare le proprie battaglie sia a livello stragiudiziale che giudiziale;
- in considerazione degli opposti orientamenti rilevati nella giurisprudenza, si ritiene opportuno un intervento della Cassazione a Sezioni Unite per trovare una soluzione univoca alla questione dell’intervento a supporto delle associazioni dei consumatori.
VERSO
4)Le Associazioni dei consumatori possono intervenire nei processi instaurati individualmente da questi ultimi? La questione non è stata ancora risolta dalla giurisprudenza che mantiene opinioni contrarie.
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza 19 febbraio 2016, n. 3323.
“…L’associazione “Sportello del consumatore”; il Comitato denominato ”San Giorgio per la difesa dei soci delle istituzioni creditizie”, nonché singolarmente M.E.P. (+Altri) hanno convenuto in giudizio la s.p.a. Carige per chiedere che fosse dichiarata la nullità od inefficacia nei contratti di negoziazione di prodotti finanziari sorti tra le parti ed aventi ad oggetto le obbligazioni Eur Parm 6,25 00/05 da essi acquistate; la nullità ed inefficacia di qualsiasi altra pattuizione negoziale compresa, connessa o contestuale rispetto ai rapporti oggetto di causa, la condanna alla restituzione delle somme investite; l'accertamento della responsabilità contrattuale e precontrattuale della banca con condanna al risarcimento del danno consequenziale.
A sostegno delle domande proposte hanno dedotto di aver acquistato, nel gennaio 2000 su consiglio di funzionari della banca le obbligazioni Parmalat in questione senza essere resi edotti della grave crisi già in atto a carico della emittente. La banca ha, pertanto, violato il dovere di correttezza e trasparenza in sede di contrattazioni di valori mobiliari così come previsto negli artt. 5 e 21 del T.U.F. Le obbligazioni acquistate si sono rivelate particolarmente rischiose essendo peraltro destinate ad investitori istituzionali e non a piccoli risparmiatori in quanto emesse su mercato estero da una società finanziaria per importi superiori al capitale, senza garanzia di solvibilità. La banca non poteva non essere a conoscenza delle caratteristiche del prodotto e della sua inadeguatezza rispetto al profilo degli acquirenti, con conseguente obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per ottenere la formazione di un consenso informato. La banca non aveva fatto avere conoscenza del regolamento di emissione delle obbligazioni, operando,
inoltre, in conflitto d'interessi per aver scaricato sugli acquirenti l'intero rischio dell'operazione. Il Tribunale, in primo grado, ha dichiarato la carenza di legittimazione ad agire delle associazioni e ha accolto la domanda di risarcimento del danno quantificandolo nelle somme versate da ciascuno per gli investimenti contestati.
Su impugnazione principale della banca ed incidentale dei risparmiatori, la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata ha rigettato l'appello principale ed accolto parzialmente quello incidentale. A sostegno della decisione assunta la corte territoriale ha affermato per quel che ancora interessa:
Il difetto di legittimazione attiva delle associazioni. Nella fattispecie le associazioni, alle quali va attribuita la qualificazione giuridica di enti esponenziali d'interessi diffusi hanno proposto la domanda in nome proprio e nell'interesse altrui, così realizzando un'inammissibile forma di sostituzione processuale in contrasto con l'art. 81 cod. proc. civ. Peraltro la loro partecipazione al giudizio non può neanche qualificarsi come intervento volontario dal momento che esse non fanno valere un diritto proprio, né può adombrarsi una forma d'intervento ad adiuvandum non risultando dotate di un proprio interesse a sostenere una delle ragioni delle parti.
La violazione degli obblighi informativi nella specie non ha ad oggetto la validità ed efficacia del contratto quadro ma la responsabilità precontrattuale dell'intermediario nei singoli contratti esecutivi del predetto, L'art. 1337 cod. civ. deve essere integrato dalle disposizioni del t.u.f. e del correlato regolamento Consob a tutela del diritto all'informazione e ad una contrattazione consapevole da parte del risparmiatore. La culpa in contrahendo si sostanzia pertanto nell'interesse negativo a non essere coinvolti in una statuizione pregiudizievole. Tale specifica domanda, di natura risarcitoria, è stata autonomamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Il tribunale non l'ha affrontata e gli appellanti ne hanno fatto oggetto d'impugnazione …
FRONTE
5) Il risarcimento del danno causato dalla mancata fornitura dell’acqua, anche se il fatto coinvolge la responsabilità di terzi, resta a carico della società erogatrice poiché questa non ha impiegato il necessario impegno per risolvere il problema.
L’Ente Acquedotti Siciliani-EAS si rivolge al Tribunale di Gela dopo che il Giudice di pace l’ha condannato a pagare 853 euro nei confronti di una Società come risarcimento per la mancata fornitura di acqua potabile.
Poiché il Tribunale conferma la sentenza del Giudice di pace, affermando che EAS è responsabile per l’inadempimento contrattuale di somministrazione di acqua, l’Ente ricorre alla Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per diverse ragioni e specialmente per il fatto che EAS ha stipulato convenzioni sia con una raffineria del luogo che avrebbe dovuto raccogliere l’acqua e dissalarla, sia con il Comune di Gela, e avrebbero dovuto essere questi a risarcire i danni agli utenti per la mancanza di acqua potabile.
La Cassazione concorda con la sentenza del Tribunale e chiarisce che:
- il rapporto esistente tra EAS ed gli utilizzatori di acqua è qualificabile come contratto di somministrazione al quale sono estranei tanto la raffineria quanto il Comune: il provvedimento con cui il Comune ha vietato l’utilizzo dell’acqua a fini potabili infatti è solo la conseguenza dell’accertamento di elementi nocivi contenuti;
- chiarito questo, l’unico debitore della somministrazione di acqua potabile nei confronti degli utenti è EAS che non poteva limitarsi ad contestare la difficoltà della prestazione o la responsabilità della raffineria, dovendo invece dimostrare di aver fatto tutto il possibile per rimuovere gli ostacoli esistenti per il corretto adempimento della sua prestazione;
- in altri termini, per non subire la condanna al risarcimento, l’Ente avrebbe dovuto dimostrare di aver provato a rendere l’acqua utilizzabile agli utenti e di non esservi riuscito nonostante gli sforzi.
VERSO
5) Il risarcimento del danno causato dalla mancata fornitura dell’acqua, anche se il fatto coinvolge la responsabilità di terzi, resta a carico della società erogatrice poiché questa non ha impiegato il necessario impegno per risolvere il problema.
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 4 febbraio 2016, n. 2182.
“...1 - Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Gela ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Ente Acquedotti Siciliani (d'ora in avanti, per brevità, EAS ) nei confronti della S.r.l. Aurora e di P.G., nonchè della Raffineria di gela S.p.a. e del Comune di Gela, avverso la sentenza resa inter parte dal Giudice di pace di Gela in data 8 settembre 2004, con la quale l'appellante Eas era stata condannata al pagamento della somma di Euro 853,00, a titolo di risarcimento del danno correlato alla mancata fornitura di acqua potabile nel periodo in cui il Comune di Gela aveva ordinato alla cittadinanza di astenersi dall'uso potabile dell'acqua, in quanto i parametri chimici e i caratteri organolettici erano difformi da quelli previsti dalla legge.
1.1 - Il Tribunale, disattesa l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata da Eas , ha escluso la ricorrenza di un litisconsorzio necessario con la Raffineria di Gela S.p.a. e con il Comune di Gela, ritenendo corretta l'estromissione disposta dal Giudice di pace.
1.2 - Rilevata, poi, l'inammissibilità della domanda proposta dall'appellante per la prima volta in appello nei confronti del Comune, il Tribunale ha escluso la fondatezza dell'eccezione della società convenuta circa la non imputabilità dell'inadempimento delle prestazioni del contratto di somministrazione, non essendo a tal fine rilevante l'attività della Raffineria di Gela; ha ritenuto adeguatamente dimostrata la sussistenza del danno, anche sotto il profilo del nesso di causalità, confermando, sulla …
domenica 14 febbraio 2016
Il caso “La Zanzara” a mezzo secolo di distanza.
Da Arcipelago Milano ricevo questa interessante analisi di un caso che non solo appassionò, ma provocò in Italia una sorta di guerra che considerai già allora "incivile" ( premessa al cosiddetto"68"), tra le generazioni, ma più che altro tra clericali (moralisti e sessisti) e laici (un po' meno sessisti) in senso letterale e lato. Per alcuni versi essa può apparire simile a quanto sta accadendo in questi ultimi mesi nel paese, nei media, ma soprattutto tra i partiti politici, sulla questione della legislazione sul "matrimonio paritario" ovvero sull'unione civile tra omosessuali.
Però a ben vedere la questione allora fu assai diversa, anche se comunque legata all'endemico sessismo stratificato a tutti i livelli, e segnò una interessante discontinuità nella "moralità pubblica e privata" del popolo italiano, che evidenziò in modo inequivocabile come le leggi ancora vigenti, create e in vigore dall'epoca fascista, erano inevitabilmente in rotta di collisione con la Costituzione della Repubblica e si sarebbe dovuto affrontare prima o poi il nodo della loro abolizione o modifica.
Nel 1966, già in possesso di maturità scientifica, ero a 19 anni in lizza per la mia seconda maturità, che doveva interrompere definitivamente il mio percorso di studio scientifico, che non avevo i mezzi finanziari per proseguire ma per il quale mi ero preparata per cinque lunghi e difficili anni. La scelta, praticamente obbligata, era stata dura e comunque impegnativa, anche se fatta in piena consapevolezza, riprogrammando il percorso nel senso della mia "seconda natura", quella artistica, che mi offriva possibilità di lavoro più immediate e anche abbastanza gratificanti sul piano personale e politico oltre che su quello strettamente economico.
