Vivere per la proposta di legge Eutanasia Legale

Libertà sessuale, libera sessualità- 1976 - Adele Faccio

Piano improvisation di Salvatore Maresca Serra

Alba Montori su Facebook

domenica 22 novembre 2015

Conoscere il diritto è un diritto - Anno III, newsletter n. 9.

In questo numero:

1) Canceled flight. Delayed flight.  Il diritto dei viaggiatori all’indennizzo si estende anche ai casi di problemi tecnici improvvisi e inattesi. Spetta alle Compagnie aeree garantire il buon funzionamento degli aerei con l’unica eccezione di eventi sottratti al loro controllo come i vizi occulti, gli atti di terrorismo o di sabotaggio.

2) Libertà di espressione o istigazione all’odio razziale? La Corte di Cassazione evidenzia i confini tra il diritto di manifestazione del pensiero e il reato di discriminazione razziale.

3) Scambio di embrioni nell’ambito della fecondazione assistita. E’ madre colei che partorisce: non tollera deroghe il principio espresso nel codice civile e sul quale si fonda lo stato di filiazione nel nostro ordinamento.

4) L’amore è  eterno finché dura. L’attività lavorativa svolta in favore dell’ex partner non può essere considerata a titolo gratuito.

5) Infiltrazioni mafiose: per lo scioglimento di un’amministrazione comunale occorre valutare l’insieme dei fatti, il contesto ambientale e non limitarsi ai singoli episodi riferiti alla singola persona.

FRONTE
1) Canceled flight. Delayed flight .  Il diritto dei viaggiatori all’indennizzo si estende anche ai casi di problemi tecnici improvvisi e inattesi. Spetta alle Compagnie aeree garantire il buon funzionamento degli aerei con l’unica eccezione di eventi sottratti al loro controllo come i vizi occulti, gli atti di terrorismo o di sabotaggio.

Nell’agosto del 2009 una signora olandese di ritorno dalle vacanze in Ecuador prenota un volo per il viaggio da Quito ad Amsterdam ma nella imminenza della partenza il volo  viene cancellato per un guasto tecnico dell’aereo.
La compagnia aerea riscontra infatti la necessità di sostituire sia la pompa del carburante sia l’unità idromeccanica. I pezzi per la sostituzione non sono rinvenibili in Ecuador. La compagnia aerea li fa arrivare dall’Olanda per montarli sull’apparecchio che così decolla il giorno successivo alla data prevista.
Arrivata ad Amsterdam la passeggera propone quindi ricorso al Tribunale della sua città per ottenere dalla Compagnia aerea il risarcimento a lei dovuto, ai sensi del Regolamento della Unione Europea a tutela dei diritti dei passeggeri per negato imbarco, cancellazione del volo e ritardo prolungato.
La Compagnia aerea si oppone alla richiesta poiché, a suo parere, si è trattato di “circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”: i pezzi difettosi non avevano superato la vita media ed erano stati controllati durante l’ultima ispezione, effettuata un mese prima.
Il Tribunale di Amsterdam rinvia la causa alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per l’interpretazione del Regolamento europeo ed in particolare della nozione di “circostanza eccezionale” che ai sensi del Regolamento  determina l’esclusione del risarcimento.
La Corte del Lussemburgo nel rispondere ai quesiti sollevati osserva, innanzitutto, che “le circostanze eccezionali” costituiscono una deroga al diritto di risarcimento dei passeggeri e quindi vanno interpretate restrittivamente. La Corte prosegue evidenziando che:
- i problemi tecnici emersi in relazione a quell’aereo sono annoverabili tra le improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza ma per essere considerati “eccezionali” debbono : essere collegati a un evento non inerente al normale esercizio della attività in questione e sfuggire all’effettivo controllo della compagnia aerea;
- i vettori aerei devono regolarmente far fronte a problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento degli apparecchi di volo. Così i problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aerei, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono di per sé costituire “circostanze eccezionali” tali da sottrarre ai passeggeri il risarcimento dovuto;
- nel caso in esame il guasto tecnico, pur trattandosi di evento inaspettato, non riguardava vizi occulti di fabbricazione nè derivava da danni causati all’aereo da atti di sabotaggio o di terrorismo;
- la prevenzione di un guasto del genere o la relativa riparazione, inclusa la sostituzione di un pezzo prematuramente difettoso, non sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo dato che spetta a quest’ultimo garantire la manutenzione e il buon funzionamento degli aeromobili che gestisce per le sue attività economiche;

- di conseguenza per un problema tecnico come quello in esame non si può invocare la circostanza eccezionale e quindi i passeggeri vanno  risarciti. La compagnia aerea può a sua volta farsi ovviamente risarcire dal soggetto che ha fabbricato i pezzi difettosi così da ridurre l’onere finanziario sopportato per rispettare gli obblighi derivanti dal Regolamento europeo a  tutela dei passeggeri.

