2) Valido anche in Italia il matrimonio contratto in Argentina tra una trans e un cittadino italiano.
3) Il dentista è responsabile anche dell’operato negligente del suo precedente collega.
4) Il testamento scritto a mano dal testatore è una scrittura privata particolare e per contestarne la veridicità non è sufficiente disconoscere il documento ma occorre promuovere querela di falso.
5) Anche gli stranieri hanno diritto di accedere al servizio civile per rendersi utili alla comunità e la loro esclusione è incostituzionale.
FRONTE
1) Chi mette le proprie foto su Facebook mantiene i diritti di proprietà e di uso esclusivo e quindi nessun altro può usarle senza il suo consenso.
Due genitori, per conto del figlio minorenne, citano in giudizio un giornale a tiratura nazionale che ha pubblicato due fotografie scattate dal ragazzo durante le sue serate in discoteca, senza fare il suo nome come autore delle foto, né corrispondergli alcun compenso.
Il ragazzo aveva scoperto che le foto da lui scattate, e pubblicate sulla sua pagina di Facebook, erano state utilizzate dal giornale a corredo di alcuni articoli che riguardavano un fenomeno legato alla vita notturna romana, ovvero, le baby cubiste.
Il giornale si difende affermando che non c’è nessuna prova che le foto siano state scattate dal ragazzo, e che, comunque, una volta pubblicate delle fotografie su Facebook si perde ogni diritto di proprietà su di esse.
Il Tribunale di Roma, dopo aver accertato che la paternità delle foto appartiene al minorenne, spiega che:
- bisogna distinguere tra : opere fotografiche (ossia, foto in cui sia evidente il contributo intellettuale del fotografo, la sua attività creativa, la sua intenzione di comunicare qualcosa di più dell’immagine stessa) e foto semplici (quelle che si limitano a riprodurre la realtà). Nel primo caso il fotografo gode della cd. tutela autorale, nel secondo del diritto d’autore;
- nel caso in esame, le fotografie non presentano una particolare impronta personale, né sono capaci di evocare suggestioni, ma si esauriscono nella documentazione del fenomeno delle baby cubiste;
- occorre capire quindi se il ragazzo, autore delle “foto semplici”, dopo averle pubblicate sulla pagina Facebook sia ancora titolare del diritto d’autore su di esse;
- sui contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale, come le foto semplici, l’utente di Facebook rilascia al social network una licenza non esclusiva e trasferibile,
- il ragazzo è titolare del diritto d’autore. Le foto da lui pubblicate sul profilo personale di Facebook, anche se con l’impostazione “Pubblica” (che consente a chiunque di vederle e condividerle), non sono liberamente utilizzabili da chiunque, ma solo da Facebook, in virtù della suddetta licenza non esclusiva e trasferibile;
- anche se è vero che la pubblicazione su Facebook di un contenuto IP (ad es., foto coperta da diritto d’autore) non dimostra la paternità di quel contenuto, in questo caso specifico vi era la prova che le foto erano del ragazzo ed anche il giornale che poi le ha pubblicate avrebbe potuto saperlo usando l’ordinaria diligenza,
- il ragazzo è dunque il titolare dei diritti esclusivi di proprietà sulle foto ivi compreso il diritto patrimoniale esclusivo di riproduzione e diffusione delle stesse. Il comportamento del giornale è risultato gravemente colposo con la conseguenza che il Tribunale ha affermato il diritto del ragazzo al risarcimento del danno subito.
VERSO
1) Chi mette le proprie foto su Facebook mantiene i diritti di proprietà e di uso esclusivo e quindi nessun altro può usarle senza il suo consenso.
Tribunale di Roma, sez. IX Civile, 1 giugno 2015, n. 12076.
