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Libertà sessuale, libera sessualità- 1976 - Adele Faccio

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giovedì 23 ottobre 2014

Fronte/Verso Anno II, n. 9 indice newsletter ottobre 2014

Conoscere il diritto è un diritto
indice :

1) Diritto alla salute non significa dovere di farsi curare contro la propria volontà. Il diritto di scegliere di rifiutare le cure non può incontrare limiti, nemmeno se da esso derivi la morte. Il Consiglio di Stato conferma, in una ultima pronuncia sul caso di Eluana Englaro, che il diritto inviolabile alla salute implica che l’Amministrazione sanitaria non può imporre la propria visione assoluta e autoritaria della prestazione sanitaria, avendo invece l’obbligo di attivarsi perché il diritto del paziente sia concretamente esercitato.

2) Diritto di scelta dell’acquirente. Software già installato? No grazie. Per la Corte di Cassazione il consumatore ha diritto di rifiutare i programmi già installati, di trattenere comunque il computer e di ottenere il rimborso del prezzo del software pagato.

3) Facebook è un “luogo pubblico” o un luogo “aperto al pubblico”? E’ una piazza, se pur virtuale, a cui chiunque può accedere e gli apprezzamenti volgari pubblicati in bacheca, visibili da tutti, costituiscono un reato. Il reato di molestia.

4) Stupro & Sconto di pena. Per la Corte di Cassazione nel reato di violenza sessuale l’attenuante di “minore gravità” non può essere esclusa per il solo fatto che la vittima ha subito un rapporto sessuale completo.

5) Il diritto di sepolcro in un cimitero comunale oggetto di concessione amministrativa non può essere ceduto liberamente a terzi, pena la sua decadenza, poiché è soggetto alle regole applicabili a tutte le concessioni su beni demaniali.

FRONTE 
1) Diritto alla salute non significa dovere di farsi curare contro la propria volontà. Il diritto di scegliere di rifiutare le cure non può incontrare limiti, nemmeno se da esso derivi la morte.  Il Consiglio di Stato conferma, in una ultima pronuncia sul caso di Eluana Englaro, che il diritto inviolabile alla salute implica che l’Amministrazione sanitaria non può imporre la propria visione assoluta e autoritaria della prestazione sanitaria, avendo invece l’obbligo di attivarsi perché il diritto del paziente sia concretamente esercitato.
 
Un padre, tutore di una figlia in stato di coma vegetativo permanente da diciassette anni, chiede alla Regione Lombardia di mettere a disposizione una struttura per il distacco del sondino naso-gastrico che la alimenta e idrata artificialmente, avendo ricevuto a tale scopo l’autorizzazione dalla Corte d’Appello di Milano.
 
La Direzione Generale Sanità della Regione si oppone alla esecuzione del provvedimento della Corte di Appello. La Regione respinge la richiesta, sostenendo che gli ospedali sono luoghi di cura, e non di interruzione della cura, e che il personale sanitario che avesse proceduto alla sospensione dell’idratazione e dell’alimentazione artificiale sarebbe venuto meno ai propri obblighi professionali e di servizio.
 
L’uomo si rivolge al TAR, che gli dà ragione e annulla il provvedimento dell’Amministrazione sanitaria lombarda. Nel frattempo, per interrompere l’alimentazione artificiale della figlia, è costretto a recarsi in un ospedale del Friuli Venezia Giulia disposto a dare attuazione al decreto della Corte d’Appello di Milano.
 
La Regione Lombardia impugna la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato, sostenendo, innanzitutto, che, anche se la ragazza è morta, la Regione ha ancora interesse a dimostrare la correttezza del proprio operato e che attualmente vi sarebbero più di 400 persone in stato vegetativo permanente in carico al servizio sanitario regionale così che la sentenza del TAR costituirebbe un precedente pericoloso.
 