VERSO

1) Canceled flight. Delayed flight .  Il diritto dei viaggiatori all’indennizzo si estende anche ai casi di problemi tecnici improvvisi e inattesi. Spetta alle Compagnie aeree garantire il buon funzionamento degli aerei con l’unica eccezione di eventi sottratti al loro controllo come i vizi occulti, gli atti di terrorismo o di sabotaggio.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione IX, 17 settembre 2015, n. C-257.
“...1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra … e la compagnia aerea … (in prosieguo: la «…») in merito al rifiuto di quest’ultima di indennizzare la ricorrente nel procedimento principale per il ritardo subìto dal suo volo.
Contesto normativo
3 Il regolamento n. 261/2004 contiene, inter alia, i seguenti considerando:
«(1) L’intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.
(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.
(...)
(14) Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.
(15) Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli per detto aeromobile, anche se tutte le ragionevoli misure sono state adottate dal vettore aereo interessato per evitare ritardi o cancellazioni».
4 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Ambito di applicazione», al paragrafo 1, lettera b), dispone quanto segue:
«1. Il presente regolamento si applica:
(...)
b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore comunitario».
5 L’articolo 5 del medesimo regolamento stabilisce quanto segue…
per la sentenza integrale cliccare qui 

*****

FRONTE

2) Libertà di espressione o istigazione all’odio razziale? La Corte di Cassazione evidenzia i confini tra il diritto di manifestazione del pensiero e il reato di discriminazione razziale.

Nel 2013 un candidato alle elezioni europee diffonde dei volantini su cui, da un lato, c’è lo slogan “basta usurai-basta stranieri”, dall’altro, raffigura persone di colore, cinesi, rom, musulmane, intente a delinquere (spaccio, contraffazione, furto, terrorismo) oltre ad Abramo Lincoln circondato da dollari.
L’uomo viene condannato dal Tribunale di Udine per il reato di propaganda di idee fondate sull’odio razziale, in base alla legge italiana di ratifica della Convenzione di New York contro la discriminazione razziale.
La Corte d’Appello di Trieste conferma la condanna e l’uomo si rivolge alla Corte di Cassazione.
La Cassazione gli da ragione e spiega che le norme che in Italia puniscono la discriminazione razziale  :
- prendono le mosse dalla Convenzione di New York del 1966, ratificata dall’Italia nel 1975, e fanno inizialmente riferimento alla “diffusione di idee fondate sulla superiorità di una razza”, ed all’“incitamento alla discriminazione o all’odio per motivi razziali”;
- dopo successive modifiche la legge è stata cambiata e le pene sono diventate più leggere. Il reato non è più la “diffusione” bensì la “propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico”, che è concetto più circoscritto e mirato; così anche per l’incitamento alla discriminazione, superato dalla nuova norma che fa invece riferimento alla “istigazione a commettere atti di discriminazione”;
La Corte precisa inoltre che :
- per “discriminazione” si intende il trattamento in maniera differente di situazioni comparabili e che per “razzismo” si intende una particolare forma di discriminazione, consistente nel presupporre l’esistenza di razze superiori ed inferiori, le prime destinate al comando, le seconde alla sottomissione;
- il comportamento criminale può anche non aver prodotto subito degli effetti poiché si tratta di un reato “di pura condotta” o “di pericolo astratto” ;
- la questione di fondo è che affinchè vi sia il reato occorre che la discriminazione si fondi sulla qualità del soggetto (zingaro, nero , ebreo, ecc.) e non sui suoi comportamenti poiché la discriminazione per l’altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per l’altrui criminosità;
- i volantini incriminati mostrano la avversione contro una serie di comportamenti illeciti che sono descritti “in modo grossolano e con una generalizzazione che appare una forzatura anche agli occhi del destinatario più sprovveduto”. E’ vero che tali comportamenti illeciti vengono attribuiti a  soggetti appartenenti a determinate etnie o razze ma è altresì vero che vengono attribuiti anche alla finanza e alle banche, rappresentate da Abramo Lincoln circondato da dollari. “Anche nella mente del più razzista degli ideatori del volantino” scrive la Cassazione “non si vede, infatti, su cosa potrebbe fondarsi una pretesa di superiorità di etnia o un odio raziale verso un simbolo del popolo statunitense”;
-appare quindi evidente per la Cassazione che proprio dalla caricatura di Lincoln  il senso del messaggio non è quello di propagandare la superiorità di una razza o suscitare l’odio razziale, bensì quello di esprimere l’avversione verso alcune attività illecite ;
- è vero che la legge protegge innanzitutto la dignità umana e che la libertà di espressione può essere limitata dinanzi alla necessità di salvaguardare la pari dignità di tutti i cittadini, ma ciò deve avvenire sulla scorta di un bilanciamento operato in concreto e non sulla base di una valutazione astratta di pericolosità.