Già da tre anni facevo attivismo volontario per la sessualità libera, consapevole, responsabile con l'AIED e apprendistato all'interno di formazioni politiche istituzionali e non, di partito e studentesche; quell'anno in particolare lo vissi come se vivessi diverse vite assieme: una di lavoro ( per una multinazionale che mi lasciava libera di stabilire e organizzare la produzione), una di studio ( tra biblioteche, Accademia di BB AA, lezioni, Università e pittura), una sociale ( coltivavo non so come diverse relazioni amorose fisse e mobili, e amicizie varie), una politica (tra gruppi di partiti e associazionismo vario, formazioni politiche studentesche ecc.). Non mi rimaneva molto tempo per dormire e mangiare, anzi quasi nulla, ma riuscivo a fare tutto ciò e persino a mandare avanti la casa, con mia madre che era sempre più ammalata e mio padre che continuava a lavorare.
La questione sollevata dal caso del giornale studentesco "La Zanzara" per me come per i miei coetanei appariva come una palese ingiustizia, segno inequivocabile di quanto le istituzioni fossero retrograde e repressive e pure piuttosto incolte, incivili, insomma. E presto le discussioni in famiglia sull'argomento divennero destramente evitate, data l'incomunicabilità diffusa e la palese ipocrisia messa in campo da quasi tutti i genitori e parenti vari. Anche le proteste pubbliche degli studenti furono piuttosto contenute, rispetto alla gravità dell'argomento...
Poi a novembre di quel 1966 ci ritrovammo casualmente (?) in centinaia di quegli stessi studenti a tirare fuori dal fango dell'Arno straripato chilometri di archivi e documenti della nostra Storia con la esse maiuscolissima. A salvare la nostra storia dall'alluvione, faticando accampati alla meglio tutti assieme appassionatamente, senza troppe distinzioni di sesso.
E diventammo gli "angeli del fango ", avevamo dimostrato senza ombra di dubbio di essere gente adulta e responsabile, contro l'ipocrisia di chi ci voleva eternamente minorenni da controllare.
Per me e per gli altri angeli nei mesi seguenti si aggiunse alle mie quattro vite e mezza un po' di vita in più spesa all'Archivio di Stato all'Eur a restaurare coi pochissimi mezzi disponibili i chilometri di carte salvate dal fango dell'Arno che nel frattempo stavano ammuffendo alla grande...
Ecco, questo articolo mi ha riportato alla memoria quell'anno convulso, in cui il "Caso Zanzara" divenne il fulcro di una lotta di libertà, sessuale come di opinione, di coscienza, di parola, proprio mentre nel frattempo si consumava l'orribile vicenda giudiziaria del processo ad Aldo Braibanti, che si concluse proprio, guarda caso, nel 1968 con la sua condanna per un reato che non esiste nella Costituzione.
Certo, l'applicazione della Costituzione ha rappresentato per ormai quasi settant'anni un obbiettivo costantemente messo in forse da leggi precedenti al 1945 ancora in vigore, che la Corte Costituzionale ha continuato a dimenticare di abrogare, di cancellare, tradendo il suo compito, e che i cittadini hanno tentato di abolire con referendum puntualmente traditi dalla partiti al potere, quegli stessi partiti al potere che hanno costantemente cercato di stravolgerla con la scusa di "riformarla" anziché applicarla.
Naturalmente per far funzionare davvero le cose in modo veramente democratico sarebbe stato necessario all'indomani della Costituente avere il coraggio di abrogare tutte le leggi precedenti, sopra tutto quelle varate nel ventennio, ma il Parlamento repubblicano, quello votato per la prima volta nella storia italiana a suffragio universale, quello dei partiti politici che ancora esistono, anche se magari hanno cambiato nome, questo coraggio non lo ebbe. E ancora oggi continuiamo a pagare le conseguenze di questa scelta pavida e scellerata.
***Il caso “La Zanzara” e l’offesa al “costume morale comune”
by Stefano Rolando
“Il 14 febbraio del 1966 il giornale degli studenti del Liceo Parini di Milano La Zanzara pubblicava un’inchiesta (condotta da Marco De Poli, Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi) che si intitolava “Un dibattito sulla posizione della donna nella nostra società, cercando di esaminare i problemi del matrimonio, del lavoro femminile e del sesso“. Nell’inchiesta – che oggi verrebbe considerata “innocente”, ma che al momento costituì forte discontinuità in materia di dibattito pubblico giovanile e ancor di più in materia di diritto di parola nell’ambito scolastico – emersero le moderne opinioni di alcune studentesse del liceo sulla loro educazione sessuale e sul proprio ruolo nella società.
L’associazione cattolica … Gioventù Studentesca protestò immediatamente per “l’offesa recata alla sensibilità e al costume morale comune” in quanto non solo uno degli argomenti trattati (l’educazione sessuale) veniva considerato “osceno”, ma anche perché le intervistate erano tutte minorenni. Il quotidiano milanese del pomeriggio Il Corriere Lombardo spalleggiò questa protesta aprendo anche una vertenza mediatica attorno al caso. La polemica si trasferì in denunce e la discussione divenne un caso giudiziario.
Scoppia il caso a Milano e in Italia. Il 16 marzo 1966 i tre redattori vennero accompagnati in Questura e denunciati. Il giudice Pasquale Carcasio invitò i tre studenti, seguendo una legge del 1934, a spogliarsi “per verificare la presenza di tare fisiche e psicologiche“. Reso noto quanto accaduto, scoppiò un putiferio. Il coordinamento della stampa studentesca milanese … promosse una mobilitazione delle testate studentesche della città e quindi degli studenti medi a difesa dell’operato dei loro colleghi. Per la prima volta dal tempo della Resistenza gli studenti delle scuole superiori milanesi proclamarono quattro giorni di sciopero. Dibattiti e manifestazioni avvennero a Milano, in Lombardia e in molte altre città italiane.
Il caso de La zanzara a questo punto rimbalzò sulle cronache nazionali, dividendo prima la città poi l’intero paese. Il Corriere della Sera cercò di barcamenarsi ma diede sostanziale spazio alle voci di chi gridò allo scandalo. Così che L’Espresso (con articoli di Camilla Cederna, Eugenio Scalfari, Carlo Gregoretti e altri) guidò l’altro fronte. Larga parte della Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale Italiano costituirono il “partito della colpevolezza“, mentre la sinistra e i cattolici progressisti intervennero in difesa degli studenti. Interrogazioni furono firmate da parlamentari di tutti i gruppi nei due rami del Parlamento.
Al processo parteciparono oltre 400 giornalisti, molti dei quali provenienti dall’estero. Memorabile l’arringa del PM Oscar Lanzi che paragonò i tre studenti a promotori del sesso sfrenato “come girassero per i corridoi della scuola con un materasso legato alla schiena”. Accusati erano i tre studenti, ma anche il preside del Liceo Parini Daniele Mattalia e la titolare della tipografia di Via Boscovich 17, Aurelia Terzaghi, dove si stampava La Zanzara e anche il giornale degli studenti del Carducci Mr. Giosuè. Il collegio di difesa fu assicurato gratuitamente dai maggiori penalisti del tempo: Giacomo Delitala, Alberto Dall’Ora, Alberto Crespi, Giandomenico Pisapia, Carlo Smuraglia, Enrico Sbisà.
La sentenza. Il 2 aprile 1966 la sentenza pronunciata dal presidente Luigi Bianchi D’Espinosa assolse i tre studenti dall’accusa di stampa oscena e corruzione di minorenni. La sola titolare della tipografia ebbe un’ammenda. La Procura ricorse in appello e chiese la legittima suspicione per Milano, così che il processo venne replicato a Genova. Anche il processo di Genova confermò poi l’assoluzione. La Zanzara tornò ad essere pubblicata e tutti i giornali studenteschi milanesi ripresero il loro ruolo ………”.***
estratto da ArcipelagoMilano del 10 febbraio2016
Però a ben vedere la questione allora fu assai diversa, anche se comunque legata all'endemico sessismo stratificato a tutti i livelli, e segnò una interessante discontinuità nella "moralità pubblica e privata" del popolo italiano, che evidenziò in modo inequivocabile come le leggi ancora vigenti, create e in vigore dall'epoca fascista, erano inevitabilmente in rotta di collisione con la Costituzione della Repubblica e si sarebbe dovuto affrontare prima o poi il nodo della loro abolizione o modifica.
Nel 1966, già in possesso di maturità scientifica, ero a 19 anni in lizza per la mia seconda maturità, che doveva interrompere definitivamente il mio percorso di studio scientifico, che non avevo i mezzi finanziari per proseguire ma per il quale mi ero preparata per cinque lunghi e difficili anni. La scelta, praticamente obbligata, era stata dura e comunque impegnativa, anche se fatta in piena consapevolezza, riprogrammando il percorso nel senso della mia "seconda natura", quella artistica, che mi offriva possibilità di lavoro più immediate e anche abbastanza gratificanti sul piano personale e politico oltre che su quello strettamente economico.
Già da tre anni facevo attivismo volontario per la sessualità libera, consapevole, responsabile con l'AIED e apprendistato all'interno di formazioni politiche istituzionali e non, di partito e studentesche; quell'anno in particolare lo vissi come se vivessi diverse vite assieme: una di lavoro ( per una multinazionale che mi lasciava libera di stabilire e organizzare la produzione), una di studio ( tra biblioteche, Accademia di BB AA, lezioni, Università e pittura), una sociale ( coltivavo non so come diverse relazioni amorose fisse e mobili, e amicizie varie), una politica (tra gruppi di partiti e associazionismo vario, formazioni politiche studentesche ecc.). Non mi rimaneva molto tempo per dormire e mangiare, anzi quasi nulla, ma riuscivo a fare tutto ciò e persino a mandare avanti la casa, con mia madre che era sempre più ammalata e mio padre che continuava a lavorare.
La questione sollevata dal caso del giornale studentesco "La Zanzara" per me come per i miei coetanei appariva come una palese ingiustizia, segno inequivocabile di quanto le istituzioni fossero retrograde e repressive e pure piuttosto incolte, incivili, insomma. E presto le discussioni in famiglia sull'argomento divennero destramente evitate, data l'incomunicabilità diffusa e la palese ipocrisia messa in campo da quasi tutti i genitori e parenti vari. Anche le proteste pubbliche degli studenti furono piuttosto contenute, rispetto alla gravità dell'argomento...