“...Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2010, ... nella loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul proprio figlio... hanno convenuto in giudizio ... (di seguito anche solo ...), ... e ... al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
"1) in via principale,
a) accertare e dichiarare che le Fotografie del Sig. ... rivestono carattere di opera fotografica, ai sensi dell'art. 2,L. n. 633 del 1941;
b)conseguentemente, accertare e dichiarare, altresì, la responsabilità de ..., del ... e della Sig.ra ... in solido tra loro, per la violazione del diritto d'autore insistente sulle medesime Fotografie ai sensi degli artt. 2 e ss. L. n. 633 del 1941 e del c.d. diritto morale d'autore ai sensi dell'art. 20, L. n. 633 del 1941 con riferimento ai fatti, titoli e causali di cui in narrativa;
c) per l'effetto condannare ..., il Dott. ... e la Sig.ra ... in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Sig. ... come sopra quantificati nella complessiva somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre accessori, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2) in via subordinata.
a) nella denegata e non creduta ipotesi in cui negasse che le Fotografie abbiano natura di opere fotografiche ai sensi dell'art 2, L. n. 633 del 1941, accertare e dichiarare la responsabilità de ..., del ... e della Sig.ra … in solido tra loro per la violazione degli artt. 87 e 88 L. n. 633 del 1941;
b)per l'effetto condannare ..., il Dott. ... e la Sig.ra ... in solido tra loro al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Sig. ... quantificati in Euro 9.000,00 (novemila/00) oltre accessori, ovvero in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio".
Parte attrice ha esposto che il minorenne ... aveva realizzato alcune opere fotografiche che rappresentano uno spaccato delle abitudini della gioventù romana effettuate all'interno di alcuni locali notturni della Capitale.
Malgrado non avesse autorizzato in alcun modo l'utilizzo da parte di terzi di tali opere, il ... aveva inaspettatamente riscontrato che tre delle sue fotografie erano state indebitamente pubblicate sulle edizioni dei giorni 17,18 e 23 febbraio 2010 della testata giornalistica nazionale ..., il cui direttore responsabile p.t. era … a corredo di una serie di articoli giornalistici a firma di ...
In nessuno dei predetti articoli era stata indicata la fonte dalla quale erano state reperite le fotografie in questione, né era stata attribuita ad…
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FRONTE
2) Valido anche in Italia il matrimonio contratto in Argentina tra una trans e un cittadino italiano.
Due uomini, un cittadino italiano e un cittadino argentino, si sposano in Argentina nel 2011 secondo la legge di quella nazione.
Nel 2012 entra in vigore la legge che consente la rettifica del sesso e il cambio del nome e lo sposo argentino chiede e ottiene la rettifica del sesso da maschile a femminile.
La coppia chiede poi al Comune di Milano la trascrizione del matrimonio nel registro dello stato civile trattandosi di matrimonio tra persone di sesso diverso.
L’Ufficiale di Stato civile rifiuta di procedere perché il matrimonio è stato a suo tempo contratto tra due persone dello stesso sesso e la coppia si rivolge al Tribunale che in prima istanza dà ragione al Comune.
La coppia si oppone alla decisione del Tribunale e la Corte di Appello di Milano dà loro ragione. La Corte ordina al Comune la trascrizione del matrimonio perché è a conforme al vigente modello eterosessuale poiché :
- nel nostro ordinamento i diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto e, quindi, genere e nome del coniuge argentino sono regolati dalla legge di quella nazione. La legge argentina lo considera a tutti gli effetti persona di genere femminile e specifica che una volta ottenuta la rettifica di genere, tale modifica vale nei confronti di tutti e nessuno può fare più valere la passata identità anagrafica;
- la domanda di trascrizione presentata dopo al cambio di identità di genere è dunque fondata e non importa che al momento del matrimonio non fosse stata ancora richiesta la rettifica del sesso, rettifica che è stata chiesta e ottenuta solo quando è stata approvata la legge che la consentiva;
- quindi, dalla data del cambio di sesso il matrimonio deve essere considerato a tutti gli effetti anche nell’ordinamento italiano come matrimonio contratto tra persone di sesso diverso, non contrario all’ordine pubblico e produttivo degli effetti giuridici propri del matrimonio.