VERSO

2) Libertà di espressione o istigazione all’odio razziale? La Corte di Cassazione evidenzia i confini tra il diritto di manifestazione del pensiero e il reato di discriminazione razziale.

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, 14 settembre 2015, n. 36906.
“…1. In data 23.4.2013 la Corte di Appello di Trieste, sull'appello proposto dall'imputato, confermava la sentenza con cui il Tribunale di Udine il 3.12.2010 aveva condannato ... alla pena di euro 3000 di multa per il reato di cui all'art. 3 co. 2 lett. a) della l. n. 654/1975 perché, con un volantino di promozione elettorale stampato e diffuso in occasione delle elezioni per il rinnovo dei Parlamento Europeo, tenutesi il 6 e 7 giugno 2013, propagandava idee fondate sulla superiorità di una razza rispetto alle altre e sull'odio razziale, facendo ricorso, in particolare, allo slogan "basta usurai -basta stranieri" con sottinteso, ma evi­dente riferimento a persona di religione ebraica ed esplicito riferimento a persone di nazionalità non comunitaria e, sul retro del volantino, alla rappresentazione grafica esplicativa dello slogan di un'Italia assediata da soggetti di colore dediti allo spaccio di stupefacente, da un Abramo Lincoln attorniato da dollari, da un cinese produttore di merce scadente, da una donna e un bambino Rom sporchi e pronti a depredare e da un soggetto musulmano con una cintura formata da candelotti di dinamite pronti per un attentato terroristico. In Udine, in data ante­riore e prossima al 6 giugno 2009.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore, ... deducendo i motivi di seguìto enun­ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
a. Carenza di motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 3 co. 2 lett. a) I. 654/1975;
Il ricorrente evidenzia che la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la responsabilità dell'imputato richiamandosi alla motivazione dei giudice di primo grado, ma sostiene che manchi del tutto la motivazione per la quale il volantino elettorale oggetto di valutazione nel presente procedimento dovrebbe ritenersi di­scriminatorio e dunque tale da integrare il reato punito dalla legge 654/75.
Viene evidenziato che siamo di fronte ad un volantino elettorale composto da 2 facciate, necessariamente collegate una all'altra. Nella prima, vi è la foto dei candidato alle elezioni europee con lo slogan "Basta usurai, basta stranieri". Nella seconda si vede una donna raffigurante l'Italia ed una serie di caricature riferibili a reati (non tutte, vedasi Abramo Lincoln) e a gruppi o etnie.
E' chiaro, ad avviso dei ricorrente, che si tratta di un volantino elettorale, diffuso in periodo febbrile di attività politica, ove il messaggio alla cittadinanza deve essere breve-significativo-riassuntivo. Il volantino è completato dal simbolo dei partito e dall'indirizzo dei blog di riferimento contenente le linee guida della campagna elettorale.
Secondo la tesi proposta in ricorso se ... avesse voluto proporre un volantino discriminatorio avrebbe escluso dall'immagine ogni tipo di riferimento ad attività delinquenziali, avrebbe cioè fatto disegnare semplicemente gli zingari, i cinesi, gli americani, gli africani sotto una scritta: "Fuori gli stranieri dall'Italia".
Questa semplice considerazione sarebbe, secondo il ricorrente, di capitale importanza per comprendere che il candidato S. non stigmatizza il consesso mondiale dei non italiani, ma unicamente gli stranieri che delinquono in Italia.
Di contro la Corte d'Appello…
per la sentenza integrale cliccare qui  

*****

FRONTE

3) Scambio di embrioni nell’ambito della fecondazione assistita. E’ madre colei che partorisce: non tollera deroghe il principio espresso nel codice civile e sul quale si fonda lo stato di filiazione nel nostro ordinamento.

