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mercoledì 22 gennaio 2014

infodiritti newsletter gennaio 2014


 per la cortesia di infodiritti - l'informazione giuridica online
Indice :

1) Rimozione del crocefisso dagli uffici pubblici. Il Giudice amministrativo ricorda il precedente orientamento : la causa va radicata al Tar, la presenza del crocefisso non viola il principio di laicità e comunque si tratta di questione politica e culturale ma non giudiziaria.

2) Censurato il magistrato che organizza corsi per la preparazione al concorso in magistratura.

3) L’irregolare tenuta delle slot machine giustifica la sospensione della licenza di somministrazione di un esercizio.

4) Caratteristiche dell’“ammonimento” in tema di stalking.

5) Fisco. La Guardia di finanza può compiere verifiche presso i locali ad uso promiscuo del contribuente senza la autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

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  fronte                 
1) Rimozione del crocefisso dagli uffici pubblici.
Il Giudice amministrativo  ricorda il precedente orientamento : la causa va radicata al Tar, la  presenza del crocefisso non lede il principio di laicità e comunque si tratta di questione politica e culturale e non giudiziaria.
Nel 2004  un magistrato chiede al Presidente del Tribunale di Camerino presso il quale lavora la rimozione del crocifisso dalle aule di giustizia. Il magistrato fonda la  richiesta sia sul rispetto dei suoi diritti nell’ambito del rapporto di lavoro sia sui principi di laicità dello Stato italiano, di pari dignità e parità tra le religioni. Il Presidente del Tribunale rigetta la richiesta richiamando una vigente circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 1926 e il magistrato si rivolge  al  Tar Marche evidenziando che :
1) il crocefisso lede il diritto di libertà religiosa e costituisce violenta imposizione di un simbolo in cui i non credenti o quanti credono in religioni diverse dalla cattolica non si identificano;
2) la circolare è incompatibile con la Costituzione che all’art. 8 afferma che “tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”   e che all’art. 21 riconosce che tutti hanno “diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero”.
Con il ricorso il magistrato chiede di togliere il crocifisso dagli uffici giudiziari italiani oppure di esporre  tutti gli altri simboli religiosi nella ipotesi che il Tar ritenga che la presenza del crocefisso negli uffici pubblici sia conforme alla Costituzione.
Il Tar Marche dichiara inammissibile il ricorso poiché :
1) riguarda diritti soggettivi assoluti da far valere al Giudice civile e non al Giudice amministrativo;
2) le contestazioni sulla circolare sono state fatte tardivamente, oltre i termini di legge.
Il magistrato appella la sentenza al Consiglio di Stato che conferma la tardività e la conseguente inammissibilità del ricorso. Il Consiglio di Stato ritiene però che  il ricorso di primo grado sia stato giustamente presentato al Tar e non al Giudice civile poiché riguarda la legittimità, o meno, dell’uso del potere amministrativo e non un semplice comportamento materiale.
Al riguardo il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento, espresso nel 2006, su una causa analoga fatta da un gruppo di genitori che contestava la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, dove aveva rigettato il ricorso  affermando che il crocefisso è conforme alla Costituzione e non viola il principio di laicità dello Stato poiché :
1)il crocefisso esprime, “in chiave simbolica, l’origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti” e del “rifiuto di ogni discriminazione che connotano la civiltà italiana” ;
2) “la pretesa che lo Stato si astenga dal presentare … attraverso un simbolo, i valori certamente laici di origine religiosa di cui è pervasa la società italiana può semmai essere sostenuta nelle sedi politiche, culturali giudicate più appropriate” ma non in quella giudiziari

