Grazie all'Amico Vittorio Tozzini che, ieri sera, mi ha fatto ricordare che possiedo ancora una Laurea in Giurisprudenza (nello specifico in Diritto Penale Militare) e che, anche se da tempo non apro più un libro per farne un utilizzo specifico, a causa di una guerra in corso (lo so perdonatemi), l'accensione dell'interruttore "on" mi ha fatto risvegliare da un sonno millenario.
La quaestio è:
Hamas E' o NON è, per la nostra struttura giuridica, considerata un'organizzazione terrorista?
Se è vero, come ha pubblicato sul "Il Tempo", il direttore Cerno (mirabile esempio di giornalista che passa dal dirigere testate di estrema sinistra a quella di destra, destreggiandosi meglio di Valentina Nappi in una gangbang) che la base di finanziamento, organizzazione logistica e reclutamento della Scemud Flotilla è riconducibile a soggetto affiliato DIRETTAMENTE ad Hamas,
Allora......
allora esiste l'Art.270 bis del Codice Penale, applicabile e perseguibile peraltro d'ufficio, che cita:
"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego"
Nel dispositivo, inoltre, al pari dell'art. 270, vengono considerate diverse condotte, suddivise in ruoli di cosiddetto rango superiore come quelle di costituzione, organizzazione, direzione, punite per questo più severamente, e il ruolo di semplice partecipe, che configura un'autonoma ipotesi di reato. Tra queste, dal 2001, rientra anche la condotta di "finanziamento", che principalmente si rifà a fenomeni di terrorismo internazionale. Tutte queste devono essere poste in essere da un'associazione il cui scopo è quello di porre in essere un preciso programma di violenza con fini di versione dell'ordine democratico o di terrorismo.
Similmente a quanto previsto dall'art. 270, trattasi di reato di pericolo, per la cui configurabilità occorre, l'esistenza di una struttura organizzata, anche elementare, che presenti un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione del progetto criminoso e tale da giustificare la valutazione di pericolosità.
Per contro, non è indispensabile che il programma di violenza con finalità di terrorismo sia effettivamente realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione.
Il delitto si consuma, quindi, in due ipotesi:
- da un lato, la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento dell'associazione. Il finanziamento, introdotto dal legislatore nel 2001, deve essere finalizzato al consolidamento ed al mantenimento dell'associazione e non dei singoli consociati, e l'apporto economico deve comunque avere un minimo di consistenza, tale da sostenere l'attività terroristica o la progettazione di attacchi terroristici;
- dall'altro lato, la mera partecipazione, consistente in qualsiasi attività in favore dell'associazione.
Molto interessante come si espresse la Suprema Corte nel 2005:
Cass. pen. n. 35427/2005
L'art. 270 bis, comma terzo, c.p., introdotto con la legge 18 ottobre 2001 n. 374, ha esteso la tutela penale anche agli atti di violenza rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, senza individuare quando un atto di violenza deve ritenersi eseguito per finalità di terrorismo e pertanto tale nozione deve essere ricavata dai principi di diritto interno e internazionale. In particolare, tra le fonti internazionali deve individuarsi la Decisione quadro del consiglio dell'Unione europea pubblicata sulla G.U. della Comunità Europea 22 giugno 2002 n. 164, che individua come compiuti «per finalità di terrorismo» gli atti «diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese» e come «reati terroristici» quelli che costituiscono attentati alla vita e alla integrità fisica, sequestri di persona, danneggiamenti di vasta portata di strutture governative, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, di sistemi informatici, dirottamenti aerei e navali, fabbricazione, detenzione e acquisto di armi convenzionali, atomiche, chimiche e biologiche. (sentenza emessa prima della introduzione dell'art. 270 sexies c.p., inserito dall'art. 15 D.L. 27 luglio 2005 n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005 n. 155).
I ProPal che dicono?
L'Avv.Albanese che dice?
Accetto consigli e interpretazioni opposte, in fondo siamo in democrazia qui, mica in Qatar.
Roberto Casalone
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