Poi a novembre di quel 1966 ci ritrovammo casualmente (?) in centinaia di quegli stessi studenti a tirare fuori dal fango dell'Arno straripato chilometri di archivi e documenti della nostra Storia con la esse maiuscolissima. A salvare la nostra storia dall'alluvione, faticando accampati alla meglio tutti assieme appassionatamente, senza troppe distinzioni di sesso.
E diventammo gli "angeli del fango ", avevamo dimostrato senza ombra di dubbio di essere gente adulta e responsabile, contro l'ipocrisia di chi ci voleva eternamente minorenni da controllare.
Per me e per gli altri angeli nei mesi seguenti si aggiunse alle mie quattro vite e mezza un po' di vita in più spesa all'Archivio di Stato all'Eur a restaurare coi pochissimi mezzi disponibili i chilometri di carte salvate dal fango dell'Arno che nel frattempo stavano ammuffendo alla grande...
Ecco, questo articolo mi ha riportato alla memoria quell'anno convulso, in cui il "Caso Zanzara" divenne il fulcro di una lotta di libertà, sessuale come di opinione, di coscienza, di parola, proprio mentre nel frattempo si consumava l'orribile vicenda giudiziaria del processo ad Aldo Braibanti, che si concluse proprio, guarda caso, nel 1968 con la sua condanna per un reato che non esiste nella Costituzione.
Certo, l'applicazione della Costituzione ha rappresentato per ormai quasi settant'anni un obbiettivo costantemente messo in forse da leggi precedenti al 1945 ancora in vigore, che la Corte Costituzionale ha continuato a dimenticare di abrogare, di cancellare, tradendo il suo compito, e che i cittadini hanno tentato di abolire con referendum puntualmente traditi dalla partiti al potere, quegli stessi partiti al potere che hanno costantemente cercato di stravolgerla con la scusa di "riformarla" anziché applicarla.
Naturalmente per far funzionare davvero le cose in modo veramente democratico sarebbe stato necessario all'indomani della Costituente avere il coraggio di abrogare tutte le leggi precedenti, sopra tutto quelle varate nel ventennio, ma il Parlamento repubblicano, quello votato per la prima volta nella storia italiana a suffragio universale, quello dei partiti politici che ancora esistono, anche se magari hanno cambiato nome, questo coraggio non lo ebbe. E ancora oggi continuiamo a pagare le conseguenze di questa scelta pavida e scellerata.
Alba Montori
by Stefano Rolando
“Il 14 febbraio del 1966 il giornale degli studenti del Liceo Parini di Milano La Zanzara pubblicava un’inchiesta (condotta da Marco De Poli, Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi) che si intitolava “Un dibattito sulla posizione della donna nella nostra società, cercando di esaminare i problemi del matrimonio, del lavoro femminile e del sesso“. Nell’inchiesta – che oggi verrebbe considerata “innocente”, ma che al momento costituì forte discontinuità in materia di dibattito pubblico giovanile e ancor di più in materia di diritto di parola nell’ambito scolastico – emersero le moderne opinioni di alcune studentesse del liceo sulla loro educazione sessuale e sul proprio ruolo nella società.
L’associazione cattolica … Gioventù Studentesca protestò immediatamente per “l’offesa recata alla sensibilità e al costume morale comune” in quanto non solo uno degli argomenti trattati (l’educazione sessuale) veniva considerato “osceno”, ma anche perché le intervistate erano tutte minorenni. Il quotidiano milanese del pomeriggio Il Corriere Lombardo spalleggiò questa protesta aprendo anche una vertenza mediatica attorno al caso. La polemica si trasferì in denunce e la discussione divenne un caso giudiziario.
Scoppia il caso a Milano e in Italia. Il 16 marzo 1966 i tre redattori vennero accompagnati in Questura e denunciati. Il giudice Pasquale Carcasio invitò i tre studenti, seguendo una legge del 1934, a spogliarsi “per verificare la presenza di tare fisiche e psicologiche“. Reso noto quanto accaduto, scoppiò un putiferio. Il coordinamento della stampa studentesca milanese … promosse una mobilitazione delle testate studentesche della città e quindi degli studenti medi a difesa dell’operato dei loro colleghi. Per la prima volta dal tempo della Resistenza gli studenti delle scuole superiori milanesi proclamarono quattro giorni di sciopero. Dibattiti e manifestazioni avvennero a Milano, in Lombardia e in molte altre città italiane.
Il caso de La zanzara a questo punto rimbalzò sulle cronache nazionali, dividendo prima la città poi l’intero paese. Il Corriere della Sera cercò di barcamenarsi ma diede sostanziale spazio alle voci di chi gridò allo scandalo. Così che L’Espresso (con articoli di Camilla Cederna, Eugenio Scalfari, Carlo Gregoretti e altri) guidò l’altro fronte. Larga parte della Democrazia Cristiana e il Movimento Sociale Italiano costituirono il “partito della colpevolezza“, mentre la sinistra e i cattolici progressisti intervennero in difesa degli studenti. Interrogazioni furono firmate da parlamentari di tutti i gruppi nei due rami del Parlamento.
Al processo parteciparono oltre 400 giornalisti, molti dei quali provenienti dall’estero. Memorabile l’arringa del PM Oscar Lanzi che paragonò i tre studenti a promotori del sesso sfrenato “come girassero per i corridoi della scuola con un materasso legato alla schiena”. Accusati erano i tre studenti, ma anche il preside del Liceo Parini Daniele Mattalia e la titolare della tipografia di Via Boscovich 17, Aurelia Terzaghi, dove si stampava La Zanzara e anche il giornale degli studenti del Carducci Mr. Giosuè. Il collegio di difesa fu assicurato gratuitamente dai maggiori penalisti del tempo: Giacomo Delitala, Alberto Dall’Ora, Alberto Crespi, Giandomenico Pisapia, Carlo Smuraglia, Enrico Sbisà.
La sentenza. Il 2 aprile 1966 la sentenza pronunciata dal presidente Luigi Bianchi D’Espinosa assolse i tre studenti dall’accusa di stampa oscena e corruzione di minorenni. La sola titolare della tipografia ebbe un’ammenda. La Procura ricorse in appello e chiese la legittima suspicione per Milano, così che il processo venne replicato a Genova. Anche il processo di Genova confermò poi l’assoluzione. La Zanzara tornò ad essere pubblicata e tutti i giornali studenteschi milanesi ripresero il loro ruolo ………”.***
estratto da ArcipelagoMilano del 10 febbraio2016
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mercoledì 2 dicembre 2015
FRONTE/VERSO Anno III, n. 10 newsletter novembre 2015
Indice:
1) Il reato di pornografia minorile non richiede la consapevolezza della vittima, né che questa venga in contatto con l’autore del crimine: dopo la Convenzione internazionale per la protezione dei minori, contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale è sufficiente la rappresentazione delle parti intime e il pericolo di diffusione delle immagini.
2) Se mi lasci non vale: la promessa sposa, abbandonata a pochi giorni dalle nozze, ha diritto di ottenere dall’ex fidanzato il risarcimento dei danni, oltre il rimborso di tutte le spese sostenute in vista della vita coniugale.
3) Consenso informato e trattamento sanitario: l’obbligo di informativa tutela il diritto alla scelta consapevole mentre il trattamento sanitario tutela il diritto alla salute. Il consenso è quindi condizione per il trattamento e deve essere dato per scritto per far emergere con chiarezza l'informativa sull'intervento, o la cura, e sulle sue conseguenze.
4) Condominio. L'amministratore ha l'obbligo di rispondere al creditore che chiede di conoscere i nominativi dei condomini morosi per agire contro di loro, pro quota, e recuperare il proprio credito.
5) Allontanamento di una bimba dalla casa familiare per presunto abuso da parte del padre. Il Comune è responsabile del comportamento negligente dei servizi sociali che omettono di procedere ai necessari approfondimenti e causano l'ingiusto allontanamento della minore dalla famiglia.
FRONTE
1) Il reato di pornografia minorile non richiede la consapevolezza della vittima, né che questa venga in contatto con l’autore del crimine: dopo la Convenzione internazionale per la protezione dei minori, contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale è sufficiente la rappresentazione delle parti intime e il pericolo di diffusione delle immagini.
La Corte d’Appello di Milano conferma la condanna di un uomo alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed alla multa di Euro 15.000, oltre al risarcimento del danno, per aver ripreso di nascosto le parti intime di ragazzi minori di quattordici anni mentre si trovavano, ignari, negli spogliatoi della palestra dove svolgevano attività fisica.
Inoltre, l’uomo è condannato per detenzione di materiale pornografico ottenuto utilizzando un minore di diciotto anni.
Contro la sentenza l’uomo ricorre in Cassazione e sostiene che:
- il reato di pedopornografia (pornografia minorile) si riferisce solo a minori rappresentati in pose sessualmente esplicite;
- per “utilizzo del minore” ai fini della produzione di materiale pornografico il soggetto deve essere coinvolto mentre nel suo caso i ragazzi erano all’oscuro di tutto;
- non c’è prova del pericolo concreto di diffusione di foto e film posseduti.
La Corte di cassazione respinge il ricorso e chiarisce la nozione di materiale pornografico minorile mettendo in evidenza che:
- il Protocollo opzionale alla Convezione sui diritti dell’infanzia, ratificato dall’Italia nel 2002, definisce pornografia minorile qualunque rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di minori intenti in atti sessuali espliciti, concreti o simulati, e qualunque rappresentazione degli organi sessuali;
- la decisione quadro del Consiglio europeo del 2003 fa riferimento a due elementi essenziali: la rappresentazione di una figura umana e l’atteggiamento sessuale della figura rappresentata;
- infine, la Corte costituzionale, con una sentenza del 2010, ha ritenuto che il reato di pornografia minorile si configura solo quando il materiale pornografico raffigura minori in una condotta sessualmente esplicita, consistente anche nella semplice esposizione lasciva dei genitali o del pube;
- in questo quadro europeo il giudice italiano, nell’interpretare la norma che prevede il reato di pornografia minorile, deve attenersi alla definizione fornita dal Consiglio europeo, che richiede la presenza di immagini di minori in pose “sessualmente equivoche”, anche se non necessariamente consistenti in atti sessuali;
- però, nel 2012 la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, rende più severa la norma sul reato di pedopornografia perché comprende nel reato anche la semplice rappresentazione degli organi sessuali e non più l’esibizione lasciva degli stessi.