verso
1) Rimozione del crocefisso dagli uffici pubblici.
Consiglio di Stato, Sezione IV, 6 dicembre 2013, n. 5830.
Il ricorrente, all'epoca dei fatti magistrato in servizio presso il Tribunale di Camerino, con ricorso notificato il 28 aprile 2004, adiva il Tar Marche per sentir ordinare al Ministero della Giustizia ed al Presidente del Tribunale di Camerino, previo accertamento della lesione dei suoi diritti nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico e dell'illegittimità del rifiuto opposto con nota del Presidente del Tribunale di Camerino in data 23.12.2003, di rimuovere dalle aule del Tribunale di Camerino il simbolo religioso del crocifisso, la cui esposizione violerebbe il principio di non confessionalità dello Stato italiano, di parità e pari dignità tra le religioni ed il suo diritto di libertà religiosa, dovendosi ritenere non più vigente la circolare del Ministro di Grazia e Giustizia 29 maggio 1926, n. 2134/1867 che ne disponeva la collocazione.
Con successivi motivi aggiunti, ha quindi richiesto che venisse ordinato al Ministero della Giustizia ed al Presidente del Tribunale di Camerino di rimuovere il crocifisso dalle aule del Tribunale di Camerino e dalle aule di tutti gli uffici giudiziari ed, in via gradata, di condannare l'Amministrazione ad esporre tutti gli altri simboli religiosi, atei ed agnostici e, in ogni caso, la menorà ebraica.
Il Tar ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la controversia, attinente alla violazione di un diritto assoluto, sarebbe devoluta alla cognizione del giudice ordinario, né potrebbe ricondursi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia di rapporti di lavoro in regime di diritto pubblico, dal momento che la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 avrebbe chiarito che, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, la giurisdizione del giudice amministrativo andrebbe riconosciuta esclusivamente nei casi di esercizio autoritativo della potestà amministrativa e non di meri comportamenti, quale sarebbe quello dell'amministrazione contestato dal ricorrente. Il primo giudice ha anche statuito che, pure a volere considerare  la posizione vantata dal ricorrente come di interesse legittimo in quanto degradata dall’esercizio del potere autoritativo della pubblica amministrazione nell’ambito del pubblico servizio o del rapporto di pubblico impiego, il ricorso dovrebbe comunque essere dichiarato inammissibile, in quanto non proposto, ovvero tardivamente proposto, contro il diniego di cui alla nota 23.12.2003, n.2113, con cui il  Presidente del Tribunale di Camerino ha negato la rimozione del crocefisso dalle aule di quell’ufficio giudiziario e contro la circolare del Ministero di Grazia e Giustizia in data 29 maggio 1926, .…..cliccare qui per la sentenza integrale, e per le sentenze precedenti -del Tar Marche e del Consiglio di Stato- ivi richiamate.  

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fronte  
2) Censurato il magistrato che organizza corsi per la preparazione al concorso in magistratura.

L’attività di insegnamento esercitata dal magistrato se assume i caratteri di un secondo lavoro compromette la sua affidabilità e credibilità, in termini di indipendenza ed imparzialità.
Il CSM sottopone un magistrato a procedimento disciplinare per aver svolto un’attività incompatibile con la funzione giudiziaria.
Il magistrato, infatti, ha organizzato corsi per la preparazione al concorso in magistratura dietro corrispettivo pecuniario, facendo dell’insegnamento privato un’attività non episodica e disinteressata, ma professionale, e sorretta dal perseguimento di un vantaggio economico.
All’esito del procedimento, il magistrato subisce la sanzione disciplinare della censura, contro la quale propone ricorso per cassazione.
In sintesi, a fondamento del ricorso il magistrato sostiene che l’attività  vada qualificata come libertà pura e non come incarico professionale : sia come libertà di manifestazione del pensiero, sia come libertà di insegnamento di arti e scienze.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ritiene che il CSM abbia operato correttamente, e chiarisce che:
1)   l’attività di lavoro autonomo, se esercitata professionalmente, sistematicamente e continuativamente, anche se non in via esclusiva, costituisce esercizio di attività libero professionale;
2)   per i magistrati, più che per qualunque altro impiegato pubblico, lo svolgimento di attività estranee a quelle dell’ufficio loro affidato è suscettibile di incidere, in astratto, sulla loro indipendenza ed imparzialità;
3)    l’esercizio di una seconda attività professionale, infatti, può compromettere il primato della funzione che il magistrato esercita per i cittadini e per la Repubblica, incidendo sull’interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giudiziaria;
ciò non pregiudica in alcun modo i diritti di libertà garantiti al magistrato come a tutti i cittadini (di manifestazione del pensiero, creazione di opere dell’ingegno, produzione artistica e scientifica, etc.), purché il loro esercizio non assuma carattere professionale, sistematico e continuativo.