La Regione sostiene inoltre che :
- non spettava al TAR decidere la controversia, poiché la tutela  dei diritti fondamentali è riservata al giudice civile;
- il Giudice che ha scritto la sentenza non era imparziale, avendo pubblicato un commento sulla sentenza della Cassazione che riguardava la stessa vicenda;
- non si poteva obbligare la Regione ad assecondare la richiesta del tutore facendo leva sull’art. 32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute, poiché l’obbligo del ricovero sussiste solo per curare patologie, non per condurre alla morte il paziente;
- l’alimentazione artificiale non può considerarsi una cura, così come non lo è la sua interruzione, e i medici che avessero dato attuazione al provvedimento della Corte d’Appello di Milano si sarebbero esposti all’accusa di omicidio del consenziente.
 
Il Consiglio di Stato respinge l’appello della Regione affermando che:
-la decisione spetta al giudice amministrativo e non al giudice civile quando si discute di un diritto leso da un atto di imperio della pubblica amministrazione;
-la questione dell’assenza di imparzialità del Giudice estensore della sentenza è inammissibile e infondata, poiché la Regione non ha presentato istanza di ricusazione, e perché il Giudice si è solo limitato a manifestare un’opinione scientifica;
-l’affermazione della Regione secondo cui la nutrizione e idratazione non costituiscono trattamento sanitario è infondata e contraddetta dalla società scientifica di riferimento in Italia (Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale-SINPE), che ha affermato che “la NA (nutrizione artificiale, ndr.) è da considerarsi, a tutti gli effetti, un trattamento medico fornito a scopo terapeutico o preventivo”;
- la Nutrizione Artificiale è inoltre una procedura medica complessa e particolarmente invasiva poiché prevede addirittura l’inserimento di un sondino che dal naso discende fino allo stomaco oppure l’apertura di un orefizio attraverso un intervento chirurgico;
- il distacco del sondino richiede, al pari del suo posizionamento, un atto medico. Il che comporta necessariamente la cooperazione della struttura sanitaria poiché nessun paziente è in grado da solo di farlo, predisponendo, come invece sa fare un medico, le necessarie cautele per evitare che tale operazione avvenga senza atroci dolori; 
- il diritto alla salute non significa dovere di farsi curare contro la propria volontà;
- il principio del consenso implica il diritto di essere informati e di scegliere, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, se e quali cure seguire nonché se e quali cure interrompere e/o rifiutare;
- il diritto all’autodeterminazione terapeutica del paziente non può incontrare limiti, nemmeno se da esso derivi la morte,
- se l’interessato rifiuta la cura il medico può tentare una strategia della persuasione, perché compito dell’ordinamento è anche quello di offrire il supporto della massima solidarietà nelle situazioni di debolezza e di sofferenza, ma una volta verificato che quel rifiuto sia informato, autentico ed attuale, non c’è possibilità di non osservarlo in nome di un presunto principio di doverosità della cura;
- l’Amministrazione sanitaria ha l’obbligo di attivarsi e di attrezzarsi perché il diritto di rifiutare le cure possa essere concretamente esercitato, non potendo essa contrapporre a tale diritto una propria ed autoritativa nozione della cura o della prestazione sanitaria, né subordinare il ricovero del malato alla sola accettazione delle cure;
- nel caso in esame al diritto di rifiutare le cure, riconosciuto alla paziente dalla Corte di Appello di Milano, corrisponde simmetricamente l’obbligo da parte della amministrazione sanitaria di attivarsi e di attrezzarsi perché tale diritto possa essere concretamente esercitato;
- infine, problema diverso è quello della obiezione di coscienza, ossia del rifiuto  del singolo medico di effettuare una prestazione, ritenendola contraria alle sue convinzioni etiche e/o ai suoi doveri professionali : l’autodeterminazione del paziente e l’autonomia professionale del medico sono entrambi principi fondamentali e tra essi occorre trovare un ragionevole punto di equilibrio, ma, sicuramente, non è compito della Regione sollevare l’obiezione di coscienza dell’intero sistema sanitario regionale poichè l’obiezione concerne la persona e non la pubblica istituzione : solo gli individui hanno una “coscienza, mentre la “coscienza” delle istituzioni è costituita dalle leggi che le regolano.   

