In questo numero:
1) Il sito TripAdvisor non è perseguibile solo perché alcune recensioni apparse possono essere ingannevoli poiché, al di là dei controlli che il sito effettua, la gran parte delle recensioni risulta autentica e veritiera e serve ad orientare il consumatore nelle sue scelte, ponderando l’insieme delle recensioni pubblicate così da verificarne l’efficacia.
2) La scuola paritaria a pagamento non può usufruire dall’esenzione dell’ICI, perché l’esenzione opera solo per gli edifici religiosi adibiti al culto e non per quelli che, pure appartenenti al clero, vengono invece utilizzati per l’esercizio di un’attività di impresa.
3) In caso di denuncia alla polizia locale il denunciato non ha diritto di conoscere il nome del denunciante. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è riconosciuto solo se c’è un interesse diretto, concreto ed attuale mentre, per il TAR Emilia Romagna, nessun danno può scaturire da una denuncia dato che la lesione deriva solo dai risultati delle indagini.
4) E’ legittimo rimuovere gli apparecchi da gioco quando siano vicini a siti frequentatati da soggetti vulnerabili per la giovane età e che più facilmente potrebbero essere vittime di ludopatia.
5) Il lavoratore che assiste un familiare disabile convivente ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al suo domicilio.
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FRONTE
1) Il sito TripAdvisor non è perseguibile solo perché alcune recensioni apparse possono essere ingannevoli poiché, al di là dei controlli che il sito effettua, la gran parte delle recensioni risulta autentica e veritiera e serve ad orientare il consumatore nelle sue scelte, ponderando l’insieme delle recensioni pubblicate così da verificarne l’efficacia.
L’Autorità Antitrust infligge una multa da 500.000 euro a TripAdvisor per diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni pubblicate. In particolare l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene che i sistemi di sicurezza di TripAdvisor siano inidonei a contrastare il fenomeno delle false recensioni finalizzate a influenzare le scelte dei consumatori su hotel, ristoranti, bed and breakfast e altre strutture recettive.
TripAdvisor contesta la multa e si rivolge al TAR Lazio rilevando che:
- la multa si fonda sulla normativa a tutela dei consumatori ma nessuna lamentela o denuncia è pervenuta all’Antitrust dai consumatori poiché le segnalazioni sono invece state inoltrate da proprietari di hotel e ristoranti;
- le recensioni pubblicate su TripAdvisor sono “vere” in quanto provenienti da gente comune e non da professionisti remunerati a tale scopo;
- il “consumatore” da considerare è quello che naviga su Internet il quale è pienamente cosciente che i risultati e le informazioni devono essere vagliati e analizzate in senso critico; da studi specifici risulta che l’85% degli utilizzatori di TripAdvisor legge dalle sei alle dodici recensioni per ciascuna struttura, il 62% ignora i commenti eccessivi, il 64% utilizza il sito una volta alla settimana, il 95% trova le recensioni accurate;
- TripAdvisor si è dotata dei migliori sistemi antifrode disponibili sul mercato, sia manuali che automatici, paragonabili a quelli adottati nel settore bancario e delle carte di debito/credito. Individuata una falsità TripAdvisor rimuove le recensioni del medesimo soggetto e comunica la riscontrata falsità al proprietario della struttura interessata;
- del tutto illogica è quindi la conclusione dell’Antitrust secondo cui è sufficiente anche una sola recensione falsa per rendere inaffidabile e contraria alla diligenza professionale il portale di TripAdvisor.
Il giudice amministrativo dà ragione a Tripadvisor e annulla la multa evidenziando che:
- sul portale è scritto che: “non importa se preferisci le catene alberghiere o gli hotel di nicchia. Su Tripadvisor puoi trovare tante recensioni vere e autentiche, di cui ti puoi fidare”; “TripAdvisor offre consigli di viaggio affidabili, pubblicati da veri viaggiatori”;
- non c’è quindi “ingannevolezza” sulle fonti delle recensioni, in quanto TripAdvisor fa riferimento a “tante” recensioni “vere e autentiche” in quanto è innegabile che a fronte di una percentuale di recensioni non veritiere, sussistono certamente “tante” recensioni “vere e autentiche”;
- sul portale è anche chiarita, in posizione ampiamente visibile, la funzione del servizio svolto, che non è quello di promuovere o meno una struttura o il sito stesso ma di orientare l’utente. A questi sono infatti rivolte le istruzioni per l’uso del servizio che illustra la corretta modalità di utilizzo delle informazioni, che deve essere collegata alla quantità e alla media “ponderale” delle stesse così da verificarne l’efficacia;
- il portale ha sempre richiamato la impossibilità di un controllo capillare invitando a considerare “le tendenze” delle recensioni e non i “singoli apporti”;
- la decisione finale è sempre quella dell’utente e nel sito non si vede alcun elemento finalizzato ad orientare una scelta piuttosto che un’altra;
- sulla base di quanto sopra è quindi irrilevante la facilità di registrazione sul sito e il fatto che possa avvenire anche con nomi di fantasia e su account non sussistenti in quanto non è il singolo giudizio a dover indirizzare l’utente ma l’insieme delle opinioni espresse ;
- i controlli manuali e automatici che rilevano l’anomalia riducono i casi alle ipotesi, più probabili, di vandalismi, legate a organizzazioni professionali che cercano di speculare nel favorire o sfavorire le singole imprese attraverso il meccanismo legato alle false recensioni a scopo economico;
- del resto esigenze di privacy portano ad escludere una facile rintracciabilità di chi fa la recensione, con data e luogo del soggiorno, mentre ai gestori delle strutture rimangono comunque sufficienti strumenti per fornire riscontri o evidenziare l’evidente illogicità di un singolo apporto “di fantasia”.