Ciò premesso, la Corte conferma la condanna perchè:
a) l’imputato è stato trovato in possesso di numerose fotografie ritraenti minori nudi, il che evidenzia la ricerca e l’attesa, da parte sua, dei momenti in cui i ragazzi assumono atteggiamenti sessualmente eccitanti, anche se involontariamente e a loro insaputa;
b) il reato di pedopornografia non richiede la consapevolezza della vittima, né la sua interazione con l’autore della condotta, perché si basa sul solo dato oggettivo;
c) per il reato di diffusione di materiale pedopornografico è sufficiente che vi sia il pericolo che ciò accada e il ricorrente ha conservato molto materiale in un hard disk esterno al computer, facilmente trasportabile.
VERSO
1) Il reato di pornografia minorile non richiede la consapevolezza della vittima, né che questa venga in contatto con l’autore del crimine: dopo la Convenzione internazionale per la protezione dei minori, contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale è sufficiente la rappresentazione delle parti intime e il pericolo di diffusione delle immagini.
Corte di Cassazione, Sezione Penale, 26 ottobre 2015, n. 42964.
“...1. - Con sentenza dell'11 giugno 2014, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 12 aprile 2013, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa, oltre pene accessorie e oltre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, liquidato in via definitiva in Euro 1000,00 per ciascuna, in relazione: ai reati di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 600 ter c.p., comma 1, art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e anche in tempi diversi, in qualità di allenatore di una squadra dilettantistica, prodotto materiale pornografico utilizzandomi minorenni, con condotta consistita nel riprendere di nascosto le parti intime di questi mentre erano nudi all'interno degli spogliatoi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno dei soggetti minori di 14 anni ed essendo la persona cui questi erano stati affidati per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza e custodia (capo A); art. 81 c.p., comma 2, art. 600 quater c.p., commi 1 e 2, perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e anche in tempi diversi, deteneva materiale pornografico ulteriore rispetto a quello di cui al capo A, realizzato mediante l'utilizzo di minore degli anni 18, all'interno della scheda di memoria della macchina fotografica, e dell'hard disk del computer; con l'aggravante dell'ingente quantità (capo B). Fatti contestati come commessi tra l'… .
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si contesta la sussistenza del reato di cui al capo A, sul rilievo che le immagini di minori intenti a cambiarsi e a farsi la doccia nello spogliatoio dopo la partita di calcio riprese dall'imputato con una telecamera nascosta all'insaputa degli stessi non sarebbero materiale pedopornografico ai sensi dell'art. 600 ter c.p.. La difesa premette alcune considerazioni circa la nozione di pedopornografia secondo la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che la stessa si riferirebbe solo a minori rappresentati in atteggiamenti di natura sessualmente esplicita. Nè la definizione di materiale pedopornografico contenuta nell'art. 600 ter c.p., nuovo comma 7, potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, essendo applicabile ai soli fatti commessi dopo l'ottobre del 2012. Secondo la difesa, sarebbe dunque necessario un atteggiamento consapevole del soggetto passivo, evidentemente insussistente nel caso in esame. E non si potrebbe ritenere - come invece fa la Corte d'appello - che la natura pedopornografica di una determinata immagine dipenda dall'effetto che essa può produrre in capo a chi la osserva, non potendosi attribuire alcune rilevanza al presunto movente morboso dell'autore del fatto.
2.2. - In secondo luogo…
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FRONTE
2) Se mi lasci non vale : la promessa sposa, abbandonata a pochi giorni dalle nozze, ha diritto di ottenere dall’ex fidanzato il risarcimento dei danni, oltre il rimborso di tutte le spese sostenute in vista della vita coniugale.
Nel 1999, dopo undici anni di fidanzamento Lui & Lei decidono di sposarsi, richiedono le pubblicazioni e fissano la data delle nozze.
In vista del matrimonio la futura sposa, di professione geometra, si occupa della ristrutturazione dell’appartamento di Lui scelto come futura casa coniugale. La promessa sposa acquista, quasi tutto a sue spese, l’arredamento della casa, compera l’abito per le nozze ma una settimana prima della cerimonia Lui la lascia confessandole di avere un’altra relazione.
Lei fa causa all’ex fidanzato al Tribunale di Prato per ottenere sia il risarcimento dei danni, per non aver rispettato la “promessa di matrimonio”, sia il pagamento delle sue competenze professionali per i lavori di ristrutturazione dell’appartamento.
Lui si oppone alla condanna, di 55 milioni di lire oltre le spese processuali e si difende affermando che: in realtà il rifiuto di sposarsi era giustificato dalla scoperta della frequentazione della fidanzata con un collega di lavoro e che comunque, in ogni caso, nulla era dovuto alla ex poiché le spese erano state sostenute prima della promessa di matrimonio.
Il Tribunale di Prato dà ragione al mancato sposo ma la Corte di Appello di Firenze lo dichiara responsabile di rifiuto ingiustificato al mantenimento della promessa di matrimonio.
Lo condanna quindi al risarcimento dei danni nei confronti della ex fidanzata: cioè a rimborsare tutte le spese sostenute, come l’abito da sposa o gli anelli e gli arredi, nonché a pagare l’attività per la ristrutturazione della casa.
La sentenza della Corte di Appello viene confermata dalla Suprema Corte di Cassazione che ribadisce il principio secondo cui in caso di violazione della promessa di matrimonio le spese risarcibili sono tutte quelle sostenute in vista della vita coniugale e non possono quindi essere limitate solo a quelle sostenute per la cerimonia nuziale.
VERSO
2) Se mi lasci non vale : la promessa sposa, abbandonata a pochi giorni dalle nozze, ha diritto di ottenere dall’ex fidanzato il risarcimento dei danni, oltre il rimborso di tutte le spese sostenute in vista della vita coniugale.
Corte di Cassazione, Sezione III, 15 ottobre 2015, n. 20889.
“…1. Nel 1999, … convenne in giudizio … per sentirlo condannare al pagamento della somma di circa 48 milioni di lire, a titolo di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 81 c.c. e di lire 7 milioni circa a titolo di compensi per prestazioni professionali.
Espose l’attrice che aveva intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale per 11 anni che poi sfociata nella comune decisione di contrarre matrimonio erano state quindi eseguite le pubblicazioni. Conseguentemente, l’attrice utilizzando le proprie competenze professionali di geometra, e per la maggior parte a sue spese, aveva eseguito lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del …, scelto quale casa coniugale. Si era occupata anche dell’acquisto degli arredi, ma una settimana prima della celebrazione del matrimonio il futuro sposo le confessò, del tutto inaspettatamente, che aveva un’altra relazione.
Si difese il convenuto sostenendo che il rifiuto di contrarre matrimonio, in realtà, era giustificato dalla scoperta della frequentazione della … con un collega di lavoro, e che comunque le spese richieste erano avvenute prima della promessa di matrimonio. Pertanto chiese il rigetto della domanda attrice e la condanna della stessa al risarcimento di danni che riteneva di aver subito avendo la … con il proprio comportamento giustificato il motivo di rifiuto al matrimonio.
Il Tribunale di Prato, con sentenza del 26 novembre 2007, respinse le domande dell’attrice, dichiarò la decadenza della domanda riconvenzionale e compensò le spese.
2. La decisione e’ stata riformata dalla Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 9 maggio 2011. La Corte ha ritenuto che era onere del convenuto dimostrare l’esistenza di un giustificato …
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FRONTE
3) Consenso informato e trattamento sanitario: l’obbligo di informativa tutela il diritto alla scelta consapevole mentre il trattamento sanitario tutela il diritto alla salute. Il consenso è quindi condizione per il trattamento e deve essere dato per scritto per far emergere con chiarezza l’informativa sull’intervento, o la cura, e sulle sue conseguenze.
Una donna ricorre per Cassazione dopo aver visto le sue ragioni respinte nel giudizio di primo grado nel 2003 e in appello nel 2012.
Afferma che, nella clinica privata a cui si è rivolta per essere operata al ginocchio destro, lesionato in seguito ad una caduta sulla pista da sci, l’avrebbero operata senza il suo consenso anche al ginocchio sinistro, che era del tutto sano.