Due coppie si rivolgono ad un ospedale per praticare la procreazione medicalmente assistita (PMA), ma per errore dei sanitari gli embrioni vengono scambiati, ed a ciascuna donna è impiantato quello generato con i gameti dell’altra coppia.
Una delle due donne riesce a portare a termine la gravidanza, partorendo due gemelli e i genitori genetici, chiedono al Tribunale che :
- sia disconosciuta la maternità e la paternità dei genitori non genetici,
- che i i gemelli siano separati dalla famiglia in cui sono nati.
Il Tribunale di Roma respinge le loro richieste poiché ritiene prevalente l’interesse  dei minori e la salvaguardia del legame creatosi tra i gemelli e la madre che li ha partoriti.
Trascorso un anno dalla nascita dei bambini, i genitori genetici si rivolgono ancora al Giudice chiedendo, in via cautelare, di allontanare i bambini dalla famiglia in cui finora sono cresciuti, per favorire l’avvio di una frequentazione con loro fissando le modalità di esercizio del “diritto di incontrare i propri figli”.
Il Tribunale evidenzia che la cautela invocata dai genitori genetici, consistente nell’avvio di un percorso di incontri con i minori, presuppone :
- la preventiva rimozione, in capo ai bimbi, dello status di figli della donna che li ha partoriti ;
- la inderogabilità di tale rimozione poiché altrimenti non potrebbe neppure immaginarsi la costituzione dello status di figli dei genitori genetici né alcun diritto degli stessi agli incontri richiesti.
Il Giudice rileva in primo luogo l’inammissibilità di queste richieste, di rimozione e di costituzione di stato, nel procedimento tipico della fase urgente e cautelare e rileva che si tratta comunque di richieste infondate precisando che :
- per risolvere la complicata e dolorosa questione si potrebbe tentare di partire dalla normativa speciale sulla fecondazione assistita che, in merito allo stato dei figli nati a seguito dell’applicazione della tecnica, stabilisce che i nati sono figli legittimi di chi ha “espresso la volontà di ricorrere alle tecniche” di PMA; in questa prima ipotesi interpretativa lo status dei nascituri sarebbe riconducibile alla provenienza genetica e i genitori dei nati sarebbero da individuare nella coppia che ha dato il via al progetto di fecondazione assistita mettendo a disposizione il proprio materiale genetico;
- tuttavia, questa scelta interpretativa, oltre ad implicare una deroga al principio affermato nel codice civile -per cui madre è colei che partorisce- porterebbe a considerare figli gli embrioni fecondati in vitro;
- ma gli embrioni sono invece privi di personalità giuridica, ed impossibilitati ad acquistare uno stato di filiazione prima dell’impianto nell’utero materno, dello sviluppo nel corso della gravidanza e della nascita; infatti, nel complessivo assetto della legge sulla fecondazione assistita, la stessa nel definire lo stato giuridico del nato considera quale elemento decisivo l’impianto dell’embrione, la gravidanza e la nascita;
- nel caso dello scambio di embrioni l’errore del personale medico si è verificato quando sono stati scambiati i materiali genetici messi a disposizione dalle coppie per la fecondazione e cioè si è verificato prima della definizione dello status di filiazione, che si è successivamente concretizzato in virtù della gravidanza e della nascita;
- questa seconda interpretazione pone la legge sulla fecondazione assistita in coerenza con il principio espresso nel Codice Civile. Infatti, nel nostro ordinamento, il principio per cui è madre colei che partorisce fonda la stabilità e la certezza dello stato di filiazione anche nel sistema della legge sopra citata non essendo ammessa la moltiplicazione delle figure genitoriali dal lato materno.
Il Giudice evidenzia inoltre che :
-allo stato attuale della scienza e della tecnica  è divenuta concreta l’ipotesi di conflitto tra una madre genetica e una madre biologica ma che rimane confermato, anche dalla recente riforma della filiazione, che è madre colei che partorisce il nato;
-e che, a norma del Codice Civile, è padre del bimbo il di lei marito cui la legge sulla PMA gli preclude la possibilità di  disconoscere la paternità se ha precedentemente espresso il consenso alla fecondazione assistita;
- nel conflitto tra i diritti di due coppie che si affermano allo stesso modo genitori dei minori prevale, anche per la Convenzione europea per i diritti umani, la tutela della vita familiare dei minori, direttamente legata alla conservazione del legame con la gestante fin dall’inizio della gravidanza e con il di lei marito fin dalla nascita.