VERSO
1) Il sito TripAdvisor non è perseguibile solo perché alcune recensioni apparse possono essere ingannevoli poiché, al di là dei controlli che il sito effettua, la gran parte delle recensioni risulta autentica e veritiera e serve ad orientare il consumatore nelle sue scelte, ponderando l’insieme delle recensioni pubblicate così da verificarne l’efficacia.
TAR Lazio, Sez. I, 13 luglio 2015, n. 9355.
“... In seguito ad alcune segnalazioni pervenute e da informazioni acquisite d’ufficio sul sito internet www.TripAdvisor.it, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) riteneva di riscontrare la diffusione di informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni presenti in detto sito, avente ad oggetto, notoriamente, la diffusione di informazioni turistiche, consistenti in recensioni di utenti, registrati sul medesimo sito, che rilasciano giudizi sui profili di strutture ricettive (di ristorazione, alberghiere, di “bed and breakfast” e natura simile), dopo averne usufruito.
Ne seguiva quindi la formale apertura di un procedimento, contraddistinto anche da un’ispezione presso la sede della TripAdvisor Italy srl, cui partecipavano, oltre alle interessate (facenti parte del Gruppo “TripAdvisor” e del quale la società italiana è fornitrice di servizi di “marketing” a TripAdvisor Limited UK, società di diritto anglosassone che, a sua volta, si occupa di sviluppo, promozione e valorizzazione del “business” in questione in Europa, Medio Oriente e Africa), anche le segnalanti … – … e ... .
All’esito era adottato il provvedimento in epigrafe, con il quale l’AGCM, riscontrando l’esercizio di una pratica scorretta e, di conseguenza, la violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, ne vietava la diffusione e continuazione, irrogando in solido alle suddette società del Gruppo la sanzione di euro 500.000,00.
In sintesi, nel descrivere la pratica in questione, l’AGCM evidenziava che risultavano diffuse informazioni ingannevoli sulle fonti delle recensioni. Specificando il concetto, l’Autorità precisava che “...TripAdvisor, infatti, pur dichiarando di non controllare i fatti contenuti nelle recensioni ed essendo a conoscenza che sul predetto sito vengono pubblicate false recensioni, sia di valenza positiva che negativa, da parte di utenti che non hanno effettivamente fruito dei servizi offerti dalle strutture presenti nel database, utilizza informazioni particolarmente assertive, come tali idonee ad accrescere la fiducia dei consumatori sul carattere autentico e genuino delle recensioni pubblicate dagli utenti”. Seguivano, quindi, sei citazioni dal sito che avrebbero attestato tale carattere assertivo.
Illustrando il modello imprenditoriale di TripAdvisor (vendita di spazi pubblicitari all’interno del sito con forme di remunerazione basate sugli schemi cc.dd. “click-based” o “display-based”, ove l’ammontare è relazionato con il volume di “click” generato dai visitatori sui “link” pubblicitari” ovvero sulla base di un numero di visualizzazioni dei “banner” collocati sul sito), l’AGCM si soffermava sulla struttura della piattaforma, rilevando che, dai rilievi svolti d’ufficio, era emerso che risultava molto facile registrarsi al sito, anche usando un “server proxy” e un servizio di mail temporanea, dato che il professionista non predisponeva alcun “captcha” (test di riconoscimento in cui si chiede all’utente di scrivere lettere e/o numeri presenti in una sequenza che appare distorta o offuscata sullo schermo) né inviava alcuna e-mail per verificare la validità dell’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la creazione dell’”account” utente. Era poi precisato che l’utente poteva pubblicare la sua recensione dopo aver compilato un modulo, che la pubblicazione avveniva dopo 24-48 ore se conforme al regolamento di TripAdvisor, fermi tempi più lunghi per approfondimenti, che poteva avvenire la pubblicazione di più recensioni da parte dello stesso utente nel rispetto dei limiti temporali di cui al detto regolamento, anche se contava la validità della sola ultima recensione ai fini del calcolo dell’indice di “popolarità” che classificava le strutture.
