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sabato 21 gennaio 2012

da Bepi La Medica: LETTERA AGLI AMICI E AI COMPAGNI su due "no"

per non mollare

16 gennaio 2012 – Lettera su due "no" –
"[…] Chi cerca nella libertà altra cosa che la libertà stessa è fatto per servire […]" (Alexis de Tocqueville)
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Cari amici e cari compagni, i due no del 12 gennaio scorso, quello della Corte Costituzionale sull'ammissibilità dei referendum sulla legge cosiddetta "porcellum" e quello del Parlamento sulla insussistenza del "fumus persecutionis" nei confronti di un  parlamentare, meritano una particolare attenzione.

Comincerò dal primo "no".
La legge n. 352 del 25 maggio 1970 attuativa dell'istituto referendario  previsto dalla nostra Costituzione così recita all'art. 33:
"Il presidente della Corte costituzionale, ricevuta comunicazione  dell'ordinanza dell'Ufficio centrale che dichiara la legittimità di una o più  richieste di referendum, fissa il giorno della deliberazione in camera di  consiglio non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la predetta ordinanza è stata pronunciata, e nomina il giudice relatore.
Della fissazione del giorno della deliberazione è data comunicazione di  ufficio ai delegati o presentatori e al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione, i delegati  e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla  legittimità costituzionale delle richieste di referendum.
La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11  marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio,  quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al  disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione.
Della sentenza è data di ufficio comunicazione al Presidente della Repubblica,  ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri,  all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di  cassazione, nonché ai delegati o ai presentatori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza stessa. Entro lo stesso termine il dispositivo  della sentenza è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica."

Quindi in base alla normativa vigente nessuna interferenza dovrebbe sussistere  tra la richiesta di abrogazione della normativa ritenuta inopportuna e la  decisione di ammissibilità dei quesiti referendari. Infatti il dato numerico (nel caso di specie ben un milione e duecentomila elettori) incide sul giudizio  di legittimità e non sul successivo e conseguente giudizio di ammissibilità. In  questo caso saranno altri i criteri che guidano il giudizio. Saranno i criteri stabiliti dalle norme costituzionali e/o da altre leggi o prassi.
Innanzi tutto  dovranno verificare se le norme in questione riguardano materie sottratte alla  procedura referendaria. Verificato che non era così si è proceduto a verificare  se ostassero all'ammissibilità altre leggi o la prassi. Dato che l'obiettivo  esplicitato nel quesito era l'abrogazione della legge elettorale detta  "porcellum" per far tornare in vita (la cosiddetta "reviviscenza") il  "mattarellum" i giudici della Consulta hanno dovuto dichiarare l' inammissibilità perché la "reviviscenza" non è prevista in caso di referendum  abrogativo e il "vuoto" legislativo in tema elettorale non è mai stato ammesso.
Quindi nessun attentato ai diritti costituzionali e perciò bisogna considerare  altamente irresponsabile l'appello eversivo di Di Pietro e dell'IdV volto a  sollevare la piazza contro le istituzioni.
Dispiace per la delusione degli  oltre un milione e duecentomila elettori ma la responsabilità è ascrivibile  tutta intera ai promotori del referendum: Di Pietro, Vendola e (purtroppo)  Parisi.

Per quanto riguarda l'altro "no" del 12 dicembre quello del Parlamento che ha  dichiarato la "ipotizzabilità in astratto di un particolare accanimento" nei  confronti di un membro del Parlamento si basa su una prerogativa  costituzionale.
Ossia l'autonomia dei parlamentari nei confronti della magistratura.
Si tratta della separazione dei poteri insegnataci da  Montesquieu!

L'art. 68 della Costituzione oggi in vigore così recita:
"[I] I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle  opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni .
[II] Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro  del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare,  né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile  di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il  quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
[III] Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri delParlamento  ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a  sequestro di corrispondenza."
Vorrei ricordare che detto articolo è stato così sostituito dall'art. 1 l.  cost. 29 ottobre 1993, n. 3. Il testo originario recitava:
"[I]. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni  espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. [II]. Senza  autorizzazione della camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento  può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione  personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto  per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. [III]. Eguale  autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione una
membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile."


Quindi il Parlamento non ha né più né meno che rispettato la Costituzione repubblicana.
Per carità è opinabile che il Parlamento abbia ipotizzato in astratto un particolare accanimento nei confronti di un membro del Parlamento,(ossia il fumus persecutionis) ma la decisione è tutt'altro che sovversiva.
Dal punto di vista politico c'è da dire che i due "no" hanno tolto due spine allo spinoso percorso del governo Monti. Non per niente le forze politiche ostili al governo Monti ne hanno subito le conseguenze: Di Pietro svelando il proprio volto eversivo e la Lega dilaniandosi per non aver raggiunto l'obiettivo di indurre il Pdl a far cadere il governo Monti. Ricordiamoci che entrambe le forze dell'opposizione sono le uniche che puntano irresponsabilmente alle elezioni anticipate.
Concludendo: il governo Monti è sorretto da una grande maggioranza che costituisce il superamento della contrapposizione antiberlusconiani/ berlusconiani e i due no confermano il nuovo corso politico.

Beppi Lamedica
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