VERSO

3) Scambio di embrioni nell’ambito della fecondazione assistita. E’ madre colei che partorisce: non tollera deroghe il principio espresso nel codice civile e sul quale si fonda lo stato di filiazione nel nostro ordinamento.

Tribunale di Roma, Sezione I Civile, 25 settembre 2015, n. 30261.
“… Con atto di citazione in data 10.12.2014 … proponeva, innanzi al Tribunale de L’Aquila, nei confronti di … e … azione di disconoscimento di paternità affermandosi padre dei gemelli … partoriti da … il 3 agosto 2014. Assumeva l’attore che i minori erano frutto dell’incontro dei gameti dello stesso attore … e della moglie … e che gli embrioni in questione erano stati impiantati, per un errore – documentato in atti – dal personale dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma, nell’utero della signora … .
Con diverso atto di citazione notificato in data 10.12.2014 … coniugata con … proponeva, innanzi al Tribunale de L’Aquila, nel confronti di … e … azione di disconoscimento di maternità affermandosi madre dei gemelli … partoriti da … il 3 agosto 2014.  Assumeva l’attrice che i minori erano frutto dell’incontro dei gameti della stessa attrice … e del marito … e che gli embrioni in questione erano stati impiantati, per un errore – documentato in atti – dal personale dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma, nell’utero della signora …
Si costituivano entrambi i giudizi convenuti … e … eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e chiedendo nel merito l’integrale rigetto dell’avversa pretesa.
Con ordinanza del 5.2.2015 il Tribunale de L’Aquila dichiarava la propria incompetenza quanto ad entrambi i procedimenti, indicando il Tribunale di Roma quale giudice competente per territorio.
A seguito di atto di riassunzione notificato dagli attori in entrambi i procedimenti si instaurava il contradittorio innanzi all’intestato Tribunale;
… e … si costituivano quali convenuti e insistevano per il rigetto di entrambe le domande; Il Pubblico Ministero e il curatore speciale nominato per i minori proponevano anch’essi conclusioni per il rigetto delle domande.
In pendenza del giudizio di merito … e … notificavano, in data 26.3.2015, separati ricorsi ex art. 700 c.p.c., chiedendo al Tribunale di Roma di riconoscere loro, in via cautelare e d’urgenza, il diritto di incontrare i proprio figli genetici minori … al fine di instaurare con gli stessi un rapporto, anche fissando le modalità di esercizio del diritto.
Nel giudizio di merito come nel procedimento cautelare, … sollecitava il Giudice adito a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 243-bis c.c. per dedotto contrasto con gli articoli 2,3,24,30 Cost. e con l’articolo 117 Cost. in relazione all’articolo 8 CEDU.
Per parte sua nel giudizio di merito come nel procedimento, … sollecitava il Giudice adito a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 269 , comma 3 c.c. per dedotto contrasto con gli articoli 2,3,24,30 Cost. e con l’articolo 117 Cost. in relazione all’articolo 8 CEDU.
In entrambi i procedimenti i residenti in via principale … e … il Pubblico Ministero e il curatore speciale nominato per i minori chiedevano respingersi l’istanza cautelare.
Con ordinanze depositate in data 22-23.4.2015 il Tribunale di Roma, in persona del Giudice istruttore dott.ssa Pratesi, ritenuta l’insussistenza dei presupposti per sollevare la invocata questione di legittimità costituzionale, svolgeva analoghe argomentazioni e respingeva entrambe le istanze cautelari.
Con distinti reclami depositati in data 7.5.2015 … e … hanno proposto impugnazione avverso le ordinanze in questione deducendo:
- Di aver adito l’Unità operativa fisiopatologia della riproduzione e terapia della sterilità dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma per un percorso di fecondazione medicalmente assistita e che gli embrioni creati con i loro gameti erano stati impiantati, per errore riconosciuto del personale medico e agli atti dell’indagine penale già avviata, nell’utero della signora … che aveva partorito il 3.8.2014 a L’Aquila i gemelli …
- che i minori avevano acquisito lo status di figli della partoriente e del marito di questa e come tali erano stati registrati all’Ufficio di Stato civile;
- che i minori erano figli genetici dei reclamanti, come indiscutibilmente provato dai risultati dei test del DNA effettuati, in sede prenatale, in data 15.4.2014 dall’Unità di genetica medica del Policlinico di Tor Vergata di Roma;
- che nel giudizio di merito e nel procedimento cautelare gli attori avevano chiesto…
per la sentenza integrale cliccare qui 