L’AGCM riconosceva che al momento della pubblicazione di una recensione TripAdvisor informa gli utenti sulla politica adottata per contrastare la pubblicazione di recensioni …
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FRONTE
2) La scuola paritaria a pagamento non può usufruire dall’esenzione dell’ICI, perché l’esenzione opera solo per gli edifici religiosi adibiti al culto e non per quelli che, pure appartenenti al clero, vengono invece utilizzati per l’esercizio di un’attività di impresa.
Un ente religioso riceve una serie di avvisi relativi al pagamento dell’ICI per alcuni immobili di proprietà siti nel Comune di Livorno, ma non paga, ritenendo di essere esente secondo la legislazione sulla finanza locale, e propone ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
La Commissione respinge il ricorso dell’ente religioso, ma la decisione viene riformata in appello. Così, il comune ricorre per Cassazione, affermando che la Commissione tributaria regionale ha male applicato la norma riguardante le esenzioni dal pagamento dell’ICI.
La Cassazione concorda con il comune, annulla la sentenza della Commissione regionale e precisa che:
- l’esenzione dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili per gli enti religiosi è limitata all’ipotesi in cui tali immobili siano destinati in maniera esclusiva all’esercizio del culto e non quando in essi si esercitino attività sanitarie o ricettive;
- in questi ultimi casi, la sola ipotesi di esclusione è il caso in cui le attività diverse dal culto siano svolte secondo modalità non commerciali;
- in sintesi, dunque, perché operi l’esenzione dal pagamento dell’ICI devono sussistere un requisito oggettivo ed uno soggettivo: il primo richiede lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza o equiparate, il secondo implica che l’attività assistenziale deve essere svolta da soggetti che non abbiano come oggetto principale od esclusivo l’esercizio di un’attività commerciale;
- nel caso di specie, si tratta di scuola paritaria nella quale gli studenti pagano una retta, e ciò costituisce prova evidente della natura commerciale dell’attività, che non può essere messa in dubbio per il fatto che la scuola presenta una gestione in perdita.
VERSO
2) La scuola paritaria a pagamento non può usufruire dall’esenzione dell’ICI, perché l’esenzione opera solo per gli edifici religiosi adibiti al culto e non per quelli che, pure appartenenti al clero, vengono invece utilizzati per l’esercizio di un’attività di impresa.
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, 8 luglio 2015, n. 14225.
“…La controversia concerne l'impugnazione di un avviso ai fini ICI per gli anni dal 2004 al 2009 relativamente ad unità immobiliari per i quali l'ente religioso, reclamava l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992 (oltre a sostenere, in particolare, la prescrizione del potere d'accertamento per l'anno 2004).
La Commissione adita rigettava il ricorso. La decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il Comune di Livorno propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste l'ente religioso con controricorso.
MOTIVAZIONE
Con l'unico motivo, l'ente locale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992 per aver ritenuto il giudice di merito applicabile l'esenzione per l'anno 2004, in base all'originaria formulazione della norma, per gli anni 2005 e 2006, in base alla nuova formulazione della stessa norma introdotta con il d.l. n. 203 del 2005, e per gli anni dal 2007 al 2009, in base alla ulteriore modificazione del norma disposta con il d.l. n. 223 del 2006.
Il motivo è fondato. Intanto, la formulazione originaria della norma si applica sicuramente per gli anni 2004 e 2005, essendo la riforma disposta con il d.l. n. 203 del 2005 entrata in vigore il 3 dicembre 2005, per essere poi abrogata il 4 luglio 2006: questa Corte ha stabilito che «l'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203 (introdotto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248), che ha esteso l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.legs. …
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FRONTE
3) In caso di denuncia alla polizia locale il denunciato non ha diritto di conoscere il nome del denunciante. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è riconosciuto solo se c’è un interesse diretto, concreto ed attuale mentre, per il TAR Emilia Romagna, nessun danno può scaturire da una denuncia dato che la lesione deriva solo dai risultati delle indagini.
Il comproprietario di un immobile sito a Rimini vede effettuare un sopralluogo da parte degli agenti della polizia amministrativa del comune di residenza per verificare la rispondenza dell’immobile in questione alla normativa urbanistico-edilizia.