I motivi di ricorso sono diversi. La donna sostiene che:
- i giudici hanno dato valore a prove testimoniali tese a dimostrare che esistevano patti ulteriori e diversi oltre a quello scritto, e che prevedevano anche l’operazione del ginocchio sinistro;
- i giudici hanno creduto al fatto che avrebbe prestato il proprio consenso verbalmente, prima dell’intervento, quando si trovava sotto l’effetto dell’anestesia, e quindi intontita;
- e che alla fine, è stato fatto gravare su di lei l’onere di provare che non aveva prestato il proprio consenso all’operazione del ginocchio sinistro, mentre è il medico a dover dimostrare di aver acquisito il consenso del paziente all’intervento da eseguire;
- e che, ingiustamente, è stato dato peso anche al fatto che non ha contestato l’accaduto nell’immediatezza della sua scoperta; che i giudici non hanno riconosciuto la colpa del medico che l’ha operata ad un ginocchio sano.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e spiega che:
- secondo la Costituzione: nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, salvo che nei casi di trattamento obbligatorio per legge; la libertà personale e integrità fisica sono inviolabili;
- la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, conferma questi princìpi dai quali discende che il consenso informato è il presupposto e la condizione del trattamento sanitario, senza il quale l’intervento del medico è da considerare illecito;
- il consenso informato consiste nell’obbligo di informare il paziente sulle prevedibili conseguenze del trattamento a cui sarà sottoposto, e, in particolare, sulla possibilità che ne derivi un peggioramento delle sue condizioni di salute, in modo da porlo nelle condizioni di decidere consapevolmente se sottoporvisi o meno;
- l’obbligo di informativa attiene al diritto fondamentale della persona alla libera e consapevole autodeterminazione, mentre il trattamento terapeutico riguarda la tutela del diritto fondamentale alla salute;
- la giurisprudenza ha affermato che è onere del medico provare di aver fornito al paziente un'informazione completa ed effettiva sull’intervento, o la cura, e sulle sue conseguenze, e che il rilascio del consenso non può essere presunto sulla base delle qualità personali del paziente, ma anzi, quest’ultimo deve ricevere spiegazioni dettagliate ed adeguate al suo livello culturale, al suo particolare stato soggettivo e al grado delle conoscenze specifiche di cui dispone;
- il medico viene meno all'obbligo di fornire idonea ed esaustiva informazione al paziente sia quando omette del tutto di parlargli dell’intervento prospettato e dei relativi rischi e/o possibilità di successo sia quando ne acquisisce il consenso in maniera impropria, com’è accaduto nel caso in esame, in cui la ricorrente l‘avrebbe addirittura prestato oralmente mentre era sotto l’effetto dei narcotici.
La Corte inoltre precisa che :
- per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno per la “colpa” del medico, al medico specialista è richiesta una diligenza “qualificata”, cioè contrassegnata dalla perizia e dall’abilità tecnica adeguate al tipo di attività da svolgere e allo standard professionale della sua categoria. In ogni caso di "insuccesso", quindi, è onere del medico o della struttura sanitaria in cui opera provare che il risultato negativo dipende da un fatto a sé non imputabile ovvero ad un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza;
- ha sbagliato, pertanto, la precedente sentenza che ha affermato che : la consapevolezza della paziente poteva dedursi dalla mancata contestazione dei fatti nell’immediatezza dell’intervento; ai fini informativi e di acquisizione del consenso non è indispensabile la forma scritta, e ciò, a maggior ragione nel caso in esame, in cui la paziente/ricorrente è straniera.
VERSO
3) Consenso informato e trattamento sanitario: l’obbligo di informativa tutela il diritto alla scelta consapevole mentre il trattamento sanitario tutela il diritto alla salute. Il consenso è quindi condizione per il trattamento e deve essere dato per scritto per far emergere con chiarezza l’informativa sull’intervento, o la cura, e sulle sue conseguenze.
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 29 settembre 2015, n. 19212.
“… Con sentenza del 13/11/2012 la Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla sig. ... in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 39600/03, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. ... e delle chiamate … s.p.a. e … s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di intervento chirurgico effettuato presso la clinica … , oltre che come convenuto al ginocchio destro lesionato in conseguenza di caduta su pista da sci, anche a quello sinistro, non lesionato e per il quale non aveva prestato consenso. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la ... propone ora ricorso per cassazione, affidato a 13 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi il ... e la società … s.r.l. (già … s.p.a.). Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Già chiamata all'udienza camerale del 9/10/2013, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.
Motivi della decisione
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1324, 2722 c.c., 12 disp. prel. c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Si duole che la corte di merito abbia posto a fondamento dell'impugnata decisione prove testimoniali erroneamente assunte, in quanto volte a provare patti aggiunti o contrari a quelli in precedenza concordati in ordine all'intervento chirurgico da effettuarsi. Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1321, 1325, 1362 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente negato natura negoziale all'atto contenuto nel documento scritto predisposto dal F. e da lei sottoscritto relativo all'intervento chirurgico da eseguirsi al (solo) ginocchio destro. Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1328, 1723, 1724 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1325, 1352 c.c., 32 Codice deontologico, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697 c.c., 24 Cost., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Con il 6 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1223 c.c., 2, 13, 32 Cost., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente riconosciuto valore a consenso asseritamente prestato verbalmente nel corso dell'intervento chirurgico per l'operazione anche del ginocchio sinistro, laddove tale consenso non poteva essere stato da lei comunque validamente prestato, essendo sotto narcosi e non conoscendo l'italiano.
Lamenta che la corte di merito l'ha erroneamente gravata di un indebito onere della prova del fatto negativo della mancata prestazione di consenso informato in ordine all'operazione (anche) al ginocchio sinistro, laddove è il medico (e/o la struttura) a dover provare di avere acquisito dal paziente il consenso informato relativamente all'intervento da eseguirsi. Con l'8 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell'art. 2727 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Con il 9 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2934, 2694 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c..
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente desunto la presunzione di consenso all'operazione anche al ginocchio sinistro dalla mancata contestazione da parte sua nell'immediatezza al riguardo, laddove nessun onere grava in proposito a suo carico. Con il 10 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1176, 2236 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Si duole che la corte di merito non abbia ravvisato la colpa del medico per aver operato anche il ginocchio sinistro, che era sano, e altresì in assenza di consenso informato. Con l'11 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell'art. 246 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Con il 12 motivo denunzia …
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FRONTE
4) Condominio. L’Amministratore ha l’obbligo di rispondere al creditore che chiede di conoscere i nominativi dei condomini morosi per agire contro di loro, pro quota, e recuperare il proprio credito.
Il creditore di un Condominio di Savona si rivolge all’Amministratore per conoscere i nomi di tutti i condomini morosi così da agire, pro quota, contro gli stessi per ottenere il saldo di un credito non ancora del tutto onorato. L’Amministratore non risponde e il creditore agisce in giudizio contro un singolo condomino chiedendo a lui l’intero pagamento residuo.
Il condomino si rivolge al Tribunale e il Giudice evidenzia innanzitutto che l’Amministratore ha l’obbligo di indicare i nominativi dei condomini morosi poiché la recente riforma del condominio impone al creditore di recuperare ciò che gli spetta dai condomini che siano in ritardo con i pagamenti.
Il Giudice sospende quindi l’azione giudiziaria del creditore, attivata ingiustamente contro un singolo condomino (che per di più era in regola con i pagamenti), e sottolinea al creditore che di fronte al silenzio dell’Amministratore la strada da seguire è rivolgersi al Tribunale chiedendo d’urgenza di imporre all’Amministratore di fornire i nominativi dei condomini morosi.
VERSO
4) Condominio. L’Amministratore ha l’obbligo di rispondere al creditore che chiede di conoscere i nominativi dei condomini morosi per agire contro di loro, pro quota, e recuperare il proprio credito.
Tribunale di Savona, 29 settembre 2015, ordinanza n. 31.
“… Addì 29/09/205 avanti il G.E. Dott.ssa … sono comparsi l’Avv. … per parte opponente e personalmente … e l’Avv. … con Avv. … e Avv. …
Entrambi i procuratori si riportano agli atti.
Il Giudice
- vista la pronuncia della Cassazione n. 9148/08,
- vista la riforma dell’art. 63 disp. att. c.c. ,
- ritenuto che non risulta provata l’avvenuta esecuzione nei confronti dei condomini morosi,
- ritenuto pertanto che il principio di solidarietà della obbligazione passiva di cui al titolo azionato non è assistita da fumus boni juris, in accoglimento della richiesta di sospensione
PQM
Sospende l’esecuzione e fissa termine di giorni 60 per la introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione di materia e rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, richiamati i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. , ridotti a metà.
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FRONTE
5) Allontanamento di una bimba dalla casa familiare per presunto abuso da parte del padre. Il Comune è responsabile del comportamento negligente dei servizi sociali che omettono di procedere ai necessari approfondimenti e causano l’ingiusto allontanamento della minore dalla famiglia.
Nel 2005, in un piccolo Comune lombardo una maestra è convinta che una bambina di cinque anni sia vittima di abusi sessuali perpetrati dal padre, convince di ciò le assistenti sociali del Comune che ottengono dal Sindaco un provvedimento di allontanamento della bambina dalla casa familiare.
La bimba viene quindi affidata al Comune ma dopo sei mesi il Tribunale per i minori dispone il rientro della piccola in famiglia dopo aver fatto svolgere le dovute indagini sulla situazione prospettata dai servizi sociali.
I genitori della bimba citano in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento incompetente del personale comunale, su cui l’Amministrazione aveva il dovere di vigilare.
Il Comune si difende sostenendo che:
- la presunta incompetenza degli addetti ai servizi sociali si fonderebbe solo su una perizia del consulente tecnico del Tribunale per i minori, perizia che deve invece essere considerata come una semplice opinione personale del perito;
- non c’è stata la prova della colpa o del dolo degli addetti ai servizi sociali e il Sindaco è stato ritenuto ingiustamente responsabile per aver adottato un provvedimento che non è mai stato impugnato o annullato.
Il Tribunale di Monza e la Corte di Appello di Milano danno ragione ai genitori. Il Comune si rivolge alla Corte di Cassazione che ne conferma la condanna chiarendo che:
- i giudici di primo e secondo grado si sono convinti dell’incompetenza degli operatori dei servizi sociali sia per la relazione del perito del Tribunale per i Minori sia per la stessa difesa comunale, che ha presentato l’assistente sociale e la psicologa come condizionate dalla maestra della bambina allontanata;
- il Comune non ha mai dimostrato l’infondatezza di quanto affermato dal perito, spiegando, ad es., quali prove o documenti abbiano giustificato l’allarme sulla sussistenza di una situazione di pericolo per la minore;
- inoltre, il provvedimento adottato dal Sindaco ha carattere di urgenza, ed è previsto dal codice civile per i casi di “abbandono morale e materiale”, o, comunque, per situazioni di palese disagio del minore;
- il Comune non ha nemmeno spiegato perché non si sia rivolto all’autorità giudiziaria affinché compisse i necessari accertamenti riguardo alla vicenda, dal momento che l’autorità amministrativa non ha gli stessi poteri di indagine e di istruttoria che sarebbero stati utili nel caso in esame, fondato, in sostanza, sulle parole, chissà se spontanee o richieste, di una bambina di cinque anni;
- quanto alla responsabilità del Sindaco, essa non nasce dall’aver adottato il provvedimento incriminato, ma per il comportamento gravemente colposo tenuto dai dipendenti comunali, di cui al Comune viene attribuita la responsabilità oggettiva, perché su quello avrebbe dovuto esercitare un controllo.