VERSO
2) Valido anche in Italia il matrimonio contratto in Argentina tra una trans e un cittadino italiano.
Corte di appello di Milano, sez. della Persona, dei Minori e della Famiglia, 26 maggio 2015, n. 1176.
“… Letti gli atti, sentito il difensore dei reclamanti:
- considerato che in data … i reclamanti, allora del medesimo sesso maschile, hanno contratto matrimonio in Argentina, secondo la legge di quel paese;
- che, come risulta dai certificati argentini prodotti dai reclamanti (muniti di Apostille in base alla convenzione Aja 5.10.1961), in data 14.06.2012 il … cittadino argentino, chiedeva e otteneva, grazie alla legge argentina n. 27.734 del 23.05.2012, la rettifica del sesso da maschile a femminile e il cambio del proprio nome da … in …, come da certificato formato il 18 luglio 2012 (IDC n.58, anno 2012) iscritto nel “Registro del Estado Civil Y Capacidad de Las Personas” in Cordoba Capital della Repubblica Argentina;
- che anche nell’ordinamento italiano è possibile ottenere rettificazione di attribuzione di sesso, in base alla legge 164/1982;
- che, in forza di quanto previsto dall’art. 24 legge 31.05.1995 n.218, “l’esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto”, quindi nome e genere della … sono regolati dalla legge argentina, per la quale la reclamante deve essere considerata a tutti gli effetti persona di genere femminile; a tal proposito rileva quanto previsto dall’art. 7, paragrafo 1 della legge 26.743 del 23.05.2012 in vigore nello Stato argentino, che stabilisce che una volta ottenuta la modifica anagrafica del proprio genere, tale modifica è opponibile a qualsiasi terzo; non è quindi possibile fare valere la passata identità anagrafica della … senza violare il diritto al rispetto dell’identità della stessa;
- che pertanto, come correttamente argomentato dalla difesa, il cambio anagrafico dell’identità di genere della … determina, quantomeno dalla data di efficacia del cambio di sesso…
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FRONTE
3) Il dentista è responsabile anche dell’operato negligente del suo precedente collega.
Un paziente fa causa alla suo dentista per avergli procurato dei danni realizzando e applicandogli una protesi odontoiatrica difettosa.
Il Tribunale di Monza, al quale il paziente si rivolge per ottenere il risarcimento dei danni, respinge le sue domande poiché dagli accertamenti medico-legali era emerso che: a) la protesi realizzata dal professionista non presentava vizi o difetti; b) il persistente dolore ai denti sui cui la protesi era posizionata e che ne avevano reso necessaria la rimozione, dovevano essere imputati al lavoro del precedente dentista, il quale aveva devitalizzato alcuni denti in modo non corretto.
La sentenza del Tribunale viene riformata dalla Corte d’Appello di Milano a favore del paziente, sulla base della seguente motivazione: la circostanza che le devitalizzazioni scorrette fossero state eseguite dal precedente dentista non fa venir meno la responsabilità del professionista coinvolto nel presente giudizio, il quale prima di posizionare la protesi avrebbe dovuto verificare la reale situazione dei denti sui quali andava ad installare la protesi stessa.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Milano ritenendo corretta la motivazione che ha condotto il giudice di secondo grado ad affermare che il professionista, pur avendo eseguito correttamente il proprio lavoro, è stato negligente per non aver preso in considerazione l’operato del precedente odontoiatra.
VERSO
3) Il dentista è responsabile anche dell’operato negligente del suo precedente collega.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 22 giugno 2015, n.12871.
“…1. ... convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, Sezione distaccata di Desio, il Dott. ..., chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni conseguenti a sua negligenza professionale nell'esecuzione di una terapia odontoiatrica.
Si costituì il Dott. ..., eccependo preliminarmente la decadenza e la prescrizione ai sensi dell'art. 2226 c.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Espletata una c.t.u., il Tribunale rigettò la domanda e condannò l'attore al pagamento delle spese di lite.
