Vivere per la proposta di legge Eutanasia Legale

Libertà sessuale, libera sessualità- 1976 - Adele Faccio

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Alba Montori su Facebook

mercoledì 9 settembre 2009

SOTTOSCRIVIAMO LA PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa popolare REGIONALE

“INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PERSONE FISICHE COMPONENTI UNA FAMIGLIA DI DIRITTO O DI FATTO”

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DA SOTTOPORRE A REFERENDUM PROPOSITIVO POPOLARE (EX ARTICOLO 62 DELLA LEGGE STATUTARIA 11 NOVEMBRE 2004, N. 1 “NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO”)

Per una famiglia basata sulle persone e sui loro diritti: si ha come obiettivo l’estensione dei diritti riconosciuti, oggi, alle sole famiglie fondate sul matrimonio, a qualsiasi famiglia

La proposta di legge qui presentata ha come obbiettivo l’estensione dei diritti riconosciuti, oggi, alle sole famiglie fondate sul matrimonio, a qualsiasi famiglia.
Se è vero, infatti, che il diritto deve evolversi per rispondere alle nuove esigenze che la vita manifesta, e se è innegabile che le formazioni equiparabili alla famiglia di diritto, siano abituali e si siano affermate nella società italiana, appare, allora, doveroso adeguare la previsione legislativa alla realtà che viviamo ogni giorno.
Se le forme di convivenza non fondate sul matrimonio si rivelano essere un modo di organizzazione stabile e duraturo delle relazioni tra persone, allora l’ordinamento deve dargli riconoscimento e tutela, comprendendo anche agli interessi molto rilevanti sul piano sociale.L’alternativa sarebbe quella di costringere queste persone a scelte non liberamente determinate.

Poiché è già previsto dalla nostra Costituzione, si riafferma il principio della assoluta non discriminazione basata sul sesso, partendo dall’assunto che una unione fondata sull’amore non necessiti di nessun vincolo di identità di genere delle persone che ne sono parte.
I destinatari dei diritti sono tutte le persone fisiche poichè è l’individuo ad essere al centro della vita e , quindi, della legge, e non si possono attribuire a “entità” quali la famiglia o la coppia. L’individuo è il vero ed unico portatore degli interessi riconosciuti e tutelati.
Il fatto di convivere in una famiglia di diritto o di fatto è, dunque, solo una condizione perchè gli vengano riconosciuti dei diritti.
Da ultimo, la proposta che qui si presenta, intende, in continuità con quanto detto, estendere i diritti riconosciuti alla famiglia di diritto anche alle situazioni monoparentali, cioè a chi è rimasto solo (ad esempio il pensionato vedovo), contribuendo ad affermare l’importanza fondamentale del rapporto sostanziale rispetto ai formalismi burocratici.

* * * *

Articolo 1 (Oggetto)

La Regione, nell’ambito delle leggi vigenti, attua una politica a sostegno delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto, nel rispetto della libertà e dell’autonomia di ogni suo componente.

Articolo 2 (Principî generali)

La regione si impegna a prevenire ogni discriminazione basata sul sesso, sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale nell’ambito dell’attività lavorativa e nell’accesso ai servizi pubblici essenziali.
La Regione promuove ogni iniziativa finalizzata a garantire, ad ogni persona fisica, il diritto alla formazione di una famiglia di diritto o di fatto, rimuovendo ostacoli di ordine sociale, economico, lavorativo, abitativo.

Articolo 3 (Fini)

La Regione, al fine di perseguire tali obiettivi, si impegna a:
a) attivare servizi di prevenzione e socio-sanitari in favore delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto;
b) garantire nelle strutture sanitarie ed ospedaliere il sostegno del malato attraverso la presenza di persone fisiche familiari o conviventi dello stesso;
c) assicurare il sostegno al reddito delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto afflitte da gravi problemi economici;
d) riconoscere il valore delle responsabilità familiari delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto e delle scelte di maternità e paternità;
e) sostenere il diritto delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto a scelte libere e responsabili di procreazione e di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle scelte di procreazione
f) tutelare il diritto alla maternità delle persone fisiche di sesso femminile in difficili condizioni economiche e sociali e prevenire e rimuovere, nel pieno rispetto delle scelte individuali delle persone fisiche di sesso femminile, le difficoltà che possano essere di ostacolo al diritto alla maternità stessa
g) riconoscere e valorizzare le relazioni, le responsabilità, i rapporti di solidarietà esistenti tra le persone fisiche appartenenti a diverse generazioni, componenti una famiglia di diritto o di fatto;
h) riconoscere alle persone fisiche componenti una famiglia monoparentale, i medesimi diritti previsti nella presente legge alle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto
i) garantire pari opportunità alle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto;

Articolo 4 (Perseguimento dei fini)

Allo scopo di realizzare gli interventi previsti dalla presente legge, l’ordine di priorità degli aventi titolo è stabilito sulla base del quoziente familiare definito secondo i seguenti elementi:
reddito complessivo delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto al netto dell’IRPEF;
numero delle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto;
presenza di persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto afflitte da condizione di portatore di handicap fisico, psichico o psicofisico;
presenza di persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto, anziane, parzialmente o totalmente non autosufficienti.

Articolo 5 (Benefici)

Al fine di agevolare la formazione di nuove famiglie di diritto o di fatto, la Regione prevede:
convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi per la concessione, alle persone fisiche componenti una famiglia di diritto o di fatto, di prestiti senza interessi o a tasso agevolato, ivi compreso l’acquisto della prima casa;
una riserva pari al 20% del totale dei programmi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa per la locazione di alloggi, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e dell’articolo 1 del relativo regolamento regionale d’attuazione, del 20settembre 2000, n.2;
il rimborso, nel corso dei primi due anni di convivenza, di una somma pari al 50% delle spese riguardanti l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e della tassa sui rifiuti, relative all’abitazione principale;
La Giunta Regionale, con propria deliberazione, definisce le fasce di reddito dei destinatari dei benefici di cui al comma 1, nonché gli indirizzi per la concessione da parte dei comuni, singolarmente o associati, dei benefici stessi.

Articolo 6 (Copertura finanziaria)

Alla copertura dell’onere finanziario derivante dall’attuazione della presente legge, si provvede ricorrendo al “fondo speciale di finanziamento per i provvedimenti legislativi relativo a spese correnti” (a valere sull’UPB T27 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2009);

Articolo 7 (Abrogazioni)

La Legge regionale n. 32 del 07-12-2001 “Interventi a sostegno della famiglia”, è abrogata.

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