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Libertà sessuale, libera sessualità- 1976 - Adele Faccio

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giovedì 7 aprile 2016

FRONTE/VERSO Anno IV, n. 3, newsletter marzo 2016

indice 

1) I rapporti sessuali avvenuti fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro rientrano nella sfera dei rapporti privati e pertanto non possono essere causa di licenziamento, né il dipendente con mansioni operative è tenuto ad avvisare l’azienda della presenza di estranei nei locali aziendali.
 
2) Se il dentista sbaglia il cliente ha diritto alla restituzione dei soldi versati e alle cure, ma per un eventuale risarcimento deve provare di aver subito un danno alla persona. 
 
3) Per far chiudere l’attività di un Bed & Breakfast all’interno di un condominio, pur se vietata dal regolamento condominiale, occorre provare l’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante da tale attività.
 
4) Le Associazioni dei consumatori possono intervenire nei processi instaurati individualmente da questi ultimi? La questione non è stata ancora risolta dalla giurisprudenza che mantiene opinioni contrarie. 
 
5) Il risarcimento del danno causato dalla mancata fornitura dell’acqua, anche se il fatto coinvolge la responsabilità di terzi, resta a carico della società erogatrice poiché questa non ha impiegato il necessario impegno per risolvere il problema.


FRONTE

1) I rapporti sessuali avvenuti fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro rientrano nella sfera dei rapporti privati e pertanto non possono essere causa di licenziamento, né il dipendente con mansioni operative è tenuto ad avvisare l’azienda della presenza di estranei nei locali aziendali.
 
L’azienda municipale di raccolta e trattamento dei rifiuti del Comune di Roma, a seguito di indagini interne, scopre che per alcuni giorni all’interno dei locali aziendali e durante l’orario di lavoro era presente un soggetto estraneo al personale. Questa persona, in evidente stato di bisogno e con gravi problemi psichici, aveva pernottato negli automezzi dell’azienda e si era intrattenuta con diversi dipendenti, con uno di essi aveva avuto anche rapporti sessuali nella sua autovettura parcheggiata nei locali aziendali, prima e dopo l’inizio dei turni di lavoro. L’azienda, ritenuta la condotta del proprio dipendente molto grave, lo ha licenziato per giusta causa.
Il Tribunale di Roma respinge il ricorso del lavoratore che aveva impugnato il licenziamento chiedendo il  reintegro nel posto di lavoro. La Corte di Appello di Roma conferma la sentenza ritenendo il licenziamento giustificato e legittimo poiché il lavoratore si era reso responsabile delle seguenti gravi violazioni:
a)     aveva omesso di informare il datore di lavoro, pur essendone a conoscenza, della presenza presso i locali dell’azienda e durante l’orario di lavoro, anche durante le ore notturne, di una persona estranea all’attività lavorativa e non autorizzata
b)     aveva rivolto a tale persona, durante l’orario di lavoro, attenzioni particolari, avances, battute e toccamenti, che erano state ricambiate;
c)     aveva infine approfittato dei favori sessuali di tale persona, conosciuta per i suoi problemi psichici. La gravità dell’accaduto non poteva venir meno per il solo fatto che tali rapporti fossero stati consumati fuori dall’orario di lavoro poiché dalla condotta del dipendente, contraria ai doveri di solidarietà sociale e all’etica comune, derivava un giudizio negativo anche sull’idoneità del dipendente a proseguire il rapporto lavorativo.  
Di diverso avviso la Corte di Cassazione che ha annullato la sentenza della Corte d’Appello di Roma sulla base della seguente motivazione:
- non gravava sul ricorrente, che all’epoca dei fatti svolgeva mansioni di operaio generico, alcun  dovere di informare il datore di lavoro della presenza di un soggetto estraneo che durante l’orario di lavoro si intratteneva con i dipendenti nei locali aziendali. Tale dovere rientra nelle funzioni di controllo esercitate da dipendenti con mansioni e responsabilità superiori a quelle del ricorrente, soprattutto in una azienda a struttura complessa come quella in questione;
- i rapporti sessuali, avvenuti fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro, rientrano indiscutibilmente nella sfera dei rapporti privati e pertanto costituiscono comportamenti estranei al rapporto lavorativo. La Corte d’Appello, nella valutazione della condotta extra-lavorativa del dipendente a fini disciplinari, avrebbe dovuto attenersi agli elementi tipici del rapporto di lavoro - il grado di affidamento richiesto al lavoratore in funzione delle mansioni svolte - non essendo sufficiente il generico riferimento ai precetti dell’etica comune e della solidarietà sociale.    