*****
FRONTE
4) L’amore è  eterno finchè dura. L’attività lavorativa svolta in favore dell’ex partner non può essere considerata a titolo gratuito.
 
Una signora ricorre al Tribunale del Lavoro di Genova chiedendo di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per un periodo di sei anni, alle dipendenze dell’ex partner presso cui aveva lavorato come impiegata addetta all’amministrazione del suo ingente patrimonio immobiliare.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingono le domande della donna affermando che le prestazioni lavorative rese in favore dell’ex compagno, seppur continuative e intense, erano giustificate dai vincoli di collaborazione e solidarietà che sono propri delle relazioni affettive.
Di diverso avviso la Corte di Cassazione che ha invece affermato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato. Infatti per la Cassazione:
- premesso che ogni attività configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, vi sono prestazioni lavorative che, in considerazione della loro natura e dell’ambito nel quale vengono eseguite, possono considerarsi gratuite;
- tra queste rientra l'attività lavorativa e di assistenza svolta all'interno di un contesto familiare in favore del convivente, in quanto la prestazione lavorativa viene offerta per solidarietà ed affettività e non a scopo di lucro, come avviene nei normali rapporti di lavoro, regolati da vincoli contrattuali;
- tuttavia, afferma la Corte, si può escludere l'esistenza di un rapporto di lavoro soltanto in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto;
- nel caso in esame, se, da un lato, risulta provata l’attività  lavorativa svolta dalla donna in costanza di una relazione affettiva, dall’altro, non è emersa né è stata dimostrata la comunanza di vita e interessi tra i conviventi, circostanza avvalorata anche dal fatto che la ricorrente stessa non ha mai partecipato agli utili né ha mai ottenuto alcun altro tipo di vantaggio economico dal rapporto affettivo.
Ne consegue, conclude la Corte, che in mancanza della prova della finalità solidaristica le prestazioni lavorative svolte in favore del partner non possono essere considerate a titolo gratuito.


VERSO

4) L’amore è  eterno finchè dura. L’attività lavorativa svolta in favore dell’ex partner non può essere considerata a titolo gratuito.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 29 settembre 2015, n. 19304.  
“…Con sentenza 31 luglio 2008, la Corte d’appello di Genova respingeva l’appello di ... avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro dal 1992 al 1998 alle dipendenze di ... (come impiegata addetta all’amministrazione del consistente patrimonio immobiliare suo e della madre), pure condannandola alla rifusione in suo favore delle spese del grado.
A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva l’ammissibilità della revoca di due ordinanze istruttorie del Tribunale per difetto di specifica deduzione di rilevanza dei documenti con esse acquisiti del convenuto tardivamente costituito, neppure considerati dalla sentenza del primo giudice e così pure il denunciato vizio di ultrapetizione per rilievo officioso di eccezione in senso proprio, in realtà avendo il Tribunale in proposito semplicemente applicato corretti criteri ermeneutici di valutazione della prova, in riferimento all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra soggetti legati da una relazione di convivenza more uxorio.
Essa condivideva quindi, in esito a critico ed argomentato esame delle risultanze istruttorie, l’insussistenza di un rapporto di subordinazione, ben giustificando la pure intensa attività lavorativa prestata da ... con il vincolo di affettività e solidarietà proprio di una tale relazione.
Con atto notificato il 22 luglio 2009, ... ricorre per cassazione con otto motivi, cui resiste ... con controricorso con ricorso incidentale condizionato su unico motivo, cui replica la predetta con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 416 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c., per erronea ammissione di documenti nonostante l’avvenuta decadenza (con le ordinanze 30 i maggio 2003 e 21 novembre 2003 del Tribunale di cui la Corte territoriale ha esclusa la revocabilità), in contrasto con i principi regolanti la materia nel rito del lavoro e nell’ininfluenza della propria mancata deduzione di rilevanza di tali documenti …
per la sentenza integrale cliccare qui    