verso
2) Censurato il magistrato che organizza corsi per la preparazione al concorso in magistratura.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, 10 dicembre 2013, n. 27493.
“……Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1. - Con sentenza n. 69/2013 in data 14 giugno-5 luglio 2013, la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il Dott. … - consigliere della sezione lavoro della Corte d'appello di Napoli e poi, dal 23 settembre 2008, consigliere della sezione lavoro della Corte d'appello di Roma - responsabile dell'illecito disciplinare di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f, della legge 25 luglio 2005, n. 150), per avere, tra il 2007 ed il 2011, organizzato individualmente, in forma continuativa, in (omissis) attività di gestione di corsi di preparazione al concorso per l'accesso in magistratura, in favore di numerosi partecipanti (tra venti e sessanta), in corrispettivo di una remunerazione; e gli ha inflitto la sanzione disciplinare della censura. 
La Sezione disciplinare ha premesso che il capo 15 della circolare del Consiglio superiore sugli incarichi extragiudiziari n. 15207 del 16 dicembre 1987, nel testo risultante a partire dalla delibera del 24 luglio 2007, pone il divieto di organizzare scuole private di preparazione a concorsi o esami per l'accesso alle magistrature e alle altre professioni legali. Ha quindi osservato che l'attività di insegnamento svolta dal Dott. …. costituisce esercizio di una libera professione, le cui singole prestazioni venivano fornite su richiesta di ciascuno dei soggetti che partecipavano ai corsi, e che la prestazione collettiva delle lezioni integra certamente esercizio di una "scuola", atteso che il carattere di relativa permanenza di una qualsiasi scuola può essere limitato alla durata necessaria per lo svolgimento di un singolo corso di istruzione, non essendo necessaria una indeterminata permanenza della organizzazione come istituto vero e proprio…
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fronte  
3) L’irregolare tenuta delle slot machine giustifica la sospensione della licenza di somministrazione di un esercizio.
Le slot machine presenti in un esercizio commerciale devono essere collegate al sistema informativo di controllo dei Monopoli di Stato, onde consentire il monitoraggio delle giocate. In difetto, è congrua la misura della sospensione dell’attività di somministrazione ivi esercitata.
Il Comandante del Corpo di Polizia locale di un paese del bergamasco emana un’ordinanza con cui sospende per sette giorni l’attività di somministrazione di un esercizio commerciale, avendo riscontrato al suo interno la presenza di macchine elettroniche da gioco (cd. “mangiasoldi”) ritenute non conformi.
Più precisamente, si tratta di macchine non collegate telematicamente al sistema informativo di controllo dei Monopoli di Stato.
La Società che conduce l’attività commerciale ricorre al TAR, affermando, tra l’altro, che la competenza ad emanare l’ordinanza di sospensione in questione spettava al Sindaco e non al Comandante della Polizia, e, inoltre, che le slot machine erano destinate alla rottamazione, e perciò non erano collegate alla centralina elettronica.
In fase cautelare, il TAR accoglie la domanda di sospensione del provvedimento del Comandante.
Successivamente, tuttavia, il Giudice amministrativo respinge il ricorso della Società, argomentando che:
1)  in questo caso, la competenza ad emettere l’ordinanza di sospensione spetta al Comandante del Corpo di Polizia locale, dal momento che le funzioni di polizia locale previste in capo al Sindaco sono state previamente delegate;
2)  il titolare dell’esercizio, al momento del controllo, non ha fatto parola della presunta destinazione delle slot machine alla rottamazione, ma ha giustificato l’irregolarità riscontrata come un incidente;
appare logico ritenere, quindi, che l’asserita incidentalità sia una scusa concepita successivamente, proprio per scongiurare la sospensione dell’attività.