2. Proposto appello dal ..., la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 13 giugno 2011, ha accolto parzialmente il gravame, condannando il Dott. ... al pagamento della somma di Euro 4.260,80, nonchè alla rifusione del 50 per cento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ha osservato la Corte territoriale che le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dal professionista erano infondate, perchè nella specie concorrevano la responsabilità contrattuale con quella extracontrattuale, per cui il termine di prescrizione cominciava a decorrere "non dalla cessazione del rapporto professionale, bensì dal momento in cui la produzione del danno è oggettivamente…
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FRONTE
4) Il testamento scritto a mano dal testatore è una scrittura privata particolare e per contestarne la veridicità non è sufficiente disconoscere il documento ma occorre promuovere querela di falso.
Una vedova fa pubblicare un testamento olografo (cioè, scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore) con cui le viene attribuito l’intero patrimonio del defunto marito. Gli altri eredi impugnano il testamento, ritenendolo falso, sottolineando che un ictus aveva privato il defunto della coscienza fino alla morte.
Il tribunale di primo grado respinge le domande, affermando che il testamento olografo contestato dagli eredi può essere impugnato solo con querela di falso, che nel caso non è supportata da prove idonee.
Con l’appello contro la sentenza di primo grado gli eredi iniziano anche un giudizio per querela di falso.
Dopo alterne vicende processuali il caso giunge alle Sezioni Unite della Corte di cassazione affinchè sia chiarito quale sia lo strumento idoneo per contestare l’autenticità di un testamento olografo da parte dell’erede.
La Corte di cassazione, dopo una dettagliata analisi dei diversi orientamenti formatisi al riguardo afferma che:
- sulla questione si sono effettivamente formati due contrastanti orientamenti: da una parte si è affermato che, in ragione della sua natura di scrittura privata, il testamento olografo va disconosciuto (con l’azione di disconoscimento, appunto) da chi ne contesta la veridicità; dall’altra parte, si è osservato che, pur non essendo un atto pubblico, il testamento olografo gode, comunque, di un’elevata rilevanza sostanziale e processuale, e quindi, per contestarne l’autenticità, occorre proporre querela di falso;
- ponendo l’attenzione sull’aspetto sostanziale, il testamento olografo si presenta come scrittura privata (immediata esecutività e trascrivibilità; in ipotesi di falsificazione, parificazione agli effetti del falso in atto pubblico, etc.): da ciò discende che la querela di falso si presenta come lo strumento più idoneo a contrastarne la veridicità.
VERSO
4) Il testamento scritto a mano dal testatore è una scrittura privata particolare e per contestarne la veridicità non è sufficiente disconoscere il documento ma occorre promuovere querela di falso.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 15 giugno 2015, n.12307.
“… Il … decedeva ...
1.1. La vedova … ne fece pubblicare un testamento olografo, dell'8 luglio 1963, con il quale le veniva attribuito l'intero patrimonio.
1.1.2. Gli altri eredi, ... , ... , ... e …. , premesso che il defunto, dal … , era stato colpito da ictus ed era caduto in stato di totale incoscienza sino al decesso, convennero in giudizio la ... impugnando il testamento, a loro dire falso per difetto di autenticità, e rivendicarono il proprio diritto al riconoscimento della qualità di eredi, oltre alla attribuzione dei beni del de cuius e alla declaratoria di indegnità della vedova, con conseguente condanna alla restituzione dei frutti percepiti.
1.1.3. In subordine, osservarono che, comunque, il testamento sembrava assegnare alla ... il solo usufrutto dei beni ereditari, con conseguente diritto di essi attori alla nuda proprietà.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 12 gennaio 1981, rigettò le domande.
2.1. La pronuncia si fondava sull'assunto che il testamento olografo disconosciuto dagli attori fosse impugnabile soltanto con querela di falso, che, nella specie, pur se ritualmente formulata, appariva sfornita di prova.