VERSO

  1) Diritto alla salute non significa dovere di farsi curare contro la propria volontà. Il diritto di scegliere di rifiutare le cure non può incontrare limiti, nemmeno se da esso derivi la morte.  Il Consiglio di Stato conferma, in una ultima pronuncia sul caso di Eluana Englaro, che il diritto inviolabile alla salute implica che l’Amministrazione sanitaria non può imporre la propria visione assoluta e autoritaria della prestazione sanitaria, avendo invece l’obbligo di attivarsi perché il diritto del paziente sia concretamente esercitato. 

Consiglio di Stato, Sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460
“…1. -OMISSIS-, nella sua qualità di tutore di -OMISSIS-, impugnava avanti al T.A.R. Lombardia la nota della Regione Lombardia prot. n. M1.2008.0032878 del 3.9.2008, con la quale il Direttore Generale della Direzione Generale Sanità respingeva la richiesta, formulata dal predetto con atto di significazione e diffida del 19.8.2008, che la Regione mettesse a disposizione una struttura per il distacco del sondino naso-gastrico che alimentava e idratava artificialmente la predetta -OMISSIS-, in stato di coma vegetativo permanente, in seguito all’autorizzazione rilasciata dalla Corte di Appello di Milano, con decreto del 9.7.2008, nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, sez. I, 16.10.2007, n. 21748, e in sede di reclamo contro provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Lecco.
 
2.Nell’impugnato provvedimento la Regione Lombardia, pur manifestando sentimenti di solidarietà e vicinanza al tutore per quanto stava accadendo alla sua famiglia, con la predetta nota respingeva la richiesta del tutore, “in quanto le strutture sanitarie sono deputate alla presa in carico diagnostico – assistenziale dei pazienti” e in tali strutture, hospice compresi, deve essere garantita l’assistenza di base che si sostanzia nella nutrizione, idratazione e accudimento delle persone e, in particolare, negli hospice possono essere accolti solo malati in fase terminale.
 
3. La nota aggiungeva che il personale sanitario che avesse proceduto, in una delle strutture del Servizio Sanitario, alla sospensione dell’idratazione e alimentazione artificiale sarebbe venuto meno ai propri obblighi professionali e di servizio, anche in considerazione del fatto che il provvedimento giurisdizionale, di cui si chiedeva l’esecuzione, non conteneva un obbligo formale di adempiere a carico di soggetti o enti individuati.
 
4. Avverso tale decisione proponeva ricorso avanti al T.A.R. Lombardia il predetto tutore, deducendo, con un unico motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2, 13, 32 e 33, comma primo, Cost., e in special modo degli artt. 1, 7, 11 e 25 e ss. della l. 833/1978, in relazione agli artt. 24, 101, 102, 111 e 117 Cost. e ai principi sull’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l’illogicità manifesta e la manifesta irragionevolezza, lo sviamento e l’eccesso di potere.
 
5. Il ricorrente lamentava che il provvedimento impugnato sostanziasse un autentico “atto di ribellione” della Regione Lombardia al diritto, come sancito da un pronunciamento giurisdizionale, quale quello della Corte di Appello di Milano, sin dal 9.7.2008 esecutivo e ormai divenuto anche inoppugnabile, per l’essere stata respinta ogni impugnativa contro il medesimo proposta tanto avanti alla Corte costituzionale quanto dinanzi alla Corte di Cassazione.
 
6. La Regione Lombardia, quale ente istituzionalmente e costituzionalmente competente per i servizi sanitari nonché per il coordinamento e la programmazione degli stessi, ha la responsabilità di assicurare le cure e, dunque, anche l’interruzione delle stesse, in conformità dei pronunciamenti giudiziari, e ciò per la generalità dei pazienti che, come -OMISSIS-, erano in carico al Servizio Sanitario Regionale.
 