verso
3) L’irregolare tenuta delle slot machine giustifica la sospensione della licenza di somministrazione di un esercizio.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 4 dicembre 2013, n. 1072.
“……Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
- Che la società ricorrente impugna il provvedimento di cui meglio in epigrafe, che applica all’esercizio da essa condotto la sospensione per giorni sette dell’attività di somministrazione per esser stata nell’esercizio stesso riscontrata la presenza di macchine elettroniche da gioco, cd. “mangiasoldi”, ritenute non conformi (doc. 2 ricorrente, copia ordinanza);
- che a sostegno deduce in ordine logico i seguenti cinque motivi. Con il primo di essi, rubricato come A a p. 2 dell’atto, deduce incompetenza per violazione dell’art. 110 T.U. 18 giugno 1931 n°773, perché l’atto sarebbe a suo dire di competenza del Sindaco Con il secondo motivo, rubricato come B a p. 3 dell’atto, deduce violazione dell’art. 7 l. 7 agosto 1990 n°241, perché l’avviso di inizio del procedimento (doc. 1 ricorrente, copia di esso) non indicherebbe amministrazione competente, responsabile di procedimento, data di sua conclusione e luogo ove accedere agli atti. Con il terzo motivo, rubricato come E a p. 8 del ricorso, deduce eccesso di potere per falso presupposto, perché le macchinette in questione, ritrovate con la centralina elettronica scollegata in modo da impedire all’amministrazione di controllare le giocate effettuate (doc. 3 ricorrente, copia verbale contestazione), sarebbero state in realtà apparecchi rottamati non in uso. Con il quarto motivo, rubricato come D a p. 6 dell’atto, deduce ulteriore violazione dell’art. 110 TULPS, perché a suo dire la sanzione irrogatagli potrebbe sospendere la licenza solo in caso di condanna penale. Con il quinto ed ultimo motivo, deduce infine violazione dell’art. 3 l.241/1990, perché non vi sarebbe motivazione sull’entità della sospensione in concreto irrogata, da commisurare entro un minimo..

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fronte
4)    Caratteristiche dell’“ammonimento” in tema di stalking.
La persona minacciata o molestata, prima di presentare querela per il reato di stalking, può chiedere al Questore di emanare un provvedimento di “ammonimento” nei confronti del soggetto che la molesta o minaccia. Tuttavia, l’ammonimento è illegittimo se non è preceduto dall’audizione delle persone interessate che ne fanno richiesta. 
Un soggetto impugna davanti al TAR Campania la decisione del Questore di Caserta con la quale è stato “ammonito” ai sensi dell’art. 8 della legge n. 38/2009, che, tra l’altro, ha introdotto il reato di stalking nell’ordinamento italiano.
Il ricorrente sostiene di non essere stato ascoltato dal Questore come persona informata sui fatti, pur avendone fatto espressa richiesta.
Il TAR ritiene che il ricorso sia fondato, e spiega che:
1)  l’art. 8 in questione prevede che, fino a quando la persona offesa non propone querela per il reato di atti persecutori (o stalking), la stessa può chiedere al Questore un provvedimento di “ammonimento” nei confronti dell’autore di una condotta lesiva;
2)  il Questore, se le parti lo richiedono, e se ritiene fondata la richiesta, ascolta le persone informate sui fatti, e, tra queste, anche il presunto autore delle molestie, minacce, e così via;
3) ai fini dell’ammonimento, comunque, non è necessario che nella condotta del destinatario ricorrano tutti gli elementi previsti dalla legge per il reato di stalking: l’ammonimento, infatti, è stato concepito come strumento per scongiurare comportamenti che possano sfociare nel reato di atti persecutori;
4)  l’autorità di pubblica sicurezza è tenuta a valutare adeguatamente sia la condotta dell’agente, sia il nesso di causalità esistente tra quella e lo stato di ansia e paura suscitato nella vittima;
5) a tal fine, l’art. 8 pone a carico del Questore precisi oneri informativi, che, se disattesi, rendono il provvedimento di ammonimento illegittimo;
uno dei suddetti oneri è proprio l’audizione delle persone informate sui fatti che chiedono di essere ascoltate: in omaggio al principio del contraddittorio, poi, le risultanze dell’audizione devono essere adeguatamente ponderate e di detta ponderazione deve darsi congrua motivazione.