3. In concomitanza con l'appello proposto avverso questa sentenza, fu introdotto dagli appellanti un autonomo giudizio per querela di falso.
3.1. La domanda fu accolta in entrambi i giudizi di merito.
3.2. Questa Corte, investita dell'impugnazione della sentenza di appello sul falso, rilevato un difetto di contraddittorio, annullò la decisione con sentenza n. 2671 del 23 febbraio 2001, senza che la causa fosse mai riassunta.
4. L'appello proposto avverso la sentenza del 1981 venne deciso il 29 ottobre 2007 dalla Corte capitolina, che rilevò in limine la mancata impugnazione in parte qua della sentenza…
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FRONTE
5) Anche gli stranieri hanno diritto di accedere al servizio civile per rendersi utili alla comunità e la loro esclusione è incostituzionale.
La Cassazione a Sezioni unite solleva questione di legittimità costituzionale della norma che disciplina il servizio civile nazionale che prevede come requisito la cittadinanza italiana, escludendo, quindi, gli stranieri che soggiornano regolarmente nel nostro Paese.
Il caso è nato per la denuncia di un cittadino pachistano, che ha ritenuto discriminatorio un bando per la selezione dei volontari, vedendosi dare ragione dal Tribunale di Milano, che ha ordinato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di sospendere le procedure di selezione e modificare il bando. La Presidenza ha proposto appello, la Corte d’Appello di Milano l’ha respinto, e, pertanto, il caso è giunto davanti alla Corte di Cassazione.
Nel frattempo sono venute meno le condizioni per una pronuncia sul ricorso, perché il cittadino pachistano ha acquisito la cittadinanza italiana. Tuttavia la Cassazione ritiene che l’oggetto del contendere meriti comunque una definizione perché a suo avviso il servizio civile costituisce un istituto di integrazione, inclusione e coesione sociale, teso anche a favorire lo sviluppo di una più profonda coscienza civile nelle nuove generazioni.
La Cassazione rinvia la questione alla Corte Costituzionale, che le dà ragione e chiarisce che:
- l’esclusione dello straniero dall’accesso al servizio civile appare irragionevole alla luce del dovere di solidarietà sociale promosso dalla Costituzione e contraria al principio di uguaglianza, quindi, si pone sicuramente in contrasto con gli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale;
- bisogna considerare, infatti, che il servizio civile è notevolmente mutato nel tempo: in origine si configurava come prestazione sostitutiva del servizio militare di leva, oggi si manifesta come servizio volontario, a cui si accede tramite concorso, per rendersi utili alla propria comunità;
- d’altra parte, lo stesso concetto di difesa della Patria si è evoluto, e non si risolve più solamente nella difesa armata del territorio statale da un’aggressione esterna, ma anche nella prestazione di servizi di cooperazione nazionale ed internazionale;
-il servizio civile può quindi diventare un’ottima opportunità di inserimento sociale, di integrazione e formazione della cittadinanza.
VERSO
5) Anche gli stranieri hanno diritto di accedere al servizio civile per rendersi utili alla comunità e la loro esclusione è incostituzionale.
Corte Costituzionale, 25 giugno 2015, n. 119.
“...nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ASGI − Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, e APN - Avvocati per niente ONLUS, con ordinanza del 1 ottobre 2014, iscritta al n. 222 del registro ordinanze del 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2014.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 maggio 2015 il Giudice relatore Giuliano Amato.
1.- Con ordinanza del 1 ottobre 2014, le sezioni unite civili della Corte di cassazione, hanno sollevato − in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione − questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui − prevedendo il requisito della cittadinanza italiana − esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile.
2.− La Corte di cassazione premette che la questione di legittimità costituzionale è sorta nell'ambito di un giudizio promosso, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), da un cittadino pachistano, unitamente all'ASGI − Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione, e all'APN − Avvocati per niente ONLUS, per denunciare la natura discriminatoria del bando, pubblicato il 20 settembre 2011, per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile. L'art. 3 di tale bando , in applicazione della disposizione…
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a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea
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