7. Assumeva ancora il ricorrente che sarebbe comunque abnorme e manifestamente lesivo della libertà dell’esercizio della professionale intellettuale, anche agli effetti dell’art. 33, comma 1, Cost. oltre che del diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., che un organo amministrativo della Regione stabilisse quali fossero gli obblighi professionali del medico in riferimento a cure e trattamenti da praticarsi ad un singolo paziente, poiché ciascuno, adottando tale ordine d’idee, potrebbe vedersi elargiti o negati dal “suo” medico trattamenti sanitari o cure ad arbitrio dell’Amministrazione.
 
8. Il rifiuto assoluto della Regione Lombardia, e delle strutture sanitarie da essa programmate e coordinate nell’ambito del servizio pubblico, a collaborare all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, doveva quindi, ad avviso del ricorrente, ritenersi gravemente illegittimo, anche dal punto di vista dell’art. 388, comma secondo, c.p. o di altre norme penali che sanzionano l’elusione o la violazione delle decisioni giudiziarie.
 
9. Il ricorrente chiedeva quindi al T.A.R. lombardo di annullare l’atto impugnato, condannando l’Amministrazione al risarcimento del danno.
 
10. Si costituivano nel giudizio di prime cure la Regione Lombardia, eccependo il difetto di giurisdizione del g.a. e comunque, nel merito, resistendo al ricorso, nonché la curatrice speciale dell’interdetta, Avv…., aderendo al ricorso medesimo.
 
11. Con successiva istanza cautelare, depositata il 30.12.2008, il ricorrente domandava idonea tutela cautelare, volta ad assicurare l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Milano.
 
12. Nella camera di consiglio del 22.1.2009, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il T.A.R. Lombardia, ritenuto di poter decidere la controversia in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26 della l. 1034/1971 al tempo vigente, stante anche la rinuncia alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, tratteneva la causa in decisione.
 
13. Il T.A.R. Lombardia, con sentenza n. 214 del 26.1.2009, accoglieva il ricorso di –OMISSIS - e annullava…
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FRONTE

2) Diritto di scelta dell’acquirente. Software già installato ? No grazie. Per la Corte di Cassazione il consumatore ha diritto  di rifiutare i programmi già installati, di trattenere comunque il computer  e di ottenere il rimborso del prezzo del software pagato.   
 
Un consumatore fiorentino acquista un notebook prodotto da una nota azienda californiana sul quale erano stati preinstallati il sistema operativo “Windows XP Home Edition” e un software applicativo, entrambi della Microsoft. Dopo aver portato a casa il computer, il consumatore decide di non utilizzare i programmi preinstallati rifiutandosi, al primo avvio del pc, di accettare la licenza d’uso. Richiede quindi al venditore il rimborso di quanto corrispostogli (euro 140,00) al momento dell’acquisto del notebook per l’utilizzo dei programmi in questione e, di fronte al suo rifiuto, nel dicembre 2005 gli fa causa.
 
Il Giudice di Pace di Firenze accoglie la sua domanda e la sentenza viene confermata dal Tribunale del capoluogo toscano.
 
L’azienda venditrice propone ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che il consumatore non avesse affatto diritto al rimborso del costo del software ma, tutt’al più, avrebbe dovuto restituire l'intero prodotto acquistato (il computer), costituito dall'insieme di hardware e software.
 
La Cassazione ha respinto il ricorso della società statunitense affermando che chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto:
 
- di non accettare le licenze del software già installato “cliccando”, al momento del  primo avvio del computer, sulla apposita casella a video;
- di trattenere il pc (inteso come macchinario) restituendo il solo software preinstallato;
- di ottenere il rimborso del prezzo corrisposto al venditore per il software al momento dell’acquisto del computer.
 
I Giudici della Cassazione hanno quindi riconosciuto il diritto del consumatore a scegliere liberamente quale software installare sul personal computer acquistato.


VERSO

2) Diritto di scelta dell’acquirente. Software già installato ? No grazie. Per la Corte di Cassazione il consumatore ha diritto  di rifiutare i programmi già installati, di trattenere comunque il computer  e di ottenere il rimborso del prezzo del software pagato.  
Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 11 settembre 2014, n. 19161.
 
