Rileggiamo con attenzione il testo di questa legge di civiltà e di amore, che è costata tanta fatica e durissime lotte tra gli anni sessanta e settanta in Italia alle donne e agli uomini dotati di "intelletto d'amore" e non di soldi e potere.
C'è ancora in giro troppa gente nel nostro Paese, che odia questa legge e accampando il pretesto della "tutela della vita" pretende di impedire ancora alle donne di decidere del loro corpo con annessi e connessi se e quando e come essere o no fattrici di umani, e pretende di privarle della loro "naturale responsabilità" di accogliere un figlio o non volerlo accogliere, sia che viva da sola, in coppia, in famiglia o in comunità.
La Legge 194, come il verme nella mela, ha un articolo che la contraddice e la invalida, un articolo che esprime il massimo dell'ipocrisia e della mancanza di rispetto per la scelta della donna mentre fa ipocritamente finta di voler essere una forma estrema di rispetto umano: pone sullo stesso piano il diritto di scelta della Donna rispetto a quello del Medico della struttura STATALE o assimilata, a tutti gli effetti un pubblico funzionario dello Stato che ha il compito, PER LA LEGGE stessa, di applicarla.
E questo è non solo deontologicamente scorretto, ma anche criminale e criminogeno.
Perché costringe la donna a dover sottostare oltre che al parere del medico dal punto di vista sanitario, anche al suo personale criterio di azione o non azione nell'espletamento delle sue funzioni mediche.
Il verme è l'articolo 9, quello che prevede e regolamenta l'"obiezione di coscienza" dei sanitari che operano nelle strutture dello Stato o convenzionate con esso.
Continuo a ritenere che esso sarebbe da abrogare, dato che consente a funzionari dello Stato, quali sono i medici ginecologi degli ospedali statali e delle strutture pubbliche e private convenzionate con lo Stato, di NON RISPETTARE LA LEGGE DELLO STATO .
Un caso palese in cui la Legge NON è UGUALE PER TUTTI I CITTADINI.
Tutela sociale della maternità ed interruzione volontaria della gravidanza
Legge, 22/05/1978 n° 194, G.U. 22/05/1978
[...]
Articolo 9
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all'interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni.
L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.
L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente.[...]
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