VERSO
5) Allontanamento di una bimba dalla casa familiare per presunto abuso da parte del padre. Il Comune è responsabile del comportamento negligente dei servizi sociali che omettono di procedere ai necessari approfondimenti e causano l’ingiusto allontanamento della minore dalla famiglia.
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 16 ottobre 2015, n. 20928.
“...Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2005 … ed … , in proprio e quali esercenti la potestà parentale sui figli minori, … e … , hanno convenuto davanti al Tribunale di Monza il Comune di …, in persona del Sindaco in carica,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell' art. 2049 cod. civ. , in relazione al comportamento illecito degli addetti ai servizi sociali, i quali - basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di una maestra d'asilo, che aveva ritenuto di ravvisare il sospetto di molestie sessuali parte del padre sulla minore … , nata nel … - avevano ottenuto dal Sindaco un provvedimento di allontanamento della minore dalla casa familiare e di affidamento al Comune, emesso ai sensi dell' art. 403 cod. civ. il 26 maggio 2004, e ratificato dal Tribunale per i minorenni il giorno successivo.
A seguito di ulteriori indagini anche tramite CTU, il Tribunale
dei minori aveva poi disposto con decreto 29 novembre 2004, il rientro in famiglia della bambina, con il supporto di un Centro specializzato, e con successivo decreto 8 giugno 2005 aveva revocato ogni provvedimento a tutela di … dando atto che gli accertamenti condotti nei sei mesi in cui la bambina era stata allontanata dalla famiglia non avevano fatto emergere "elementi compatibili con la possibile sussistenza di molestie sessuali ai suoi danni", né contenuti atti a far ipotizzare disturbi della personalità od altri aspetti patologici.
Da qui la domanda risarcitoria dei familiari.
Il Comune ha resistito alle domande, che il Tribunale ha accolto, condannando il convenuto al risarcimento dei danni.
Proposto appello principale dal Comune e incidentale dagli attori in primo grado, con sentenza 28 giugno - 14 settembre 2011 n. 2525 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico del Comune le spese del grado.
Il soccombente propone sei motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso gli intimati.
Motivi della decisione.
1. - E' logicamente e giuridicamente preliminare ad ogni altra questione l'esame del sesto motivo di ricorso, che denuncia violazione degli art. 99 e 100 cod. proc. civ. , sul rilievo che la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori avrebbe dovuto essere indirizzata contro lo Stato e non contro il Comune, in quanto il Sindaco, nell' emettere l'ordinanza provvisoria e urgente di cui all’art. 403 cod. civ. , ha agito quale ufficiale del governo e non quale rappresentante della comunità locale, essendo in questione la tutela dei diritti della famiglia e delle persone nell'ambito della comunità familiare …
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1) Il reato di pornografia minorile non richiede la consapevolezza della vittima, né che questa venga in contatto con l’autore del crimine: dopo la Convenzione internazionale per la protezione dei minori, contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale è sufficiente la rappresentazione delle parti intime e il pericolo di diffusione delle immagini.
2) Se mi lasci non vale: la promessa sposa, abbandonata a pochi giorni dalle nozze, ha diritto di ottenere dall’ex fidanzato il risarcimento dei danni, oltre il rimborso di tutte le spese sostenute in vista della vita coniugale.
3) Consenso informato e trattamento sanitario: l’obbligo di informativa tutela il diritto alla scelta consapevole mentre il trattamento sanitario tutela il diritto alla salute. Il consenso è quindi condizione per il trattamento e deve essere dato per scritto per far emergere con chiarezza l'informativa sull'intervento, o la cura, e sulle sue conseguenze.
4) Condominio. L'amministratore ha l'obbligo di rispondere al creditore che chiede di conoscere i nominativi dei condomini morosi per agire contro di loro, pro quota, e recuperare il proprio credito.
5) Allontanamento di una bimba dalla casa familiare per presunto abuso da parte del padre. Il Comune è responsabile del comportamento negligente dei servizi sociali che omettono di procedere ai necessari approfondimenti e causano l'ingiusto allontanamento della minore dalla famiglia.
FRONTE
1) Il reato di pornografia minorile non richiede la consapevolezza della vittima, né che questa venga in contatto con l’autore del crimine: dopo la Convenzione internazionale per la protezione dei minori, contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale è sufficiente la rappresentazione delle parti intime e il pericolo di diffusione delle immagini.
La Corte d’Appello di Milano conferma la condanna di un uomo alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione ed alla multa di Euro 15.000, oltre al risarcimento del danno, per aver ripreso di nascosto le parti intime di ragazzi minori di quattordici anni mentre si trovavano, ignari, negli spogliatoi della palestra dove svolgevano attività fisica.
Inoltre, l’uomo è condannato per detenzione di materiale pornografico ottenuto utilizzando un minore di diciotto anni.
Contro la sentenza l’uomo ricorre in Cassazione e sostiene che:
- il reato di pedopornografia (pornografia minorile) si riferisce solo a minori rappresentati in pose sessualmente esplicite;
- per “utilizzo del minore” ai fini della produzione di materiale pornografico il soggetto deve essere coinvolto mentre nel suo caso i ragazzi erano all’oscuro di tutto;
- non c’è prova del pericolo concreto di diffusione di foto e film posseduti.
La Corte di cassazione respinge il ricorso e chiarisce la nozione di materiale pornografico minorile mettendo in evidenza che:
- il Protocollo opzionale alla Convezione sui diritti dell’infanzia, ratificato dall’Italia nel 2002, definisce pornografia minorile qualunque rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di minori intenti in atti sessuali espliciti, concreti o simulati, e qualunque rappresentazione degli organi sessuali;
- la decisione quadro del Consiglio europeo del 2003 fa riferimento a due elementi essenziali: la rappresentazione di una figura umana e l’atteggiamento sessuale della figura rappresentata;
- infine, la Corte costituzionale, con una sentenza del 2010, ha ritenuto che il reato di pornografia minorile si configura solo quando il materiale pornografico raffigura minori in una condotta sessualmente esplicita, consistente anche nella semplice esposizione lasciva dei genitali o del pube;
- in questo quadro europeo il giudice italiano, nell’interpretare la norma che prevede il reato di pornografia minorile, deve attenersi alla definizione fornita dal Consiglio europeo, che richiede la presenza di immagini di minori in pose “sessualmente equivoche”, anche se non necessariamente consistenti in atti sessuali;
- però, nel 2012 la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, rende più severa la norma sul reato di pedopornografia perché comprende nel reato anche la semplice rappresentazione degli organi sessuali e non più l’esibizione lasciva degli stessi.
Ciò premesso, la Corte conferma la condanna perchè:
a) l’imputato è stato trovato in possesso di numerose fotografie ritraenti minori nudi, il che evidenzia la ricerca e l’attesa, da parte sua, dei momenti in cui i ragazzi assumono atteggiamenti sessualmente eccitanti, anche se involontariamente e a loro insaputa;
b) il reato di pedopornografia non richiede la consapevolezza della vittima, né la sua interazione con l’autore della condotta, perché si basa sul solo dato oggettivo;
c) per il reato di diffusione di materiale pedopornografico è sufficiente che vi sia il pericolo che ciò accada e il ricorrente ha conservato molto materiale in un hard disk esterno al computer, facilmente trasportabile.
VERSO
1) Il reato di pornografia minorile non richiede la consapevolezza della vittima, né che questa venga in contatto con l’autore del crimine: dopo la Convenzione internazionale per la protezione dei minori, contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale è sufficiente la rappresentazione delle parti intime e il pericolo di diffusione delle immagini.
Corte di Cassazione, Sezione Penale, 26 ottobre 2015, n. 42964.
“...1. - Con sentenza dell'11 giugno 2014, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 12 aprile 2013, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa, oltre pene accessorie e oltre al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, liquidato in via definitiva in Euro 1000,00 per ciascuna, in relazione: ai reati di cui all'art. 81 c.p., comma 2, art. 600 ter c.p., comma 1, art. 600 sexies c.p., commi 1 e 2, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e anche in tempi diversi, in qualità di allenatore di una squadra dilettantistica, prodotto materiale pornografico utilizzandomi minorenni, con condotta consistita nel riprendere di nascosto le parti intime di questi mentre erano nudi all'interno degli spogliatoi, con l'aggravante di avere commesso il fatto in danno dei soggetti minori di 14 anni ed essendo la persona cui questi erano stati affidati per ragioni di educazione, istruzione, vigilanza e custodia (capo A); art. 81 c.p., comma 2, art. 600 quater c.p., commi 1 e 2, perchè, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e anche in tempi diversi, deteneva materiale pornografico ulteriore rispetto a quello di cui al capo A, realizzato mediante l'utilizzo di minore degli anni 18, all'interno della scheda di memoria della macchina fotografica, e dell'hard disk del computer; con l'aggravante dell'ingente quantità (capo B). Fatti contestati come commessi tra l'… .
2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.
2.1. - Con un primo motivo di doglianza, si contesta la sussistenza del reato di cui al capo A, sul rilievo che le immagini di minori intenti a cambiarsi e a farsi la doccia nello spogliatoio dopo la partita di calcio riprese dall'imputato con una telecamera nascosta all'insaputa degli stessi non sarebbero materiale pedopornografico ai sensi dell'art. 600 ter c.p.. La difesa premette alcune considerazioni circa la nozione di pedopornografia secondo la giurisprudenza di legittimità, sostenendo che la stessa si riferirebbe solo a minori rappresentati in atteggiamenti di natura sessualmente esplicita. Nè la definizione di materiale pedopornografico contenuta nell'art. 600 ter c.p., nuovo comma 7, potrebbe trovare applicazione nel caso di specie, essendo applicabile ai soli fatti commessi dopo l'ottobre del 2012. Secondo la difesa, sarebbe dunque necessario un atteggiamento consapevole del soggetto passivo, evidentemente insussistente nel caso in esame. E non si potrebbe ritenere - come invece fa la Corte d'appello - che la natura pedopornografica di una determinata immagine dipenda dall'effetto che essa può produrre in capo a chi la osserva, non potendosi attribuire alcune rilevanza al presunto movente morboso dell'autore del fatto.