verso
4) Caratteristiche dell’ammonimento in tema di atti stalking.
Tar Campania, Napoli, Sez. V, ordinanza 17 dicembre 2013, n. 5767.
“……Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Il ricorrente impugna il provvedimento di ammonimento, emesso il 24 aprile 2013 nei suoi confronti dal Questore di Caserta, ai sensi dell’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché il rigetto del conseguente ricorso gerarchico pronunziato dal Prefetto di Caserta il 10 luglio 2013.
Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 8 cit. e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, segnatamente per non essere stato sentito dal Questore quale persona informata dei fatti (nonostante tale doglianza fosse stata formulata in sede di ricorso gerarchico), con effetto riflesso sulla completezza dell’istruttoria e la legittimità dell’esercizio della discrezionalità decisoria.
Si è difesa l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato e, in particolare, deducendo la non applicabilità al procedimento de quo dell’art. 7 l. n. 241 del 1990.
Ritiene il Collegio che il processo possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ricorrendo le condizioni processuali ex art. 60 c.p.a. ed essendo state sentite sul punto le parti comparse nell’odierna camera di consiglio.
Il ricorso è fondato va accolto per i motivi di seguito esaminati.
Dispone l’art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38: «fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore (comma 1). Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale…(comma 2)»….
per la sentenza integrale cliccare qui 

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fronte  
5) La Guardia di finanza può compiere verifiche presso i locali ad uso promiscuo del contribuente senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per effettuare accessi presso i locali dei contribuenti è prevista solo ove il luogo della verifica sia l’abitazione del contribuente medesimo. 
Un contribuente si oppone all’avviso di accertamento relativo ad Irpef, Irap e Iva inerenti la propria attività di officina meccanica per la riparazione di veicoli e la Commissione tributaria regionale gli dà ragione.  Infatti la Commissione sostiene che il materiale probatorio raccolto dalla Guardia di finanza attraverso l’accesso ai locali di lavoro non poteva essere utilizzato, poiché, trattandosi di locali ad uso promiscuo (in parte officina, in parte abitazione), la verifica svolta non era stata previamente autorizzata dal Procuratore della Repubblica.
Dopo di che l’Agenzia delle entrare ricorre alla Corte di Cassazione, affermando che la Commissione regionale non ha adeguatamente motivato la ragione per cui la predetta autorizzazione fosse necessaria.
La Cassazione dà ragione all’Agenzia delle entrate, precisando che:
1)  per stabilire se è necessaria o meno l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica affinché la Guardia di finanza possa effettuare una verifica presso i locali del contribuente bisogna chiarire la natura di quei locali;
2)  infatti, il d.p.r. 633/1972, che istituisce e disciplina l’Iva, prevede la necessità dell’autorizzazione solo quando l’accesso riguardi l’abitazione del contribuente, nel qual caso, l’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza;
ove si tratti di locali ad uso promiscuo, la cui destinazione sussiste ogni qual volta vi sia l'agevole possibilità di comunicazione interna tra l’abitazione e i locali di lavoro, consentendo il trasferimento dei documenti propri dell'attività commerciale nei locali abitativi, la predetta autorizzazione non è necessaria.

verso
5) La Guardia di finanza può compiere verifiche presso i locali ad uso promiscuo del contribuente senza l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Corte di Cassazione, Sez. VI - 5, ordinanza 16 dicembre 2013, n. 28068.
“……Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 121/44/10, depositata il 21 maggio 2010, con la quale, rigettato l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, l'opposizione di..., inerente all'avviso di accertamento, relativo all'Irpef, Irap ed Iva per l'anno 2004, riguardanti l'attività di officina meccanica per la riparazione di veicoli con l'ausilio di un dipendente, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che tutti gli elementi acquisiti dalla Guardia di finanza nel corso della verifica svolta con accesso ai locali di lavoro, non potevano essere utilizzati, giacché questo non era stato previamente autorizzato dal procuratore della Repubblica.
L’intimato non si è costituito.
Motivi della decisione
2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce il vizio di insufficiente motivazione, giacchè la CTR non enunciava compiutamente gli elementi, in virtù dei quali riteneva che l'autorizzazione del procuratore della Repubblica fosse necessaria per l'accesso della GdF, nonostante che invece si trattasse di un unico corpo di fabbrica, sito nel Comune di Camposano nella via ..., e l'abitazione avesse accesso solo dal civico …, mentre l'autofficina è accessibile attraverso la rampa del civico, che è indipendente dalla prima, sita al piano rialzato, trattandosi di attività, formalmente cessata nel 1995, con la cancellazione anche presso la camera di commercio, mentre invece veniva di fatto proseguita "in nero" sino anche al 2004. Il motivo è fondato, dal momento che.. 

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conoscere il diritto è un diritto

fronte      verso
Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.
Riportiamo in VERSO, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell’estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, aFRONTE, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all’accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Newsletter di www.studiolegalealesso.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea

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