 “…Nel dicembre 2005... conveniva in giudizio la Hewlett-Packard Italiana srl (HP), chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 140,00, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso di quanto da lui pagato per le licenze d'uso del sistema operativo preinstallato "Microsoft Windows XP Home Edition", nonchè del software applicativo "Microsoft Works 8" fornito insieme con il notebook da lui contestualmente acquistato.
 
La Hewlett Packard si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, atteso che - sulla base della corretta interpretazione delle condizioni generali della licenza d'uso sottoposte all'accettazione del … al comparire della schermata di primo avvio del notebook - l'eventuale restituzione del prodotto e del relativo prezzo di acquisto non poteva concernere esclusivamente il software in questione, dovendo necessariamente riguardare quest'ultimo in una con l'hardware acquistato, con il quale formava un unico prodotto integrato; ipotesi per la quale essa si era già dichiarata disponibile al ritiro ed al rimborso integrale del prezzo di hardware e software.
 
Con sentenza n. 5384/07 l'adito giudice di pace di Firenze accoglieva la domanda e condannava Hewlett-Packard srl a pagare all'attore la suddetta somma di Euro 140,00, oltre interessi e spese.
 
Interposto appello, interveniva la sentenza n. 2526/10 con la quale il tribunale di Firenze rigettava il gravame, compensando le spese del grado.
 
Avverso tale sentenza viene da Hewlett-Packard Italiana srl proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, ai quali resiste con controricorso il ...; entrambe le parti hanno hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c…
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FRONTE

3) Facebook è un “luogo pubblico” o un luogo “aperto al pubblico” ?  Per la Corte di Cassazione è una piazza  virtuale a cui chiunque può accedere e gli apprezzamenti volgari pubblicati in bacheca,  visibili da tutti, costituiscono un reato.  Il reato di molestia.    
Un giornalista rivolgeva apprezzamenti volgari e a sfondo sessuale ad una sua collega, inviandole, sotto pseudonimo, dei messaggi sulla sua pagina Facebook.
 
Per tale motivo, l’uomo, assolto in primo grado, veniva condannato dalla Corte d’appello di Firenze per il reato di molestia e disturbo alla persona, previsto dall’art. 660 del codice penale. Secondo tale norma è punito con l’arresto o l’ammenda “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.
Nel caso in questione, la Corte d’appello evidenziava che i messaggi inviati dall’uomo erano stati inviati tramite Facebook, su profilo accessibile a tutti.
 
L’uomo ricorre in Cassazione, sostenendo come i messaggi incriminati erano stati inviati via chat e non erano stati pubblicati sulla bacheca Facebook della vittima: essi non erano quindi accessibili da chiunque.
 
Secondo la Cassazione, affinché nel caso in esame sia integrato il reato di molestie è necessario  stabilire se la pagina personale di Facebook sia da considerare o meno un luogo pubblico o aperto al pubblico.
 
Generalmente, per “luogo pubblico” si intende un luogo aperto in maniera continuativa ad un numero indeterminato di persone. Per luogo “aperto al pubblico” si intende un luogo anche privato, a cui un numero indeterminato di persone può accedere solo alle condizioni e nei limiti posti da chi vanta un diritto su quel luogo.
 
La Corte ritiene che Facebook costituisca una piazza virtuale cui chiunque possa accedere: l’evoluzione tecnologica ha creato un luogo immateriale che di certo non poteva essere immaginato all’epoca in cui è stato redatto l’art. 660.
 
Tuttavia, al di là del testo letterale della legge, questa norma può essere applicata considerandone il senso, che impone di prendere in considerazione anche nuove forme di comunità e di aggregazione, quale è appunto Facebook.
Nel caso in questione, i giudici della Cassazione ritengono però che la Corte di appello non  abbia chiarito se i messaggi volgari siano stati inviati dall’uomo via chat, e quindi fossero visibili solo alla vittima,  oppure fossero stati pubblicati dall’uomo sulla bacheca Facebook della collega e come tali visibili a tutti.
 
