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Libertà sessuale, libera sessualità- 1976 - Adele Faccio

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Alba Montori su Facebook

sabato 25 novembre 2017

Molestie e violenze subìte ma denunciate pubblicamente dopo anni...

Credo sia utile fare un po' di chiarezza riguardo l'aspetto legale delle vicende di violenza e molestie delle cronache recenti. Intanto  ricordo  che attraverso le denunce fatte pubblicamente si evidenzierebbe il reato contemplato nell'articolo 609 bis del codice penale, che ha come titolo "Violenza sessuale", e la molestia è una forma di violenza alla persona. Fino al 1996 la violenza sessuale era considerata reato contro la moralità pubblica e veniva punita in modo molto blando. Con la nuova sensibilità maturata dal 1996, la violenza sessuale, che ripeto comprende le molestie sessuali, è punita severamente come reato che attenta alla dignità della persona, con la reclusione da 5 a 10 anni. Tuttavia all'epoca, il legislatore non ha optato per la perseguibilità d'ufficio, salvo casi particolari  come violenza a minorenni, che avrebbe indotto la procura competente ad agire sulla base anche di sole notizie di stampa. Nei caso in questione,  perché possa muoversi la procura penale occorre la querela delle donne che hanno subito la violenza  denunciata solo a mezzo stampa o social. La condizione che però che va rispettata è quella di presentare la querela entro 6 mesi dai fatti accaduti. Se invece viene presentata successivamente, la procura non potrà far altro che archiviare perchè evidentemente i fatti denunciati risalgono a tempi molto lontani.
La scelta della perseguibilità a querela di parte trova il proprio fondamento nell'esigenza di garantire la riservatezza della vita intima delle persone (in questo caso delle donne). Chi è vittima di questo reato è lasciato libero di valutare se è gravemente pregiudicato dalla pubblicità connessa ad un procedimento penale volto all'accertamento dell'effettiva sussistenza del reato. Perciò, al fine di evitare una ulteriore situazione di disagio,  la scelta se rendere o meno noti i fatti penalmente rilevanti ai  fini della presentazione della querela è affidata alla persona offesa. In ogni caso, a differenza di querele da  presentarsi  per fatti avvenuti in altri ambiti, dove è previsto il termine di 3 mesi, qui il legislatore ha previsto che la querela va presentata  entro 6 mesi dal fatto o dai fatti accaduti e non può essere più revocata (evidentemente per preservare la vittima da pressioni da parte del reo o dal suo ambiente familiare). Questo per consentire alla vittima una più serena e non emotiva valutazione della più opportuna scelta da compiere. 

Questo è quanto riguarda l'aspetto penale della questione, ma ritengo che in certi momenti storici prevalga la scelta della riservatezza da parte delle vittime, per evitare oltre al danno personale e morale quello di essere additate, mentre in altri contesti, come quello attuale dove la sensibilità della società e in particolare quella dei maschietti è cambiata e le donne si sentono più supportate, le donne vittime di molestie e violenze possano uscire più facilmente allo scoperto mettendoci la propria faccia, con effetti positivi verso il rispetto della dignità di tutti e in particolare verso le donne tutte.

Attenzione però, Donne,per quanto riguarda il #METOO, ovvero pubblica denuncia di antiche violenze e molestie: visto che non vi sono e non vi possono essere querele  accusatrici  che per il ritardo rispetto al reato verrebbero automaticamente  archiviate, il  produttore potrebbe decidere a sua volta di tutelarsi avverso le sue accusatrici, presentando sue querele per diffamazione, sapendo che ha solo tre mesi di tempo, dalle date in cui è accusato, per presentarle.
La Giustizia  per la nostra Costituzione non può essere vendetta...
AMg

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