*****
FRONTE

5) Infiltrazioni mafiose : per lo scioglimento di un’amministrazione comunale occorre valutare l’insieme dei fatti, il contesto ambientale e non limitarsi ai singoli episodi riferiti alla singola persona.

Un Comune siciliano viene sciolto per infiltrazioni mafiose, e il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri ricorrono al TAR per chiedere l’annullamento dei provvedimenti che hanno condotto allo scioglimento.
Il TAR accoglie il ricorso, dopo aver acquisito dall’Amministrazione dell’Interno la versione integrale della relazione predisposta dalla Prefettura locale, che ha costituito il fondamento dei provvedimenti di scioglimento.
Il TAR, infatti, ritiene che il materiale raccolto dalla Prefettura non consenta un’interpretazione univoca delle circostanze emerse.
Il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno propongono appello al Consiglio di Stato, che lo accoglie e chiarisce che:
- i fatti posti a fondamento del provvedimento di scioglimento di un Comune per infiltrazioni mafiose devono essere considerati nel loro insieme, e non esaminati come singoli episodi riguardanti la singola persona. La valutazione del giudice, perciò, deve tenere conto anche dell’imprescindibile contesto locale in cui i fatti si esplicano;
- dalle prove evidenziate nella relazione della Prefettura risulta evidente il condizionamento degli ambienti malavitosi locali sull’amministrazione comunale, così come il fatto che l’appoggio del boss alla lista risultata vincente abbia effettivamente influenzato gli organi politici comunali visti i vantaggi poi ottenuti dagli appartenenti al clan mafioso;

- il fatto che tutte le liste candidate abbiano in qualche modo beneficiato dell’appoggio della criminalità organizzata presente nel Paese – come giustamente rilevato dal Prefetto, ma sottovalutato dal TAR – rafforza la convinzione della totale permeabilità delle liste al fenomeno criminale locale, anziché di una loro estraneità.


VERSO

5) Infiltrazioni mafiose : per lo scioglimento di un’amministrazione comunale occorre valutare l’insieme dei fatti, il contesto ambientale e non limitarsi ai singoli episodi riferiti alla singola persona.

Consiglio di Stato, Sezione III, 28 settembre 2015, n. 4529.
“...1. Gli odierni appellati, …, nella qualità di Sindaco, e tutti gli altri in epigrafe meglio indicati, quali membri del Consiglio comunale e/o della Giunta del Comune di … (PA), hanno adìto il T.A.R. Lazio per chiedere l'annullamento dei provvedimenti che hanno condotto allo scioglimento dello stesso Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 143 del t.u.e.l., chiedendo di essere reintegrati nelle funzioni precedentemente svolte.
2. Nel primo grado di giudizio si sono costituite le Amministrazioni intimate per resistere al ricorso ex adverso promosso.
3. Il T.A.R. Lazio, con l'ordinanza n. 12285/2014, ha intimato all'Amministrazione dell'Interno di depositare la relazione della Prefettura di Palermo in versione integrale, e ha fissato con priorità, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la trattazione, nel merito, del ricorso.
4. Infine, con la sentenza n. 4060 del 12 marzo 2015, il T.A.R. Lazio ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati, con il conseguente obbligo, per la gestione straordinaria dell'Amministrazione comunale, di disporre la piena reintegrazione dei ricorrenti nelle proprie funzioni e con definitivo passaggio delle consegne da effettuarsi entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore, della sentenza.
5. Con verbale prot. n. 2596 del 24 marzo 2015, in esecuzione della sentenza, il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale venivano nuovamente reinsediati nella effettività e nella pienezza dei loro poteri.
6. Avverso la sentenza hanno proposto appello il successivo 4 maggio 2015 …
per la sentenza integrale cliccare qui 

Visualizzazione di    infodiritti - l'informazione giuridica online
Newsletter di www.studiolegalealesso.it

a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea

Nessun commento: