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venerdì 22 maggio 2015

Newsletter Anno III, n. 5 indice newsletter maggio 2015:

1) A proposito di pensioni : le ragioni per cui è illegittimo il blocco della rivalutazione automatica.

2) Quando la ex moglie ha una nuova stabile convivenza non ha più diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito.

3) Condominio : l’affitto dei locali della ex portineria deve essere suddiviso tra tutti i condomini.

4) L’imputato ha diritto al rinvio dell’udienza quando il suo difensore non può parteciparvi a causa della grave malattia del coniuge.

5) Multa non pagata : non basta la raccomandata, occorre dimostrare che la busta contiene la cartella esattoriale.

FRONTE

1) A proposito di pensioni : le ragioni per cui è illegittimo il blocco della rivalutazione automatica.

Il Tribunale di Palermo e la Corte dei conti (sezioni per la Regione Emilia-Romagna e per la Liguria) sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge 214 del 2011, che, per gli anni 2012 e 2013, esclude la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento pensionistico minimo riconosciuto dall’Inps.

La rivalutazione automatica è un aumento applicato dall'Inps a tutte le pensioni, sia private che pubbliche per adeguarne l'importo agli aumenti del costo della vita.

Il Tribunale e la Corte dei conti sostengono che la norma in esame viola diversi principi costituzionali: i principi di uguaglianza e di affidamento nella sicurezza giuridica; il principio di adeguatezza della pensione a soddisfare le esigenze di vita del lavoratore; quello di proporzionalità tra la pensione e la quantità e qualità del lavoro svolto.

Inoltre, l’azzeramento della rivalutazione si presenta come una sorta di imposta speciale però ne mancano i presupposti richiesti dall’ordinamento.

Anche se in passato il Legislatore ha già adottato misure simili e la Corte costituzionale le ha considerate legittime per fronteggiare la grave situazione economica del Paese, la stessa Corte ha specificato che tale legittimità trova un limite nel rispetto del principio di uguaglianza e nella garanzia dei diritti dei cittadini.

La Consulta, dopo aver precisato che la misura in esame non ha natura tributaria, spiega che:

-il meccanismo di rivalutazione automatica delle pensioni ha natura tecnica, e, da un lato, persegue il fine di garantire il rispetto del criterio di adeguatezza della pensione, cioè, la sua capacità di assicurare i mezzi idonei al sostentamento del pensionato in tutti i casi della vita; dall’altro lato, mira a rafforzare il principio di proporzionalità e sufficienza della pensione, considerata come retribuzione posticipata nel tempo;

-la sospensione della rivalutazione automatica è una scelta discrezionale del Legislatore, ed ha risposto nel tempo ad orientamenti diversi, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con le esigenze di contenimento della spesa;

-nel 1998, ad esempio, il Legislatore ne ha imposto il blocco ma limitatamente alle pensioni di importo medio-alto, superiori a cinque volte il trattamento pensionistico minimo praticato dall’Inps; nel 2007, poi, c’è stata un'altra sospensione ma limitata alle pensioni otto volte superiori al trattamento minimo;

-nei casi precedenti la Corte costituzionale ha considerato legittimi gli interventi del Legislatore, specificando però che la sospensione a tempo indeterminato o la frequente ripetizione di misure finalizzate a bloccare la rivalutazione si scontrano con il necessario rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità;

-esaminando concretamente la versione partorita dal Legislatore nel 2011 si nota una notevole differenza con le precedenti: infatti, non solo il blocco della rivalutazione riguarda un arco temporale di due anni, ma colpisce trattamenti pensionistici molto meno elevati, di importo superiore a 1.217€ netti;

-per rispettare il principio di ragionevolezza il Legislatore doveva operare un bilanciamento tra l’esigenza del risparmio di spesa e la necessità di garantire la protezione dei bisogni minimi della persona e l’adeguatezza delle pensioni all’incremento del costo della vita;

-la norma del 2011 che dispone l’azzeramento della rivalutazione automatica delle pensioni è incostituzionale, perché si limita a richiamare genericamente la “contingente situazione finanziaria”, senza chiarire perché, dal bilanciamento tra tutti i diritti sopra richiamati e le esigenze finanziarie, abbiano prevalso queste ultime.

VERSO
1) A proposito di pensioni : le ragioni per cui è illegittimo il blocco della rivalutazione automatica.
 
Corte Costituzionale, 3 aprile 2015, n. 70.
...1.— Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, con ordinanza del 6 novembre 2013, (r.o. n. 35 del 2014), la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con due ordinanze del 13 maggio 2014 (r.o. n . 158 e r. o. n. 159 del 2014), e la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con ordinanza del  25  luglio  2014,  (r.o.  n.  192  del  2014) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale  del  comma 25  dell’art.  24, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per  la  crescita,  l’equità  e il consolidamento  dei conti  pubblici),  convertito,  con  modificazioni,  dall’  art.  1, comma  1 della  legge  22  dicembre  2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento», in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 36, primo comma, 38, secondo comma, 53 e 117, primo comma, della Costituzione.
Il Tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, premette di essere stato adito per la condanna dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a corrispondere al ricorrente i ratei di pensione maturati e non percepiti nel biennio 2012-2013, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria  fino  all’effettivo  soddisfo,  previa  dichiarazione  di   illegittimità costituzionale dell’azzeramento della perequazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo INPS introdotto dalla norma censurata.
Il giudice rimettente rileva che la discrezionalità di cui gode il legislatore nella scelta del meccanismo perequativo diretto all’adeguamento delle pensioni, fondata sul disposto degli artt. 36 e 38 Cost., ha trovato il proprio meccanismo attuativo nel sistema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, introdotto dall’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Aggiunge che il blocco introdotto dalla normativa censurata reitera, rendendola più gravosa, la misura di interruzione del sistema perequativo già a suo tempo sancita dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), che era limitata ai soli trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS, nonostante il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010, teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo.
Con la misura censurata, secondo il rimettente, si sarebbe violato l’invito della Corte, mediante azzeramento della perequazione per trattamenti pensionistici di più basso importo, due anni consecutivi e senza alcuna successiva possibilità di recupero.
Il giudice a quo richiama la giurisprudenza costituzionale (in particolare la sentenza n. 223 del 2012) secondo cui la gravità della situazione economica, che lo Stato deve affrontare, può giustificare...
per la sentenza integrale cliccare qui 

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FRONTE

2) Quando la ex moglie ha una nuova stabile convivenza non ha più diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito.
 
A conclusione di un procedimento di divorzio, il Tribunale di Brindisi dispone che l’ex marito corrisponda all’ex moglie un assegno di mantenimento di 1000€.
La ex-moglie si rivolge alla Corte d’Appello per far sì che il diritto all’assegno decorra da prima della sentenza definitiva di divorzio mentre l’ex-marito si oppone alla decisione del Tribunale chiedendo la esclusione dell’assegno di mantenimento.
La Corte di Appello dà nuovamente ragione alla donna e l’uomo si rivolge alla Corte di cassazione evidenziando che non dovrebbe più pesare su di lui l’obbligo di mantenere l’ex moglie, visto che la donna ha da tempo costituito una stabile convivenza con un altro uomo, da cui sono nati persino due figli.
La Corte di Cassazione concorda con l’ex marito e precisa che:
-affinchè la semplice convivenza possa rappresentare una “famiglia di fatto” occorre che presenti alcuni caratteri, che la avvicinano al modello di famiglia tradizionale, e cioè: la stabilità, la continuità, l’elaborazione di un progetto di vita comune, l’intenzione di trasferire valori educativi ai figli;
-in merito all’assegno di mantenimento, la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge “mantenuto” deve necessariamente far venire meno il parametro dell’adeguatezza dei suoi mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio, poiché si è spezzato qualunque legame con il modello di vita che caratterizzava la precedente convivenza matrimoniale;
-la formazione di una famiglia di fatto (tanto più se potenziata dalla nascita di figli) è una scelta esistenziale, libera e consapevole, pertanto, una volta operata, implica l’assunzione piena del rischio relativo alle future vicende della nuova famiglia, e scinde ogni vincolo di solidarietà post-matrimoniale, che è il fondamento dell’assegno divorzile.

VERSO

2) Quando la ex moglie ha una nuova stabile convivenza non ha più diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex marito.
 
Corte di Cassazione, sez. civile, 3 aprile 2015, n. 6855.
“… Con ricorso depositato in data 11/11/2004, … , chiedeva dichiararsi, nel confronti della moglie … la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell’assegno divorzile.
Costituitosi il contraddittorio, la … dichiarava di non opporsi al divorzio, e chiedeva assegno per sé.
Il tribunale di Brindisi, con sentenza non definitiva in data 3/7/2006, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con sentenza definitiva in data 31/05/2010, poneva a carico del … assegno divorzile di €. 1.000,00 mensili a favore della moglie, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza.
Proponeva appello la … chiedendo una decorrenza anteriore dell’assegno. Costituitosi il contraddittorio, il … chiedeva rigettarsi il gravame e, in via di appello incidentale, l’esclusione di ogni assegno.
La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza 03/07/2011, in parziale accoglimento dell’appello principale, disponeva la decorrenza dell’assegno dal mese di ottobre 2006 (passaggio in giudicato della sentenza non definitiva di divorzio); rigettava l’appello incidentale del marito.
Ricorre per cassazione il … .
Resiste, con controricorso, la … che pure deposita memoria per l’udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art.5, sesto comma, L. n°898/1970, nonché vizio di motivazione, non avendo tenuto conto la Corte di merito della stabile convivenza, che aveva dato luogo ad una vera e propria famiglia di fatto, della … con un altro uomo, ciò che dovrebbe escludere la corresponsione  di assegno divorzile a carico del coniuge, anche se tale convivenza venisse a cessare…

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FRONTE

3) Condominio : l’affitto dei locali della ex portineria deve essere suddiviso tra tutti i condomini.
 
Un condominio  di Milano ha due ingressi separati, ognuno dei quali corrispondente a una scala condominiale servito da un locale destinato alla portineria, costituito da una guardiola e da un all’alloggio per il custode.
L’assemblea dei condomini delibera di dare in locazione i locali di una delle due portinerie stabilendo però di ripartire il canone percepito solo tra i condomini proprietari degli immobili della scala in cui era ubicato il locale portineria. I condomini esclusi dalla ripartizione dei canoni  impugnano le delibere dell’assemblea condominiale e la Corte d’Appello di Milano, al termine del secondo grado di giudizio, con sentenza del 10 gennaio 2007 accoglie le loro istanze per i seguenti motivi:
- come risulta dal regolamento condominiale, la guardiole delle portineria e gli alloggi del custode sono di proprietà di tutti i condomini, i quali hanno da sempre sostenuto le relative spese e, di conseguenza hanno anche diritto a godere dei frutti, ovvero il ricavo dei canoni di locazione.
La decisione della Corte di Appello milanese è stata confermata dalla Corte di Cassazione che ripercorrendo le motivazioni della Corte di Appello, ha precisato che per poter trasformare un bene comune di un condominio in bene esclusivo di uno o più condomini è necessario una delibera dell’assemblea con voto favorevole di tutti i condomini. In assenza di una decisione unanime, non sarà legittimo escludere una parte dei condomini dal percepire i frutti che derivano da un bene comune (nel caso in esame i canoni della abitazione del portiere).

VERSO

3) Condominio:l’affitto dei locali della ex portineria deve essere suddiviso tra tutti i condomini.
 
Corte di Cassazione, sez. II Civile, 14 aprile 2015, n.7459.
“…1.-  Con  atto  di  citazione  notificato  il  31  gennaio  2003 … , … e … convennero  innanzi  al Tribunale  di  Milano  il condominio di Via  …, nonché i singoli condomini, impugnando le deliberazioni approvate dall’assemblea nelle adunanze del 12 dicembre 2000, del 3 ottobre 2001 e  del 15 luglio 2002.
2.- Il Tribunale, con sentenza depositata il 1 giugno 2004, dichiarò la nullità della citazione.
Il … e il … impugnarono la sentenza.
3.- La Corte d'appello di Milano, con sentenza depositata il 10 gennaio 2007, sulle questioni processuali sollevate in ordine alla pronuncia di primo grado, ritenne che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni condomini non avrebbe potuto determinare la nullità della citazione, bensì la sola estinzione del rapporto processuale riguardante le uniche domande rispetto alle quali erano legittimati i singoli condomini e non  l'amministratore del condominio. Pertanto, la dichiarazione di nullità dell’atto di citazione doveva essere sostituita con la pronuncia di dichiarazione dell’estinzione del processo nei soli confronti del rapporto processuale avente ad oggetto le domande di modificazione del regolamento condominiale contrattuale e di revisione delle tabelle millesimali allegate.
Inoltre, doveva essere dichiarata la nullità…

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FRONTE

4) L’imputato ha diritto al rinvio dell’udienza quando il suo difensore non può parteciparvi a causa della grave malattia del coniuge.
  
Un uomo viene condannato per guida senza patente dal Tribunale di Gela, e, vedendosi confermare la condanna dalla Corte d’Appello propone ricorso per Cassazione.
Sostiene che in primo grado era stato condannato alla sola pena pecuniaria e che se la Corte d’Appello giudica inammissibile tale contestazione allora deve convertire l’appello in ricorso per Cassazione astenendosi dal confermare la condanna. Inoltre, con riferimento alla sentenza di primo grado, afferma che il Gip ha illegittimamente negato il rinvio dell’udienza richiesto dal suo difensore per impedimento assoluto. 
La Corte di cassazione dà ragione al ricorrente, e chiarisce che:
- sicuramente la Corte d’Appello avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di cassazione come prevede il Codice di procedura penale;
- il Gip avrebbe dovuto rinviare l’udienza come richiesto dal difensore che aveva avuto un legittimo impedimento, dovendo accompagnare la moglie in un ospedale oncologico a causa della sua grave malattia.
La Cassazione evidenzia che :
- l’impedimento legittimo non consiste solo nell’ostacolo materiale a partecipare all’udienza, altrimenti si escluderebbero tutti quegli avvenimenti che, pur non costringendo fisicamente l’avvocato, manifestano la loro gravità sotto il profilo umano e morale, com’è senz’altro assistere ed accompagnare il coniuge gravemente malato in un luogo di cura molto distante dal Tribunale;
- i lavoratori dipendenti godono di speciali permessi per assentarsi dal lavoro in casi analoghi, e quindi anche il difensore, che esercita una prestazione d’opera intellettuale costituzionalmente riconosciuta e garantita, non può essere escluso dallo stesso trattamento.

VERSO

4) L’imputato ha diritto al rinvio dell’udienza quando il suo difensore non può parteciparvi a causa della grave malattia del coniuge.
 
Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, 29 aprile 2015, n.18069. 
“… ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in epigrafe, della Corte d’appello di Caltanissetta che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Gela in ordine al reato di guida senza patente.
Denuncia violazione di legge per l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello e per la mancata trasmissione degli atti al giudice competente.
Si argomenta che, una volta constatata l’inappellabilità della sentenza, essendo stato l’imputato condannato alla sola pena pecuniaria, la Corte d’appello avrebbe dovuto convertire l’appello in ricorso per cassazione e trasmettere gli atti alla Cassazione stessa.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 178 lett. c) c.p.p., per essere stata disattesa la richiesta di rinvio del difensore di fiducia dell’imputato per impedimento assoluto, ritenuto illegittimamente non tale dal GIP.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza di primo grado in riferimento alla mancata ammissione del teste … e alla revoca di altri testi, fornendo all’uopo anche illogica e contraddittoria motivazione.
Con il quarto motivo la denunciata violazione di legge riguarda la quantificazione della pena.
Considerato in diritto
Il ricorso va accolto.
Fondata è la denunciata violazione di legge di cui al primo motivo, ha errato, infatti, la Corte d’appello a richiamare gli artt. 591 lett. B) e 599 c.p.p., se è vero che la sentenza del GUP, a seguito di giudizio abbreviato, era inappellabile… 

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FRONTE

5) Multa non pagata : non basta la raccomandata, occorre dimostrare che la busta contiene la cartella esattoriale.
 
Per una multa non pagata, e risalente al 2008, un automobilista di Palermo riceve nel 2014 una intimazione di pagamento e si rivolge al Giudice di Pace sostenendo che è oramai intervenuta la prescrizione essendo passati oltre cinque anni dalla infrazione. 
Il Servizio di Riscossione e Tributi per la Sicilia sostiene invece di avere a suo tempo inviato  una raccomandata che ha interrotto la prescrizione ma il giudice dà ragione all’automobilista  perché la concessionaria del servizio di riscossione non ha potuto dimostrare che la raccomandata conteneva la cartella esattoriale.
Il Giudice di Pace evidenzia infatti che la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che :
-se la notifica della cartella esattoriale è fatta con una busta chiusa è onere di chi la invia dimostrarne il contenuto quando il destinatario lo contesti;
- questo onere deriva dai principi costituzionali di collaborazione e di buona fede con il  contribuente.

VERSO

5) Multa non pagata : non basta la raccomandata, occorre dimostrare che la busta contiene la cartella esattoriale.
 
Giudice di Pace di Palermo, sez. VIII civile, 10 aprile 2015, n. 1339.
“... Con atto di citazione in opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. l’attore richiedeva dichiararsi la prescrizione di alcuni crediti richiesti con le intimazioni di pagamento n° … notificata in data 29.09.2014, asseritamente relativa alla cartella esattoriale n° … con la quale la … s.p.a. intimava all’attore di pagare, per sanzioni amministrative relative all’anno 2008, le somme ivi indicate, iscritte a ruolo.
Avverso la detta intimazioni ed alle relative somme intimate (per contravvenzioni al Codice della Strada), veniva proposta l’opposizione dando luogo al presente giudizio.
Lamenta in citazione l’opponente che per tali crediti era trascorso il periodo quinquennale per la formazione del termine prescrizionale.
Conseguentemente eccepiva…

a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea
A questo numero hanno collaborato: 
Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani,
Dott.ssa Chiarina Urbano, Rag. Monica Bellini, 
Dott. Andrea Bianchi   

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