VERSO

1) I rapporti sessuali avvenuti fuori dai luoghi e dagli orari di lavoro rientrano nella sfera dei rapporti privati e pertanto non possono essere causa di licenziamento, né il dipendente con mansioni operative è tenuto ad avvisare l’azienda della presenza di estranei nei locali aziendali.
 
Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 febbraio 2016, n.1978.
“...Con sentenza n. 3579/2012, depositata il 6 giugno 2012, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di (...) volta ad ottenere l’annullamento del licenziamento per giusta causa intimatogli dall’(...)per avere il ricorrente omesso di informare il proprio datore di lavoro, pur essendone a conoscenza, della reiterata presenza di una persona in evidente stato di bisogno e con gravi problemi psichici all’interno dei locali aziendali ed in orario di lavoro dei dipendenti nonché del fatto che detta persona pernottasse nei mezzi aziendali; per essersi intrattenuto con la medesima, come altri dipendenti, in attività non inerenti alla prestazione lavorativa; per avere ripetutamente approfittato dei favori sessuali della persona in questione, all’inizio e alla fine dei turni di lavoro, all’interno della propria autovettura parcheggiata nei pressi dei locali aziendali.
La Corte di appello, per quanto di interessa, osservava, in primo luogo, che il giudice di primo grado aveva operato le proprie valutazioni con specifico riguardo ai fatti contestati al ricorrente e alle relative risultanze probatorie, senza richiamare - diversamente da quanto sostenuto dall’appellante - il provvedimento cautelare che aveva rigettato l’impugnazione proposta da altro dipendente licenziato nell’ambito della stessa vicenda; disattendeva, quindi, il motivo di gravame fondato sulla disparità di trattamento, che nella specie si sarebbe verificata, tra dipendenti della stessa azienda per i medesimi fatti, posto che il principio di parità di trattamento nei rapporti di lavoro subordinato deve escludersi in maniera particolare nella materia delle valutazioni disciplinari e comunque la semplice conoscenza che anche altri dipendenti potessero avere della presenza di S.C. all’interno del deposito, nonché del fatto che la stessa vi pernottasse, non valeva ad equipararne la posizione a quella dell’appellante, tenuto conto delle condotte complessive che gli erano state contestate; riteneva dimostrati i fatti di cui alla lettera di licenziamento, sulla scorta delle dichiarazioni rese dal dipendente (...) in sede di indagini interne, non smentite da alcun significativo elemento di prova di segno contrario e che anzi trovavano riscontro nelle stesse dichiarazioni dell’appellante. La Corte rilevava, infine, la gravità dei fatti addebitati, sia sotto il profilo della violazione dell’obbligo di diligenza e di leale cooperazione con il datore di lavoro, ex artt. 2104 e 2105 c.c., obbligo in forza del quale il ricorrente avrebbe dovuto astenersi dal porre in essere, durante l’orario di lavoro, avances, battute e toccamenti reciproci con S.C. e informare della presenza della stessa;  sia per ciò riguardava la condotta estranea alla sfera contrattuale delle prestazioni, consistita.….


FRONTE

2) Se il dentista sbaglia il cliente ha diritto alla restituzione dei soldi versati e alle cure, ma per un eventuale risarcimento deve provare di aver subito un danno alla persona. 
 