Per chiarire la dinamica dei fatti sarebbe necessario un annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado, reso tuttavia impossibile dalla intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 


VERSO

3)  Facebook è un “luogo pubblico” o un luogo “aperto al pubblico” ?  Per la Corte di Cassazione è una piazza  virtuale a cui chiunque può accedere e gli apprezzamenti volgari pubblicati in bacheca,  visibili da tutti, costituiscono un reato.  Il reato di molestia.    
Corte di Cassazione, Sezione I penale, n. 37596, 12 settembre 2014  
 “… è  stato  contestato  il  reato  di  cui  all'art.  660  cod.  pen.  commesso. in  (OMISSIS), perché, secondo il capo d'imputazione, quale caporedattore all'epoca del giornale "Corriere di Livorno" "per petulanza od altri biasimevoli motivi molestava la redattrice ... con ripetuti e continui  apprezzamenti  volgari  e  a  sfondo  sessuale  sul  fisico  e  sul  seno  (...)  nonché inviandole  messaggi  sgraditi,  petulanti  ed  a  sfondo  sessuale  tramite  internet  sulla  pagina  di Facebook.com  in  uso  alla  suddetta  giornalista,  utilizzando  per  non  farsi  scoprire  lo pseudonimo (...) e l'indirizzo di posta elettronica (...), costringendola, a causa di tali continue moleste, a modificare il modo di vestire (...)".
2. Con sentenza in data 25.10.2010 il Tribunale di Livorno assolveva il ... da tale reato con la formula  "il  fatto  non  sussiste"  quanto  ai  fatti  "commessi  presso  gli  uffici  del  quotidiano", escludendo  che  si  trattasse  di  luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico,  e  con  la  formula  "il  fatto non  è  previsto  dalla  legge  come  reato"  quanto  ai  fatti  "commessi  utilizzando  l'indirizzo  di posta  elettronica",  ritenendo  che  l'invio  di  tale  genere  di  messaggi  non  integrasse  il  reato contestato (sulla scorta dei principi affermati da Cass. n. 24510 del 2010).
3.  Con  la  decisione  in  epigrafe  la  Corte  di  appello  di  Firenze,  in  riforma  della  sentenza  di primo  grado,  ha  dichiarato …. colpevole  del  reato  a  lui  ascritto  e  lo  ha  condannato  alla pena di un mese di arresto.
A  ragione  ha  osservato,  con  riferimento  alle  molestie  realizzate  verbalmente  sul  luogo  di lavoro  e  in  presenza  dei  colleghi,  che  la  redazione  di  un  giornale  poteva  considerarsi  luogo aperto  al  pubblico,  giacchè  si  trattava  di  ufficio  privato  al  quale  avevano  accesso  sia  la categoria dei dipendenti del giornale stesso sia eventuali estranei che ivi portavano notizie o chiedevano la pubblicazione di annunci (cita Cass. n. 28853 del 16.6.2009 e, con riferimento all'art.  527  cod.  pen.,  Cass.  n.  7227  del  12.6.1984,  n.  8616  del  1.6.1983,  n.  9420  del 15.6.1982).
 
Ha  quindi  ritenuto  che  il  reato  doveva  ritenersi  altresì  integrato  dalla  condotta  realizzata mediante  i  messaggi  inviati  sotto  pseudonimo  tramite  internet  sulla  pagina Facebook  della vittima,  costituente  un  community  aperta,  sul  profilo  della  …
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FRONTE

4) Stupro & Sconto di pena. Per la Corte di Cassazione nel reato di violenza sessuale l’attenuante di “minore gravità” non può essere esclusa per il solo fatto che la vittima ha subito un rapporto sessuale completo.
 
Un uomo è condannato per violenza sessuale in primo grado e anche la Corte d’Appello gli nega la concessione dell’attenuante della “minore gravità” del caso; così propone ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo che la sentenza è contraria alla legge, laddove, nel rifiutargli lo sconto della pena, si basa unicamente sull’affermazione che un rapporto sessuale completo esclude di per sé che il fatto possa considerarsi “meno grave”.
 