2.2. - In secondo luogo…
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FRONTE
2) Se mi lasci non vale : la promessa sposa, abbandonata a pochi giorni dalle nozze, ha diritto di ottenere dall’ex fidanzato il risarcimento dei danni, oltre il rimborso di tutte le spese sostenute in vista della vita coniugale.
Nel 1999, dopo undici anni di fidanzamento Lui & Lei decidono di sposarsi, richiedono le pubblicazioni e fissano la data delle nozze.
In vista del matrimonio la futura sposa, di professione geometra, si occupa della ristrutturazione dell’appartamento di Lui scelto come futura casa coniugale. La promessa sposa acquista, quasi tutto a sue spese, l’arredamento della casa, compera l’abito per le nozze ma una settimana prima della cerimonia Lui la lascia confessandole di avere un’altra relazione.
Lei fa causa all’ex fidanzato al Tribunale di Prato per ottenere sia il risarcimento dei danni, per non aver rispettato la “promessa di matrimonio”, sia il pagamento delle sue competenze professionali per i lavori di ristrutturazione dell’appartamento.
Lui si oppone alla condanna, di 55 milioni di lire oltre le spese processuali e si difende affermando che: in realtà il rifiuto di sposarsi era giustificato dalla scoperta della frequentazione della fidanzata con un collega di lavoro e che comunque, in ogni caso, nulla era dovuto alla ex poiché le spese erano state sostenute prima della promessa di matrimonio.
Il Tribunale di Prato dà ragione al mancato sposo ma la Corte di Appello di Firenze lo dichiara responsabile di rifiuto ingiustificato al mantenimento della promessa di matrimonio.
Lo condanna quindi al risarcimento dei danni nei confronti della ex fidanzata: cioè a rimborsare tutte le spese sostenute, come l’abito da sposa o gli anelli e gli arredi, nonché a pagare l’attività per la ristrutturazione della casa.
La sentenza della Corte di Appello viene confermata dalla Suprema Corte di Cassazione che ribadisce il principio secondo cui in caso di violazione della promessa di matrimonio le spese risarcibili sono tutte quelle sostenute in vista della vita coniugale e non possono quindi essere limitate solo a quelle sostenute per la cerimonia nuziale.
VERSO
2) Se mi lasci non vale : la promessa sposa, abbandonata a pochi giorni dalle nozze, ha diritto di ottenere dall’ex fidanzato il risarcimento dei danni, oltre il rimborso di tutte le spese sostenute in vista della vita coniugale.
Corte di Cassazione, Sezione III, 15 ottobre 2015, n. 20889.
“…1. Nel 1999, … convenne in giudizio … per sentirlo condannare al pagamento della somma di circa 48 milioni di lire, a titolo di risarcimento danni ai sensi dell’articolo 81 c.c. e di lire 7 milioni circa a titolo di compensi per prestazioni professionali.
Espose l’attrice che aveva intrattenuto con il convenuto una relazione sentimentale per 11 anni che poi sfociata nella comune decisione di contrarre matrimonio erano state quindi eseguite le pubblicazioni. Conseguentemente, l’attrice utilizzando le proprie competenze professionali di geometra, e per la maggior parte a sue spese, aveva eseguito lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà del …, scelto quale casa coniugale. Si era occupata anche dell’acquisto degli arredi, ma una settimana prima della celebrazione del matrimonio il futuro sposo le confessò, del tutto inaspettatamente, che aveva un’altra relazione.
Si difese il convenuto sostenendo che il rifiuto di contrarre matrimonio, in realtà, era giustificato dalla scoperta della frequentazione della … con un collega di lavoro, e che comunque le spese richieste erano avvenute prima della promessa di matrimonio. Pertanto chiese il rigetto della domanda attrice e la condanna della stessa al risarcimento di danni che riteneva di aver subito avendo la … con il proprio comportamento giustificato il motivo di rifiuto al matrimonio.
Il Tribunale di Prato, con sentenza del 26 novembre 2007, respinse le domande dell’attrice, dichiarò la decadenza della domanda riconvenzionale e compensò le spese.
2. La decisione e’ stata riformata dalla Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 9 maggio 2011. La Corte ha ritenuto che era onere del convenuto dimostrare l’esistenza di un giustificato …
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FRONTE
3) Consenso informato e trattamento sanitario: l’obbligo di informativa tutela il diritto alla scelta consapevole mentre il trattamento sanitario tutela il diritto alla salute. Il consenso è quindi condizione per il trattamento e deve essere dato per scritto per far emergere con chiarezza l’informativa sull’intervento, o la cura, e sulle sue conseguenze.
Una donna ricorre per Cassazione dopo aver visto le sue ragioni respinte nel giudizio di primo grado nel 2003 e in appello nel 2012.
Afferma che, nella clinica privata a cui si è rivolta per essere operata al ginocchio destro, lesionato in seguito ad una caduta sulla pista da sci, l’avrebbero operata senza il suo consenso anche al ginocchio sinistro, che era del tutto sano.
I motivi di ricorso sono diversi. La donna sostiene che:
- i giudici hanno dato valore a prove testimoniali tese a dimostrare che esistevano patti ulteriori e diversi oltre a quello scritto, e che prevedevano anche l’operazione del ginocchio sinistro;
- i giudici hanno creduto al fatto che avrebbe prestato il proprio consenso verbalmente, prima dell’intervento, quando si trovava sotto l’effetto dell’anestesia, e quindi intontita;
- e che alla fine, è stato fatto gravare su di lei l’onere di provare che non aveva prestato il proprio consenso all’operazione del ginocchio sinistro, mentre è il medico a dover dimostrare di aver acquisito il consenso del paziente all’intervento da eseguire;
- e che, ingiustamente, è stato dato peso anche al fatto che non ha contestato l’accaduto nell’immediatezza della sua scoperta; che i giudici non hanno riconosciuto la colpa del medico che l’ha operata ad un ginocchio sano.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e spiega che:
- secondo la Costituzione: nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, salvo che nei casi di trattamento obbligatorio per legge; la libertà personale e integrità fisica sono inviolabili;
- la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, conferma questi princìpi dai quali discende che il consenso informato è il presupposto e la condizione del trattamento sanitario, senza il quale l’intervento del medico è da considerare illecito;
- il consenso informato consiste nell’obbligo di informare il paziente sulle prevedibili conseguenze del trattamento a cui sarà sottoposto, e, in particolare, sulla possibilità che ne derivi un peggioramento delle sue condizioni di salute, in modo da porlo nelle condizioni di decidere consapevolmente se sottoporvisi o meno;
- l’obbligo di informativa attiene al diritto fondamentale della persona alla libera e consapevole autodeterminazione, mentre il trattamento terapeutico riguarda la tutela del diritto fondamentale alla salute;
- la giurisprudenza ha affermato che è onere del medico provare di aver fornito al paziente un'informazione completa ed effettiva sull’intervento, o la cura, e sulle sue conseguenze, e che il rilascio del consenso non può essere presunto sulla base delle qualità personali del paziente, ma anzi, quest’ultimo deve ricevere spiegazioni dettagliate ed adeguate al suo livello culturale, al suo particolare stato soggettivo e al grado delle conoscenze specifiche di cui dispone;
- il medico viene meno all'obbligo di fornire idonea ed esaustiva informazione al paziente sia quando omette del tutto di parlargli dell’intervento prospettato e dei relativi rischi e/o possibilità di successo sia quando ne acquisisce il consenso in maniera impropria, com’è accaduto nel caso in esame, in cui la ricorrente l‘avrebbe addirittura prestato oralmente mentre era sotto l’effetto dei narcotici.
La Corte inoltre precisa che :
- per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno per la “colpa” del medico, al medico specialista è richiesta una diligenza “qualificata”, cioè contrassegnata dalla perizia e dall’abilità tecnica adeguate al tipo di attività da svolgere e allo standard professionale della sua categoria. In ogni caso di "insuccesso", quindi, è onere del medico o della struttura sanitaria in cui opera provare che il risultato negativo dipende da un fatto a sé non imputabile ovvero ad un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza;
- ha sbagliato, pertanto, la precedente sentenza che ha affermato che : la consapevolezza della paziente poteva dedursi dalla mancata contestazione dei fatti nell’immediatezza dell’intervento; ai fini informativi e di acquisizione del consenso non è indispensabile la forma scritta, e ciò, a maggior ragione nel caso in esame, in cui la paziente/ricorrente è straniera.
VERSO
3) Consenso informato e trattamento sanitario: l’obbligo di informativa tutela il diritto alla scelta consapevole mentre il trattamento sanitario tutela il diritto alla salute. Il consenso è quindi condizione per il trattamento e deve essere dato per scritto per far emergere con chiarezza l’informativa sull’intervento, o la cura, e sulle sue conseguenze.
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 29 settembre 2015, n. 19212.
“… Con sentenza del 13/11/2012 la Corte d'Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla sig. ... in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 39600/03, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. ... e delle chiamate … s.p.a. e … s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di intervento chirurgico effettuato presso la clinica … , oltre che come convenuto al ginocchio destro lesionato in conseguenza di caduta su pista da sci, anche a quello sinistro, non lesionato e per il quale non aveva prestato consenso. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la ... propone ora ricorso per cassazione, affidato a 13 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi il ... e la società … s.r.l. (già … s.p.a.). Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Già chiamata all'udienza camerale del 9/10/2013, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.