Una signora di Viterbo, nel novembre 2005, si è recata presso uno studio dentistico per una visita a seguito della quale la dottoressa ha ritenuto utile sottoporre la paziente a delle cure. A distanza di tempo visto che tali cure non avevano portato alcun beneficio ed anzi i sintomi erano peggiorati, la signora di Viterbo ha interrotto le visite.
Nel frattempo la signora aveva versato allo studio dentistico € 8.500 a fronte di un preventivo di spesa complessivo di € 12.970.
Nel novembre 2006 la signora di Viterbo si è sottoposta ad una visita medico legale che ha evidenziato la negligenza dei trattamenti medici subiti e l’inefficacia degli stessi, nonché un danno biologico accertato dal medico legale pari al 4%.
La signora di Viterbo ha quindi citato in giudizio la dottoressa dello studio dentistico che aveva effettuato le cure chiedendo l’accertamento della sua responsabilità, la restituzione delle somme versate e un risarcimento danni di € 17.000.
La dottoressa si è opposta e si è costituita in giudizio coinvolgendo anche la propria compagnia assicuratrice.
Anche la compagnia assicuratrice si è costituita in giudizio sostenendo che la polizza non era operativa poiché la dottoressa non aveva pagato il relativo premio.
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza del 23 febbraio 2016, accoglie la richiesta della paziente, respinge la domanda di risarcimento dei danni e quella di corresponsabilità della compagnia assicuratrice  affermando che:
-       Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme versate allo studio medico per le cure il Giudice ha ritenuto, da un lato, che sia legittima e, dall’altro, per correttezza, che venga decurtato dell’importo relativo a quanto dovuto per le prestazioni effettuate e per le quali si è tratto beneficio, basandosi su quanto indicato dal consulente tecnico del tribunale.
-       Con riferimento invece alla richiesta di risarcimento dei danni il Tribunale di Viterbo richiamando l’orientamento con il quale spetta a chi chiede il risarcimento provare il danno subito, non ha ritenuto sufficientemente provato che tale danno sia correlato all’inesatta esecuzione delle cure e pertanto ha respinto la domanda di risarcimento.
-       Infine ha respinto la domanda della dottoressa  di coinvolgere la compagnia assicurativa proprio in considerazione del fatto che è stata accolta la sola domanda di restituzione e non quella di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Viterbo quindi ritiene che in caso di errore del dentista il paziente abbia diritto alla sola restituzione delle somme versate e alle cure e non anche al risarcimento del danno in assenza di idonea prova.  


VERSO

2) Se il dentista sbaglia il cliente ha diritto alla restituzione dei soldi versati e alle cure, ma per un eventuale risarcimento deve provare di aver subito un danno alla persona.
 
Tribunale di Viterbo, Sezione Civile, 10 febbraio 2016, n.240.
“… ha convenuto in giudizio la dott.ssa …chiedendo accertarsi la responsabilità della detta convenuta in ragione dell’errata realizzazione delle cure odontoiatriche approntate all’apparato stomatologico di essa attrice e, di conseguenza, condannarla alla restituzione della somma corrisposta pari ad Euro 8.500,00 ( o a quella maggiore o minore di giustizia), oltre rivalutazione monetaria ed 
Interessi della maturazione al saldo. Sulla scorta delle medesime deduzioni, chiedeva altresì la condanna della convenuta al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale e alla vita di relazione patito, quantificato nella misura di € 17.000,0. 
A sostegno della pretesa esponeva: che nel mese di novembre 2005 si recava preso lo studio odontoiatrico della dott.ssa … per sottoporsi a visita specialistica e alle conseguenti cure odontoiatriche; che, a seguito di apposita ispezione, la Dott.ssa …riteneva opportuno sottoporre la paziente a cure di tipo conservativo, paradontali, endodontiche e protesiche; che in tale occasione la convenuta redigeva un preventivo di spesa pari ad € 12.970,00; che le cure venivano interrotte da parte della ricorrente nel mese di aprile 2006, in quanto le stesse non sortivano l’effetto prospettato in sede di visita e la sintomatologia lamentata non regrediva, ma anzi subiva un aggravamento; che per la prestazione essa attrice veniva invitata al pagamento della complessiva somma di € 8.500,00, integralmente versata; che in data 3.11.2006, nel perdurare della sintomatologia dolora, si sottoponeva a visita medico legale a cura della Dott.ssa …, la quale redigeva consulenza le cui conclusioni evidenziavano come il trattamento si fosse rivelato inefficace nonché caratterizzato da negligenza tale da provocare uno stato infiammatorio dell’arcata superiore; che in conseguenza di ciò essa attrice aveva subito un danno biologico del 4% per il generale indebolimento dell’apparato dentario, una inabilità temporanea parziale di 30 gg al 50%, oltre a danno morale ed alla vita di relazione, con pregiudizio dei rapporti interpersonali di ogni genere, anche lucidi; che prima della instaurazione del giudizio era stata espletata ATP, nella quale si evidenziava la parziale inadeguatezza del trattamento odontoiatrico, si quantificava il valore della prestazione fruita dalla paziente in € 3.000,00 e si escludeva però erroneamente ( a detta dell’attrice) la sussistenza del danno biologico.
Resisteva la  dott.ssa … invocando il rigetto delle avverse pretese in quanto infondate in fatto e diritto. …


