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Alba Montori su Facebook

martedì 25 novembre 2014

GLI ATTI PERSECUTORI... cosa sono ?

Riconoscere le violenze, le molestie? 
Spesso persino chi le subisce non riesce a rendersi conto che sono reati. 
Le donne impiegano troppo tempo a rendersi conto che certi atti che subiscono sono pericolosi, sono reati. 

Le donne sono le prime persone che devono imparare a riconoscere i comportamenti pericolosi per la loro stessa esistenza.
PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI.

Ecco un vademecum per saper riconoscere la violenza nelle varie forme, dalla più evidente alla più pervasiva. 
Riuscire a distinguere è indispensabile perché le donne imparino a difendersi.
Alba Montori


"Il concetto di fondo di tutti gli atti in senso lato persecutori è quello della molestia alla persona fisica, intesa come condotta invasiva dell’altrui tranquillità, inaccettabile nell’ordinato vivere civile, cui conseguono livelli diversi di reazione apprestata dall’ordinamento giuridico, a seconda del diverso grado di incidenza di siffatta condotta nella sfera privata altrui.
Per lungo tempo la molestia ed il disturbo sono stati considerati eventi minori nel quadro dei rapporti di contenuto negativo tra consociati.
I numerosi fatti di cronaca hanno progressivamente condotto ad attribuire importanza a fenomeni che nella legislazione erano sì previsti, ma, appunto, quali fattispecie di importanza secondaria sotto il profilo della tutela da predisporre per i soggetti passivi.
Prima di passare all’approfondimento del nuovo reato di “stalking”, sembra utile procedere ad una panoramica di tutti quei comportamenti che possono essere considerati a diverso titolo persecutori. "

Qui di seguito i titoli dei vari paragrafi che potete leggere per intero  AL LINK
GLI ATTI PERSECUTORI NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

GLI ATTI DI EMULAZIONE. L’ART. 833 DEL CODICE CIVILE. 
833. Atti d'emulazione. 


IL MOBBING 

*Il mobbing nell’ambiente di lavoro 
Basi giuridiche 
2087. Tutela delle condizioni di lavoro. 
2103. Mansioni del lavoratore.
*Il mobbing nei rapporti familiari
Il mobbing e il reato di atti persecutori 

LE MOLESTIE NEL DIRITTO PENALE 
*Molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.) 660. Molestia o disturbo alle persone.
*Minaccia (art. 612 c.p.) 
612. Minaccia 
*Violenza privata (art. 610 c.p.) 
610. Violenza privata 
611. Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato 
613. Stato di incapacità procurato mediante violenza. 

IL REATO DI ATTI PERSECUTORI (ART. 612 BIS C.P.) 
*612-bis. Atti persecutori. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Introduzione: lo “stalking” come fenomeno di diffusione recente 
*Tipicità della condotta 
*Natura giuridica 
*La reiterazione degli atti e la materialità della condotta persecutoria 
*Reato di evento o reato di pericolo? 
*Tentativo 
*L’elemento soggettivo del reato 
*Imputabilità 
*Procedibilità 
L’ultimo comma dell’art. 612 bis, dispone a titolo generale, che il delitto di atti persecutori è punito a querela della persona offesa.
Ciò è determinato dalla necessità di lasciare alla stessa vittima del reato la scelta sul rendere note, inevitabilmente, attraverso l’accesso alla giustizia, vicende mortificanti e che si può preferire non vengano diffusamente conosciute.
Sentimenti di vergogna per accadimenti dei quali si è rimasti vittime e desiderio di riservatezza possono indurre l’offeso a rinunciare a chiedere la punizione del colpevole di atti lesivi. E, in ambienti familiari o ristretti, può essere l’intento di non aggravare i rapporti a consigliare di non radicalizzare situazioni già di per sé conflittuali.
*Pena 
*Circostanze 
*Misure cautelari 
*Modifiche in materia di incidente probatorio
Incidente probatorio
392. Casi.
 
 
Competenza 

Gli atti persecutori ed il risarcimento del danno 

Ammonimento 
*Art. 8. Ammonimento

  Bibliografia

Violenza sessuale e stalking – autori vari - casa editrice “Esperta”;

Stalking – autori vari – Editori riuniti university press;

Lo stalking e gli atti persecutori nel diritto penale e civile – F. Bartolini – Editrice La tribuna.

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