Motivi della decisione
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1324, 2722 c.c., 12 disp. prel. c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Si duole che la corte di merito abbia posto a fondamento dell'impugnata decisione prove testimoniali erroneamente assunte, in quanto volte a provare patti aggiunti o contrari a quelli in precedenza concordati in ordine all'intervento chirurgico da effettuarsi. Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1321, 1325, 1362 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente negato natura negoziale all'atto contenuto nel documento scritto predisposto dal F. e da lei sottoscritto relativo all'intervento chirurgico da eseguirsi al (solo) ginocchio destro. Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1328, 1723, 1724 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1325, 1352 c.c., 32 Codice deontologico, in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697 c.c., 24 Cost., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Con il 6 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1223 c.c., 2, 13, 32 Cost., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente riconosciuto valore a consenso asseritamente prestato verbalmente nel corso dell'intervento chirurgico per l'operazione anche del ginocchio sinistro, laddove tale consenso non poteva essere stato da lei comunque validamente prestato, essendo sotto narcosi e non conoscendo l'italiano.
Lamenta che la corte di merito l'ha erroneamente gravata di un indebito onere della prova del fatto negativo della mancata prestazione di consenso informato in ordine all'operazione (anche) al ginocchio sinistro, laddove è il medico (e/o la struttura) a dover provare di avere acquisito dal paziente il consenso informato relativamente all'intervento da eseguirsi. Con l'8 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell'art. 2727 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Con il 9 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2934, 2694 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c..
Si duole che la corte di merito abbia erroneamente desunto la presunzione di consenso all'operazione anche al ginocchio sinistro dalla mancata contestazione da parte sua nell'immediatezza al riguardo, laddove nessun onere grava in proposito a suo carico. Con il 10 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1176, 2236 c.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Si duole che la corte di merito non abbia ravvisato la colpa del medico per aver operato anche il ginocchio sinistro, che era sano, e altresì in assenza di consenso informato. Con l'11 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell'art. 246 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.. Con il 12 motivo denunzia …
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FRONTE
4) Condominio. L’Amministratore ha l’obbligo di rispondere al creditore che chiede di conoscere i nominativi dei condomini morosi per agire contro di loro, pro quota, e recuperare il proprio credito.
Il creditore di un Condominio di Savona si rivolge all’Amministratore per conoscere i nomi di tutti i condomini morosi così da agire, pro quota, contro gli stessi per ottenere il saldo di un credito non ancora del tutto onorato. L’Amministratore non risponde e il creditore agisce in giudizio contro un singolo condomino chiedendo a lui l’intero pagamento residuo.
Il condomino si rivolge al Tribunale e il Giudice evidenzia innanzitutto che l’Amministratore ha l’obbligo di indicare i nominativi dei condomini morosi poiché la recente riforma del condominio impone al creditore di recuperare ciò che gli spetta dai condomini che siano in ritardo con i pagamenti.
Il Giudice sospende quindi l’azione giudiziaria del creditore, attivata ingiustamente contro un singolo condomino (che per di più era in regola con i pagamenti), e sottolinea al creditore che di fronte al silenzio dell’Amministratore la strada da seguire è rivolgersi al Tribunale chiedendo d’urgenza di imporre all’Amministratore di fornire i nominativi dei condomini morosi.
VERSO
4) Condominio. L’Amministratore ha l’obbligo di rispondere al creditore che chiede di conoscere i nominativi dei condomini morosi per agire contro di loro, pro quota, e recuperare il proprio credito.
Tribunale di Savona, 29 settembre 2015, ordinanza n. 31.
“… Addì 29/09/205 avanti il G.E. Dott.ssa … sono comparsi l’Avv. … per parte opponente e personalmente … e l’Avv. … con Avv. … e Avv. …
Entrambi i procuratori si riportano agli atti.
Il Giudice
- vista la pronuncia della Cassazione n. 9148/08,
- vista la riforma dell’art. 63 disp. att. c.c. ,
- ritenuto che non risulta provata l’avvenuta esecuzione nei confronti dei condomini morosi,
- ritenuto pertanto che il principio di solidarietà della obbligazione passiva di cui al titolo azionato non è assistita da fumus boni juris, in accoglimento della richiesta di sospensione
PQM
Sospende l’esecuzione e fissa termine di giorni 60 per la introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione di materia e rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, richiamati i termini di cui all’art. 163 bis c.p.c. , ridotti a metà.
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FRONTE
5) Allontanamento di una bimba dalla casa familiare per presunto abuso da parte del padre. Il Comune è responsabile del comportamento negligente dei servizi sociali che omettono di procedere ai necessari approfondimenti e causano l’ingiusto allontanamento della minore dalla famiglia.
Nel 2005, in un piccolo Comune lombardo una maestra è convinta che una bambina di cinque anni sia vittima di abusi sessuali perpetrati dal padre, convince di ciò le assistenti sociali del Comune che ottengono dal Sindaco un provvedimento di allontanamento della bambina dalla casa familiare.
La bimba viene quindi affidata al Comune ma dopo sei mesi il Tribunale per i minori dispone il rientro della piccola in famiglia dopo aver fatto svolgere le dovute indagini sulla situazione prospettata dai servizi sociali.
I genitori della bimba citano in giudizio il Comune per ottenere il risarcimento del danno subito a causa del comportamento incompetente del personale comunale, su cui l’Amministrazione aveva il dovere di vigilare.
Il Comune si difende sostenendo che:
- la presunta incompetenza degli addetti ai servizi sociali si fonderebbe solo su una perizia del consulente tecnico del Tribunale per i minori, perizia che deve invece essere considerata come una semplice opinione personale del perito;
- non c’è stata la prova della colpa o del dolo degli addetti ai servizi sociali e il Sindaco è stato ritenuto ingiustamente responsabile per aver adottato un provvedimento che non è mai stato impugnato o annullato.
Il Tribunale di Monza e la Corte di Appello di Milano danno ragione ai genitori. Il Comune si rivolge alla Corte di Cassazione che ne conferma la condanna chiarendo che:
- i giudici di primo e secondo grado si sono convinti dell’incompetenza degli operatori dei servizi sociali sia per la relazione del perito del Tribunale per i Minori sia per la stessa difesa comunale, che ha presentato l’assistente sociale e la psicologa come condizionate dalla maestra della bambina allontanata;
- il Comune non ha mai dimostrato l’infondatezza di quanto affermato dal perito, spiegando, ad es., quali prove o documenti abbiano giustificato l’allarme sulla sussistenza di una situazione di pericolo per la minore;
- inoltre, il provvedimento adottato dal Sindaco ha carattere di urgenza, ed è previsto dal codice civile per i casi di “abbandono morale e materiale”, o, comunque, per situazioni di palese disagio del minore;
- il Comune non ha nemmeno spiegato perché non si sia rivolto all’autorità giudiziaria affinché compisse i necessari accertamenti riguardo alla vicenda, dal momento che l’autorità amministrativa non ha gli stessi poteri di indagine e di istruttoria che sarebbero stati utili nel caso in esame, fondato, in sostanza, sulle parole, chissà se spontanee o richieste, di una bambina di cinque anni;
- quanto alla responsabilità del Sindaco, essa non nasce dall’aver adottato il provvedimento incriminato, ma per il comportamento gravemente colposo tenuto dai dipendenti comunali, di cui al Comune viene attribuita la responsabilità oggettiva, perché su quello avrebbe dovuto esercitare un controllo.
VERSO
5) Allontanamento di una bimba dalla casa familiare per presunto abuso da parte del padre. Il Comune è responsabile del comportamento negligente dei servizi sociali che omettono di procedere ai necessari approfondimenti e causano l’ingiusto allontanamento della minore dalla famiglia.
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 16 ottobre 2015, n. 20928.
“...Con atto di citazione notificato il 21 aprile 2005 … ed … , in proprio e quali esercenti la potestà parentale sui figli minori, … e … , hanno convenuto davanti al Tribunale di Monza il Comune di …, in persona del Sindaco in carica,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell' art. 2049 cod. civ. , in relazione al comportamento illecito degli addetti ai servizi sociali, i quali - basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni di una maestra d'asilo, che aveva ritenuto di ravvisare il sospetto di molestie sessuali parte del padre sulla minore … , nata nel … - avevano ottenuto dal Sindaco un provvedimento di allontanamento della minore dalla casa familiare e di affidamento al Comune, emesso ai sensi dell' art. 403 cod. civ. il 26 maggio 2004, e ratificato dal Tribunale per i minorenni il giorno successivo.
A seguito di ulteriori indagini anche tramite CTU, il Tribunale
dei minori aveva poi disposto con decreto 29 novembre 2004, il rientro in famiglia della bambina, con il supporto di un Centro specializzato, e con successivo decreto 8 giugno 2005 aveva revocato ogni provvedimento a tutela di … dando atto che gli accertamenti condotti nei sei mesi in cui la bambina era stata allontanata dalla famiglia non avevano fatto emergere "elementi compatibili con la possibile sussistenza di molestie sessuali ai suoi danni", né contenuti atti a far ipotizzare disturbi della personalità od altri aspetti patologici.
Da qui la domanda risarcitoria dei familiari.
Il Comune ha resistito alle domande, che il Tribunale ha accolto, condannando il convenuto al risarcimento dei danni.
Proposto appello principale dal Comune e incidentale dagli attori in primo grado, con sentenza 28 giugno - 14 settembre 2011 n. 2525 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico del Comune le spese del grado.
Il soccombente propone sei motivi di ricorso per cassazione, illustrati da memoria.
Resistono con controricorso gli intimati.
Motivi della decisione.
1. - E' logicamente e giuridicamente preliminare ad ogni altra questione l'esame del sesto motivo di ricorso, che denuncia violazione degli art. 99 e 100 cod. proc. civ. , sul rilievo che la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli attori avrebbe dovuto essere indirizzata contro lo Stato e non contro il Comune, in quanto il Sindaco, nell' emettere l'ordinanza provvisoria e urgente di cui all’art. 403 cod. civ. , ha agito quale ufficiale del governo e non quale rappresentante della comunità locale, essendo in questione la tutela dei diritti della famiglia e delle persone nell'ambito della comunità familiare …
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