FRONTE

3) Per far chiudere l’attività di un Bed & Breakfast all’interno di un condominio, pur se vietata dal regolamento condominiale, occorre provare l’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante da tale attività.
 
Un Condominio avvia un procedimento d’urgenza contro una Società proprietaria di un monolocale al suo interno e contro il suo conduttore per impedirgli di esercitare l’attività di bed&breakfast. Il Condominio sostiene che tale attività costituisce un pericolo per la quiete e la sicurezza di tutti i condòmini.
Davanti al Giudice il conduttore dichiara di essere estraneo alla vicenda in quanto chi si occupa dell’attività di affittacamere è una seconda società incaricata dalla prima. Il Giudice respinge tale eccezione, ma non ritiene che esistano gli estremi per accordare una procedura d’urgenza al Condominio che reclama per questo. Il Giudice respingendo il reclamo afferma che:
- il conduttore del monolocale non può essere considerato estraneo alla vicenda processuale perché tra lui e la Società proprietaria esiste un contratto di locazione regolarmente registrato;
- in secondo luogo, il fatto che l’attività di affittacamere sia vietata dal Regolamento di condominio non è sufficiente per accogliere la domanda d’urgenza del Condominio non essendo provato un rischio  irreparabile ed imminente in suo danno;
- il Condominio infatti non ha dimostrato l’esistenza di un pericolo per la tranquillità e la sicurezza dei condòmini in conseguenza dell’attività di bed&breakfast, ed anzi, viste le sue modeste dimensioni e le modalità in cui viene esercitata l’attività tale pericolo è da escludere.  


VERSO

3)Per far chiudere l’attività di un Bed & Breakfast all’interno di un condominio, pur se vietata dal regolamento condominiale, occorre provare l’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante da tale attività.
 
Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, ordinanza 10 febbraio 2016.
“…Il Condominio di Via Ponte Seveso n. XX in Milano ha azionato un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avverso la condomina T.D., proprietaria di un monolocale di mq 35 ubicato al quinto piano dello stabile, nonché avverso il conduttore della predetta unità immobiliare R. D., al fine di impedire loro l'utilizzo di detto immobile a scopo dì bed and breakfast in quanto uso contrario al regolamento di condominio e tale da menomare grandemente la tranquillità e sicurezza dei condomini atteso il continuo via vai a tutte le ore del giorno e della notte di. soggetti estranei alla compagine condominiale. Si è costituito in giudizio il conduttore R. D. il quale ha contestato in fatto e diritto il merito delle avverse pretese invocando il rigetto della domanda cautelare: in via preliminare R. D. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva stante il fatto che il soggetto incaricato dello svolgimento dell'attività di affittacamere ad opera della proprietaria T.D. fosse tale s.r.l. lYlslite, società quest'ultima svolgente attività di locazione turistica di immobili per brevi periodi.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Giudice di prime cure ha disatteso l'eccezione di difetto di legittimazione passiva fatta valere da R. D. e, quanto ….per la sentenza integrale cliccare qui   