Apprende che il sopralluogo è stato occasionato da un esposto-denuncia e fa istanza di accesso per conoscere il nome dell’autore. Tuttavia, il comune non risponde, e contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione il soggetto propone ricorso al TAR.
Il Tribunale amministrativo respinge il ricorso e chiarisce che:
- l’attività ispettiva del comune è scaturita da una denuncia anonima, ma, in ogni caso, conoscere la fonte della “soffiata” alla polizia non incide sull’esito dell’attività di ispezione, nel senso che eventuali effetti dannosi per il ricorrente possono nascere dalle risultanze del sopralluogo, non certo dalla denuncia in sé e per sé considerata;
- il ricorrente, in altri termini, non trarrebbe alcun vantaggio, ai fini della propria difesa, dalla conoscenza del nominativo del denunciante, quindi, poiché l’istanza di accesso alla denuncia non risponde ad un interesse giuridicamente rilevante del ricorrente, è stata respinta dal comune.
VERSO
3) In caso di denuncia alla polizia locale il denunciato non ha diritto di conoscere il nome del denunciante. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è riconosciuto solo se c’è un interesse diretto, concreto ed attuale mentre, per il TAR Emilia Romagna, nessun danno può scaturire da una denuncia dato che la lesione deriva solo dai risultati delle indagini.
TAR Emilia Romagna, Sezioni Unite, 26 agosto 2015, n. 784.
“… Il ricorrente comproprietario di un immobile sito in Rimini aveva visto effettuare un sopralluogo da parte di agenti di polizia amministrativa del Comune per verificare la conformità dello stato dei luoghi rispetto alle normative edilizie.
Presentava una richiesta di accesso in data 30.3.2015 per conoscere il nome dell’autore dell’esposto-denuncia che era all’origine del sopralluogo effettuato ed il Comune non dava seguito all’istanza entro trenta giorni.
Con il primo motivo di ricorso affermava l’illegittimità del silenzio rifiuto poiché l’interesse all’esibizione dei documenti non è immediatamente preordinato a esigenze di tutela giurisdizionale di diritti, ma richiede un semplice interesse diretto che corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata.
Nel caso di specie la rivelazione dell’autore dell’esposto è necessaria perché dall’attività ispettiva della Polizia Municipale è sorta una denuncia all’Autorità Giudiziaria.
Osservava, inoltre, che l’esistenza di un procedimento…
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FRONTE
4) E’ legittimo rimuovere gli apparecchi da gioco quando siano vicini a siti frequentatati da soggetti vulnerabili per la giovane età che più facilmente potrebbero essere vittime di ludopatia.
Il Comune di Bolzano emana nei confronti di un bar un’ordinanza di rimozione di giochi e di sospensione dell’attività in quanto, sebbene gli apparecchi siano conformi alla normativa in materia, il bar in cui sono collocati si trova ad una distanza inferiore a 300mt da numerosi siti individuati come “sensibili” (ad es., istituti scolastici, istituti di cura) dalla normativa provinciale.
Il bar fa ricorso contro il provvedimento comunale, lamentando la violazione delle norme statali in materia di gestione telematica degli apparecchi da gioco. Inoltre, il bar solleva questione di legittimità costituzionale della normativa provinciale perché disciplina una materia riservata alla competenza statale in maniera difforme dal legislatore nazionale.
Il TAR, tuttavia, dà ragione al comune e spiega che:
- le norme emanate dalla provincia e utilizzate dal comune nella propria ordinanza di rimozione non mirano a regolare il funzionamento e l’utilizzo degli apparecchi da gioco leciti o a contrastare il gioco illegale, ma solo ed esclusivamente a tutelare determinate categorie di persone, valutate come più deboli per diverse ragioni (dalla giovane età, alla condizioni psico-fisiche), e che potrebbero più facilmente cedere al miraggio di facili guadagni;
- il comune ha adeguatamente motivato la propria ordinanza, supportata da fatti oggettivi ed eloquenti: nel raggio di 300mt dal locale, infatti, si trovano scuole superiori, licei, un conservatorio di musica, diverse facoltà universitarie, strutture operanti in ambito sanitario e socio-assistenziale;
- l’ordinanza comunale, quindi, non si pone in contrasto con la normativa nazionale che regola il funzionamento e l’utilizzo degli apparecchi elettronici da gioco, poiché non contesta l’irregolarità o illiceità degli apparecchi in questione (assolutamente conformi alla legislazione in materia), ma la loro vicinanza ad alcuni siti frequentati da categorie tutelate dal legislatore provinciale.