La Cassazione gli dà ragione sostenendo che :
-la Corte ha più volte ribadito che, ai fini della concessione dell’attenuante di minore gravità, devono essere presi in considerazione diversi indici oltre alla “tipologia” di atto, relativi, ad esempio, alle condizioni psico-fisiche della vittima, alle sue caratteristiche psicologiche, all’età, al danno psichico  arrecato,
-così come non è corretto concedere l’attenuante in questione per la sola assenza di un rapporto sessuale “completo”, altrettanto scorretto è escluderla per il fatto che un rapporto completo c’è stato,
 
-occorre, ad avviso della Cassazione, valutare il fatto nella sua complessità, tenendo conto dei mezzi, delle modalità esecutive e delle circostanze dell’azione, per poter determinare se la libertà sessuale della vittima sia stata compressa in maniera non grave, anche in presenza di un rapporto sessuale completo.
 
La Corte ha quindi annullato la sentenza di condanna e ha disposto che il processo di secondo grado sia deciso da un altro giudice. 


VERSO

4) Stupro & Sconto di pena. Per la Corte di Cassazione nel reato di violenza sessuale l’attenuante di “minore gravità” non può essere esclusa per il solo fatto che la vittima ha subito un rapporto sessuale completo.
Corte di Cassazione, Sezione III penale, 25 settembre 2014, n. 39445
 
“..1. Con sentenza del 07/10/2013 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del G.i.p. presso il Tribunale di Vicenza di condanna di …. per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis c.p..
 
2. Ha presentato ricorso l'imputato lamentando, con un unico motivo, la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza escludendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 609 bis u. co. c.p. sulla base della mera considerazione che un rapporto sessuale completo non consentirebbe di configurare l'attenuante in oggetto. Al contrario, sulla base della giurisprudenza richiamata, il ricorrente deduce come debba assumere rilevanza la qualità 
dell'atto compiuto (e segnatamente il grado di coartazione, il danno arrecato e l'entità della compressione) più che la quantità di violenza fisica esercitata; e nella specie è mancata ogni valutazione globale del fatto in particolare in relazione al fatto che le violenze 
sarebbero sempre state commesse sotto l'influenza dell'alcol. 
Considerato in diritto
 
3. Il ricorso è fondato.
 
4. Ciò posto, nella specie la Corte veneziana ha escluso l'invocata circostanza attenuante 
di cui all'art. 609 bis, u.co., c.p., proprio facendo fondamentalmente leva sulla 
considerazione che "in ogni caso la consumazione d'una violenza carnale completa, al di 
là delle condizioni soggettive …
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FRONTE

5) Il diritto di sepolcro in un cimitero comunale oggetto di concessione amministrativa non può essere ceduto liberamente a terzi, pena la sua decadenza, poiché è soggetto alle regole applicabili a tutte le concessioni su beni demaniali. 
 
Nel 1920 un cittadino napoletano ottiene un appezzamento di suolo nel Cimitero di Napoli-Barra per la costruzione di una cappella funeraria. Nel 2012, tuttavia, il Comune concedente revoca la concessione di suolo cimiteriale rilasciata nel 1920, dal momento che un discendente del concessionario, nel frattempo venuto in possesso del manufatto funerario, lo ha venduto ad una signora.
 
Il Comune, infatti, sostiene che la cessione tra privati di manufatti funebri è vietata dal proprio Regolamento di polizia mortuaria, e che, comunque, essendo il cimitero un bene demaniale, la concessione di sepoltura privata costituisce una concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d’uso inalienabile.
 
La signora acquirente ricorre al TAR, affermando l’illegittimità della revoca della concessione da parte dell’Amministrazione comunale per molteplici ragioni, tra cui quella che il diritto di sepolcro è un diritto costituzionalmente garantito, così che il Comune avrebbe posto in essere un caso di espropriazione della proprietà senza indennizzo. Il giudice amministrativo di primo grado le dà torto, così la signora propone appello al Consiglio di Stato.
 
Anche il Consiglio di Stato respinge il ricorso e chiarisce che:
 
-il diritto ad essere tumulato in un sepolcro, che spetta al titolare di una concessione cimiteriale, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento così che la protezione della situazione giuridica del titolare del diritto è piena ed efficace nei confronti di tutti;
 
-tuttavia, quando questo diritto di godimento ha ad oggetto un manufatto costruito su terreno demaniale, esso è assoggettato all’esercizio dei poteri autoritativi dell’Amministrazione pubblica, dinanzi ai quali il diritto in questione, perde forza e si affievolisce;
 
-nel caso di specie non ci sono gli estremi per ravvisare un’ipotesi di espropriazione senza indennizzo e per di più la signora non è titolare di alcuna posizione giuridica dal momento che il contratto di acquisto del manufatto funebre è in contrasto con la legge e quindi non ha alcun valore;
 
-d’altro canto, è logico, e conforme ai principi generali dell’ordinamento, che l’amministrazione riacquisti la disponibilità di un bene pubblico dato in concessione, laddove esso sia stato oggetto di abusi o illeciti da parte del beneficiario della concessione;
-poiché il rilascio di una concessione amministrativa su un bene demaniale deve avvenire a seguito di una procedura pubblica rivolta a tutti, e non di un contratto ad personam, la signora non ha alcun titolo per chiedere un risarcimento al Comune. 


VERSO

5) Il diritto di sepolcro in un cimitero comunale oggetto di concessione amministrativa non può essere ceduto liberamente a terzi, pena la sua decadenza, poiché è soggetto alle regole applicabili a tutte le concessioni su beni demaniali.
Consiglio di Stato, Sezione V, 26 settembre 2014, n. 4841
 
“I.1. Con delibera n. 59 del 15 aprile 1920, il Commissario Straordinario dell’ex Comune di Barra concesse al sig. … (nato a … il … ottobre …) un appezzamento di suolo nel Cimitero di Napoli – Barra, giardinetto n. 3, di mq. 6,00, per la costruzione di una cappella funeraria.
 
I.2. Con provvedimento dirigenziale n. 4 del 2 ottobre 2012, previa la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, signori …  (nato ad .. [Na] il … luglio …) e …, è stata disposta la “revoca decadenziale della concessione di suolo cimiteriale di cui alla delibera n. 59 del Commissario Straordinario dell’ex Comune di Barra del 15 febbraio 1920”, con acquisizione del realizzato manufatto.
 
I.3. A fondamento della revoca decadenziale, il Comune ha rilevato che:
a) l’art. 53, comma 1, del Regolamento comunale di polizia mortuaria e dei Servizi funebri e cimiteriali, approvato con la delibera consiliare n. 11 del 21 febbraio 2006, prevedeva il divieto di cessione fra privati dei manufatti funebri;
b) con atto notarile rep. n. 98597 del 31 maggio 2011, il sig. ...(nato a … [Na] il ..luglio …), cui era medio tempore pervenuto il manufatto funerario, lo aveva alienato alla signora ..., in violazione del medesimo art. 53 del Regolamento di polizia mortuaria;
c) ai sensi degli artt. 823 e 824 c.c., il cimitero è un bene demaniale e la concessione di sepoltura privata costituisce una concessione amministrativa di bene demaniale con diritto d’uso non alienabile;
d) l’art. 44 del Regolamento di polizia mortuaria stabilisce che non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione;
e) l’art. 53, comma 1, del regolamento, che vieta la cessione diretta tra privati, è posta a tutela dell’ordine pubblico e della buona amministrazione ed è preordinata alla salvaguardia delle esigenze pubblicistiche, che impongono all’amministrazione di sovrintendere, vigilare e controllare tutte le attività relative all’area sepolcrale;
f) l’atto di compravendita in data 31 maggio 2011 2010 era pertanto nullo ed inopponibile nei confronti dell’amministrazione concedente, che aveva un interesse concreto ed attuale a rientrare nella disponibilità del manufatto funebre per procedere alla sua rassegnazione nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.
 
I.4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione VII, con la sentenza n. 4165 del 4 settembre 2013, nella resistenza dell’intimata amministrazione comunale, ha …
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