FRONTE

4)Le Associazioni dei consumatori possono intervenire nei processi instaurati individualmente da questi ultimi? La questione non è stata ancora risolta dalla giurisprudenza che mantiene opinioni contrarie
 
Alcuni risparmiatori, un’Associazione di consumatori ed un Comitato a difesa dei soci degli istituti di credito fanno causa per risarcimento danni alla Banca Carige per aver venduto obbligazioni che si sono rivelate molto rischiose, e, tra l’altro, emesse da una Società in grave crisi finanziaria (bond Parmalat).
Il Tribunale, in primo grado, dichiara la mancanza di legittimazione delle Associazioni, ed accoglie solo la richiesta di risarcimento individuale del danno presentata dai risparmiatori.
La Corte d’Appello conferma tale mancanza di legittimazione delle Associazioni, in quanto si propongono in nome proprio pur nell’interesse dei risparmiatori, realizzando così una specie di sostituzione processuale che non è ammessa dall’ordinamento. La Corte afferma inoltre la responsabilità precontrattuale della Carige per aver violato gli obblighi informativi nei confronti dei risparmiatori.
Contro le decisioni della Corte d’Appello, Carige ricorre alla  Corte di Cassazione affermando che i risparmiatori avevano chiesto la risoluzione del contratto sottoscritto con la Banca e non la sua condanna per responsabilità extracontrattuale quindi la Corte avrebbe violato il principio di corrispondenza tra ciò che è stato chiesto e ciò che viene pronunciato.
Inoltre Carige sostiene che il contratto sottoscritto con i risparmiatori evidenziava bene tutti i rischi connessi all’acquisto delle obbligazioni. Dal canto loro i risparmiatori insistono nel sostenere la legittimità dell’intervento in giudizio delle Associazioni poichè nei loro statuti non solo è prevista la tutela dei consumatori mediante assistenza tecnica e giuridica, ma avrebbero agito a sostegno delle ragioni dei consumatori, non come sostituti processuali degli stessi.
La Corte di Cassazione non risolve la questione della possibilità per le associazioni dei consumatori di intervenire nel processo e nel rimettere la questione ad una possibile valutazione delle Sezioni Unite, spiega che:
- i risparmiatori/investitori possono essere qualificati come “consumatori” e di conseguenza ad essi si applica la disciplina a tutela dei consumatori prevista all’epoca dei fatti;
- anche i contratti per la negoziazione di prodotti finanziari rientrano nell’ambito della tutela del consumatore e pertanto anche ad essi si applica la tutela collettiva prevista sia dal Codice del consumo sia dalla normativa precedente;
- il requisito necessario affinché le associazioni possano agire a tutela dei consumatori è l’iscrizione nell’elenco delle associazioni  rappresentative a livello nazionale;
- le regole elaborate per l’intervento in giudizio delle associazioni rappresentative comprendono che l’azione collettiva non impedisce al consumatore di agire anche individualmente; i consumatori che in un primo momento non hanno aderito all’azione collettiva possono successivamente proporre azioni individuali: se ne deduce il rilievo centrale delle associazioni nella tutela del consumatore e la consapevolezza del legislatore che spesso le azioni individuali dei consumatori sono insufficienti ed inadeguate;
- in merito alla possibilità di un intervento a supporto delle associazioni nel processo si osserva che mentre il legislatore ha previsto l’ipotesi che il consumatore agisca successivamente alle associazioni, non ha invece previsto il caso inverso, ossia, quello di un intervento successivo di queste ultime per evitare una partecipazione incontrollata delle associazioni al processo;
- tuttavia è sostenibile anche la tesi contraria in considerazione del rilievo che è riconosciuto alle associazioni dei consumatori che costituiscono sempre più la prima sede dove gli utenti trovano informazioni e sostegno necessario per affrontare le proprie battaglie sia a livello stragiudiziale che giudiziale;
- in considerazione degli opposti orientamenti rilevati nella giurisprudenza, si ritiene opportuno un intervento della Cassazione a Sezioni Unite per trovare una soluzione univoca alla questione dell’intervento a supporto delle associazioni dei consumatori.  


VERSO

4)Le Associazioni dei consumatori possono intervenire nei processi instaurati individualmente da questi ultimi? La questione non è stata ancora risolta dalla giurisprudenza che mantiene opinioni contrarie. 
 
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza 19 febbraio 2016, n. 3323.  
“…L’associazione “Sportello del consumatore”; il Comitato denominato ”San Giorgio per la difesa dei soci delle istituzioni creditizie”, nonché singolarmente M.E.P. (+Altri) hanno convenuto in giudizio la s.p.a. Carige per chiedere che fosse dichiarata la nullità od inefficacia nei contratti di negoziazione di prodotti finanziari sorti tra le parti ed aventi ad oggetto le obbligazioni Eur Parm 6,25 00/05 da essi acquistate; la nullità ed inefficacia di qualsiasi altra pattuizione negoziale compresa, connessa o contestuale rispetto ai rapporti oggetto di causa, la condanna alla restituzione delle somme investite; l'accertamento della responsabilità contrattuale e precontrattuale della banca con condanna al risarcimento del danno consequenziale.
A sostegno delle domande proposte hanno dedotto di aver acquistato, nel gennaio 2000 su consiglio di funzionari della banca le obbligazioni Parmalat in questione senza essere resi edotti della grave crisi già in atto a carico della emittente. La banca ha, pertanto, violato il dovere di correttezza e trasparenza in sede di contrattazioni di valori mobiliari così come previsto negli artt. 5 e 21 del T.U.F. Le obbligazioni acquistate si sono rivelate particolarmente rischiose essendo peraltro destinate ad investitori istituzionali e non a piccoli risparmiatori in quanto emesse su mercato estero da una società finanziaria per importi superiori al capitale, senza garanzia di solvibilità. La banca non poteva non essere a conoscenza delle caratteristiche del prodotto e della sua inadeguatezza rispetto al profilo degli acquirenti, con conseguente obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per ottenere la formazione di un consenso informato. La banca non aveva fatto avere conoscenza del regolamento di emissione delle obbligazioni, operando,
inoltre, in conflitto d'interessi per aver scaricato sugli acquirenti l'intero rischio dell'operazione. Il Tribunale, in primo grado, ha dichiarato la carenza di legittimazione ad agire delle associazioni e ha accolto la domanda di risarcimento del danno quantificandolo nelle somme versate da ciascuno per gli investimenti contestati.
Su impugnazione principale della banca ed incidentale dei risparmiatori, la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata ha rigettato l'appello principale ed accolto parzialmente quello incidentale. A sostegno della decisione assunta la corte territoriale ha affermato per quel che ancora interessa:
Il difetto di legittimazione attiva delle associazioni. Nella fattispecie le associazioni, alle quali va attribuita la qualificazione giuridica di enti esponenziali d'interessi diffusi hanno proposto la domanda in nome proprio e nell'interesse altrui, così realizzando un'inammissibile forma di sostituzione processuale in contrasto con l'art. 81 cod. proc. civ. Peraltro la loro partecipazione al giudizio non può neanche qualificarsi come intervento volontario dal momento che esse non fanno valere un diritto proprio, né può adombrarsi una forma d'intervento ad adiuvandum non risultando dotate di un proprio interesse a sostenere una delle ragioni delle parti.
La violazione degli obblighi informativi nella specie non ha ad oggetto la validità ed efficacia del contratto quadro ma la responsabilità precontrattuale dell'intermediario nei singoli contratti esecutivi del predetto, L'art. 1337 cod. civ. deve essere integrato dalle disposizioni del t.u.f. e del correlato regolamento Consob a tutela del diritto all'informazione e ad una contrattazione consapevole da parte del risparmiatore. La culpa in contrahendo si sostanzia pertanto nell'interesse negativo a non essere coinvolti in una statuizione pregiudizievole. Tale specifica domanda, di natura risarcitoria, è stata autonomamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado. Il tribunale non l'ha affrontata e gli appellanti ne hanno fatto oggetto d'impugnazione …


FRONTE

5) Il risarcimento del danno causato dalla mancata fornitura dell’acqua, anche se il fatto coinvolge la responsabilità di terzi, resta a carico della società erogatrice poiché questa non ha impiegato il necessario impegno per risolvere il problema.
 
L’Ente Acquedotti Siciliani-EAS si rivolge al Tribunale di Gela dopo che il Giudice di pace l’ha condannato a pagare 853 euro nei confronti di una Società come risarcimento per la mancata fornitura di acqua potabile.
Poiché il Tribunale conferma la sentenza del Giudice di pace, affermando che EAS è responsabile per l’inadempimento contrattuale di somministrazione di acqua, l’Ente ricorre alla Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per diverse ragioni e specialmente per il fatto che EAS ha stipulato convenzioni sia con una raffineria del luogo che avrebbe dovuto raccogliere l’acqua e dissalarla, sia con il Comune di Gela, e avrebbero dovuto essere questi a risarcire i danni agli utenti per la mancanza di acqua potabile.
La Cassazione concorda con la sentenza del Tribunale e chiarisce che:
- il rapporto esistente tra EAS ed gli utilizzatori di acqua è  qualificabile come contratto di somministrazione al quale sono estranei tanto la raffineria quanto il Comune: il provvedimento con cui il Comune ha vietato l’utilizzo dell’acqua a fini potabili infatti è solo la conseguenza dell’accertamento di elementi nocivi contenuti;
- chiarito questo, l’unico debitore della somministrazione di acqua potabile nei confronti degli utenti è EAS che non poteva limitarsi ad contestare la difficoltà della prestazione o la responsabilità della raffineria, dovendo invece dimostrare di aver fatto tutto il possibile per rimuovere gli ostacoli esistenti per il corretto adempimento della sua prestazione;
- in altri termini, per non subire la condanna al risarcimento, l’Ente avrebbe dovuto dimostrare di aver provato a rendere l’acqua utilizzabile agli utenti e di non esservi riuscito nonostante gli sforzi.


VERSO

5) Il risarcimento del danno causato dalla mancata fornitura dell’acqua, anche se il fatto coinvolge la responsabilità di terzi, resta a carico della società erogatrice poiché questa non ha impiegato il necessario impegno per risolvere il problema. 
 
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 4 febbraio 2016, n. 2182.  
“...1 - Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Gela ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Ente Acquedotti Siciliani (d'ora in avanti, per brevità,  EAS ) nei confronti della S.r.l. Aurora e di P.G., nonchè della Raffineria di gela S.p.a. e del Comune di Gela, avverso la sentenza resa inter parte dal Giudice di pace di Gela in data 8 settembre 2004, con la quale l'appellante  Eas  era stata condannata al pagamento della somma di Euro 853,00, a titolo di risarcimento del danno correlato alla mancata fornitura di acqua potabile nel periodo in cui il Comune di Gela aveva ordinato alla cittadinanza di astenersi dall'uso potabile dell'acqua, in quanto i parametri chimici e i caratteri organolettici erano difformi da quelli previsti dalla legge.
1.1 - Il Tribunale, disattesa l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata da  Eas , ha escluso la ricorrenza di un litisconsorzio necessario con la Raffineria di Gela S.p.a. e con il Comune di Gela, ritenendo corretta l'estromissione disposta dal Giudice di pace.
1.2 - Rilevata, poi, l'inammissibilità della domanda proposta dall'appellante per la prima volta in appello nei confronti del Comune, il Tribunale ha escluso la fondatezza dell'eccezione della società convenuta circa la non imputabilità dell'inadempimento delle prestazioni del contratto di somministrazione, non essendo a tal fine rilevante l'attività della Raffineria di Gela; ha ritenuto adeguatamente dimostrata la sussistenza del danno, anche sotto il profilo del nesso di causalità, confermando, sulla …

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