VERSO
4) E’ legittimo rimuovere gli apparecchi da gioco quando siano vicini a siti frequentatati da soggetti vulnerabili per la giovane età che più facilmente potrebbero essere vittime di ludopatia.
Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, 28 agosto 2015, n. 273.
“… Sono impugnati gli atti, in epigrafe indicati, in forza dei quali è stato ordinato alla ricorrente di rimuovere dal pubblico esercizio Bar ..., entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento dell’ordinanza, gli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, dopo che il Comune di Bolzano ha accertato che, nel raggio di 300 metri dal citato esercizio pubblico si trovano numerosi punti sensibili (Centro Giovani ...; Scuole superiori: liceo classico in lingua tedesca “…”, liceo pedagogico “…”; Conservatorio statale “…”; Facoltà di … e … dell’Università di Bolzano; Istituto per l’educazione musicale “…” in lingua italiana e Istituto per l’educazione musicale in lingua tedesca e ladina; Strutture operanti in ambito sanitario o socio - assistenziale: Comunità alloggio per malati psichici “...”; Casa di Riposo “...”; Casa di Cura “...”; Centro Famiglia “...”).
A fondamento del ricorso introduttivo, notificato al solo Comune di Bolzano, sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. ”Eccesso di potere per difetto di istruttoria, mancata osservazione di fatti importanti ai fini della decisione e travisamento dei fatti. Violazione dei principi in materia di giusto procedimento. Illegittimità derivata”;
2. “Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Errata individuazione del soggetto responsabile della violazione amministrativa, ad impossibilia nemo tenetur. Violazione delle norme sul giusto procedimento”;
3. “Violazione dell’art. 47, comma 2, della legge provinciale n. 58 del 1988. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, in quanto le esigenze di protezione dei rischi legati all’insorgenza di dipendenza da gioco d’azzardo…
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FRONTE
5) Il lavoratore che assiste un familiare disabile convivente ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al suo domicilio.
Un dipendente del Ministero della Giustizia, in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza con mansioni di conducente chiede al datore di lavoro di essere trasferito a Napoli per poter assistere la nipote portatrice di un grave handicap. Il Ministero nega il trasferimento richiesto sostenendo che, in base alla normativa applicabile, la scelta della sede lavorativa da parte del lavoratore che assiste un familiare disabile può essere esercitata solo al momento della assunzione e non nel corso del rapporto di lavoro. Di fronte al diniego il dipendente si rivolge al Tribunale di Potenza che, accoglie il suo ricorso e ordina al Ministero il trasferimento a Napoli per consentirgli l'assistenza continuativa al familiare.
Il Ministero della Giustizia ricorre prima alla Corte di Appello di Potenza, che con sentenza del 12 giugno 2008 respinge il ricorso, e successivamente alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, con sentenza n. 16298 del 3 agosto 2015, conferma la decisione della Corte di Appello affermando il seguente principio di diritto: il genitore o familiare, dipendente pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, con lui convivente, ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio sia al momento dell’assunzione sia nel corso del rapporto di lavoro. Tale diritto, aggiunge la Corte, non è però privo di limiti, ma esercitabile solo in caso di esistenza e vacanza del posto di lavoro nella sede lavorativa richiesta dal dipendente.
VERSO
5) Il lavoratore che assiste un familiare disabile convivente ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al suo domicilio.
Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 3 agosto 2015, n. 16298.
“...Con sentenza 12 giugno 2008, la Corte d’appello di Potenza rigettava l’appello del Ministero della Giustizia avverso la sentenza di primo grado, che aveva ad esso ordinato il trasferimento, su sua domanda, di ... , in servizio dal marzo 2002 come conducente di veicoli speciali presso la Procura della Repubblica di Potenza, a Napoli, luogo di prestazione di assistenza continuativa ed esclusiva alla nipote handicappata, o in una indicata sede vicina, ai sensi dell’art. 33, quinto comma L. 104/1992.
A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva la realizzabilità della pretesa solo in sede di costituzione del rapporto (scelta della prima sede) e non anche successivamente; e così pure che non ricorressero i requisiti, documentati, della continuità ed esclusività della prestazione assistenziale e della disponibilità del posto oggetto del trasferimento richiesto. Con atto notificato il 12 agosto 2008 il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione con tre motivi, cui resiste ... con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce violazione dell’art. 33 L. 104/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per la possibilità di azionare il diritto di scelta del luogo di lavoro per prestare assistenza…
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Newsletter di www.studiolegalealesso.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea
A questo numero hanno collaborato:
Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani,Dott.ssa Chiarina Urbano, Rag. Monica Bellini,
Dott. Luca Brambilla
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